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Sentenza

Le Autorità romene in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Moinesti a seguito di una sentenza di condanna alla pena di anni tre di reclusione per un delitto di furto, chiedono la consegna di un cittadino rumeno.-
Le Autorità romene in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Moinesti a seguito di una sentenza di condanna alla pena di anni tre di reclusione per un delitto di furto, chiedono la consegna di un cittadino rumeno.-
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE SESTA PENALE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. MILO             Nicola  -  Presidente   -                     
Dott. TRONCI           Andrea  -  Consigliere  -                     
Dott. DE AMICIS        G. -  rel. Consigliere  -                     
Dott. SCALIA           Laura   -  Consigliere  -                     
Dott. PATERNO' RADDUSA Benedet -  Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso proposto da: 
                B.C.I. N. IL (OMISSIS); 
avverso  la  sentenza  n.  17/2015  CORTE  APPELLO  di  CATANIA,  del 
21/10/2015; 
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS; 
sentite  le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro,  che 
ha concluso per l'annullamento con rinvio. 
udito  il  difensore  avv.  Garofalo Massimo,  che  ha  concluso  per 
l'accoglimento dei motivi di ricorso. 
                 


Fatto
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 ottobre 2015 la Corte d'appello di Catania ha disposto la consegna alle Autorità romene di B.C. I., in esecuzione del mandato di arresto europeo n. 29, emesso dal Tribunale di Moinesti il 7 settembre 2007 a seguito di una sentenza di condanna alla pena di anni tre di reclusione per un delitto di furto, pronunciata dallo stesso Tribunale di Moinesti il 5 marzo 2007.

2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di B.C.I., deducendo due motivi di doglianza: a) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 8, in quanto la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e, comunque, la mancanza di cause ostative alla consegna, non rientrando il reato di furto contestato dalle Autorità romene fra le ipotesi tassative di consegna obbligatoria; b) violazioni di legge e carenza di motivazione con riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), atteso che il ricorrente, come risulta dal provvedimento cautelare adottato dalla stessa Corte d'appello il 19 agosto 2015, è residente nel territorio italiano.

In via istruttoria, si chiede che la Corte Suprema disponga l'acquisizione di un'informativa presso la Compagnia dei Carabinieri di Acate al fine di accertare la sussistenza dell'effettivo radicamento, familiare e lavorativo, del ricorrente in Italia.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.

2. Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato, oltre che genericamente formulato, atteso che per il reato di furto, previsto anch'esso nel nostro ordinamento, sussiste la condizione della doppia incriminazione a norma della L. n. 69 del 2005, art. 7, commi 3 e 4, dovendosi pertanto ritenere che la Corte d'appello ha correttamente ravvisato, sul punto, la configurabilità dei presupposti per procedere alla consegna, richiamando in motivazione, sia pure sinteticamente, le fonti di prova indicate dall'Autorità emittente a sostegno del m.a.e. in oggetto.

3. Fondata, di contro, deve ritenersi la seconda doglianza difensiva, poichè gli elementi al riguardo prospettati dal ricorrente in un'apposita memoria depositata nel corso del giudizio di consegna non risultano in realtà esser stati presi in adeguata considerazione dalla Corte distrettuale: la deduzione incentrata sul suo radicamento stabile e non estemporaneo in Italia imponeva, infatti, una specifica ed approfondita valutazione in ordine alla applicabilità o meno della su citata disposizione di cui all'art. 18, lett. r).

Valutazione, questa, che la Corte distrettuale ha solo apoditticamente formulato in motivazione e che non può di certo essere effettuata in questa Sede, richiedendo, per la peculiarità del contesto fattuale, lo svolgimento di apprezzamenti di merito e l'acquisizione di eventuali elementi integrativi di tipo istruttorio che non competono a questa Corte di legittimità (Sez. 6, n. 41910 del 07/10/2013, dep. 10/10/2013, Rv. 257023).

In altri termini, la previsione in questa materia del ricorso per cassazione anche per il merito attribuisce a questa Corte la possibilità di verificare pure gli apprezzamenti di fatto operati dal Giudice della consegna, ma non le assegna alcun potere cognitivo di tipo sostitutivo o integrativo, nè, tanto meno, istruttorio (Sez. 6, n. 19597 del 22/05/2012, Rv. 252511, Kuka; Sez. 6, n. 28236 del 15/07/2010, Rv. 247830, Mahmutovic).

A tal fine, pertanto, la Corte d'appello dovrà considerare il quadro di principii fissati da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 50386 del 25/11/2014, dep. 02/12/2014, Rv. 261375), secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza" che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla L. n. 69 del 2005, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali.

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania, che prenderà in esame gli elementi addotti dal ricorrente ed effettuerà ogni utile accertamento al fine predetto, uniformandosi al quadro di principii in questa Sede stabiliti.

La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
PQM
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2015
Avv. Antonino Sugamele

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