Il gdp di Chiusa dichiara estinto il reato di ingiuria per la particolare tenuità del fatto. Sentenza impugnata dal Procuratore Generale: manca la parte civile. Decideranno le Sezioni unite.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, ordinanza 10 aprile – 15 maggio 2015, n. 20346
Presidente Nappi – Relatore Pezzullo
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 28.1.2014 il Giudice di Pace di Chiusa dichiarava, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 274/2000, l'estinzione del reato di ingiuria ascritto a S.T. , stante la particolate tenuità del fatto.
2. Avverso tale sentenza il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., per violazione - dell'art. 34 D. Lgs.n. 274/2000, atteso che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che l'estinzione del reato è stata dichiarata perché, stante la mancata comparizione della persona offesa, è stata presunta la mancanza di interesse di quest'ultima, sia al procedimento penale, sia al risarcimento danni; tale presunzione è infondata e viola il terzo comma del predetto articolo 34, in quanto, dopo l'esercizio dell'azione penale, può essere dichiarata l'estinzione del procedimento per la particolare tenuità del fatto, solo quando l'imputato e la persona offesa non si oppongono, cioè presentano il loro consenso a quel tipo di definizione del procedimento, richiedendo la norma la prova positiva della mancanza di un interesse (comma 2), e che rispettivamente l'imputato e la persona offesa non si oppongono (comma 3); dal verbale d'udienza del 28.1.2014 emerge: che vi è stata rinuncia all'audizione del teste Z. , con acquisizione del rapporto, che l'imputato non ha rilasciato dichiarazioni e che la persona offesa, B.S. , era assente e/o irreperibile; pertanto, è palese la doppia violazione del terzo comma del citato articolo 34, in quanto né l'imputato, né la persona offesa hanno prestato il loro consenso al venir meno della procedibilità; inoltre, la persona offesa non è stata citata al processo, atteso che i Carabinieri di Ortesei restituivano l'atto di citazione della B. per irreperibilità della stessa, essendosi trasferita in Germania, a Dortmund; nessun tentativo è stato successivamente effettuato nella città suddetta per accertare dove si trovasse la persona offesa, mentre è stato disposto il deposito della citazione in Cancelleria, sicché risulta provato che la persona offesa nulla sapeva del procedimento, nonché smentita la presunzione relativa ad una mancanza di interesse della stessa.
Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite, rilevandosi un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in merito all'interpretazione della mancata comparizione della persona offesa all'udienza innanzi al giudice di pace come opposizione alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, del d.lgs. n. 274 del 2000.
2. Nel procedimento innanzi al giudice di pace, l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto - che comporta esclusione di procedibilità - richiede, in caso di avvenuto esercizio dell'azione penate, come nella fattispecie in esame, la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa, in base alla chiara formulazione letterale del comma terzo dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000.
3. Nella sentenza impugnata è stato evidenziato che la persona offesa non era comparsa all'udienza e da ciò era possibile ricavare l'assenza di interesse al procedimento - non persistendo la p.o. nella richiesta di risarcimento e di condanna dell'imputato - e conseguentemente era possibile dichiarare l'estinzione del reato, una volta ritenuta la particolare tenuità del fatto. In definitiva, il giudice di pace ha considerato la mancata comparizione della p.o. quale espressione di non opposizione, con conseguente eliminazione della ragione ostativa alla declaratoria di estinzione del reato.
4. In merito alla valenza della mancata comparizione della p.o. all'udienza innanzi al giudice di pace si registrano due orientamenti.
4.1. Un primo orientamento, compiutamente richiamato dal P.G. ricorrente a fondamento del ricorso, esclude che la mancata comparizione della persona offesa in udienza possa costituire univoca. manifestazione di non opposizione, che può essere segno di disinteresse sopravvenuto, ovvero di determinazione di non coltivare più l'azione civile nel processo penale, ma non già di volontà di non opporsi - peraltro, in via preventiva ed incondizionata - alla mera eventualità che il giudice, in esito a composita valutazione di un coacervo di elementi di giudizio, si avvalga della particolare statuizione di proscioglimento dell'imputato per speciale tenuità del fatto a lui ascritto (Sez. 5, n. 49781 del 21/09/2012, Rv. 254833). Se è pur vero, infatti, che la non opposizione dell'imputato e della persona offesa, necessaria ai fini dell'operatività dell'istituto in questione, può essere verificata, oltre che a mezzo d'interpello o di spontanea dichiarazione dell'interessato, anche per fatti sintomatici, in quanto l'art. 34 non richiede particolari modalità acquisitive, tuttavia, tali fatti devono essere univoci e concludenti, ossia specificamente rivelatori della volontà non ostativa all'evenienza che il procedimento penale si concluda con declaratoria di non procedibilità, proprio in ragione dell'apprezzamento della particolare tenuità del fatto da parte del giudicante (cfr. Sez. 5, n. 16689 del 03/03/2004; Sez. 5, n. 7573 del 02/12/2004, rv. 230811; Sez.5 n. 33689 del 07/05/2009; Sez. 5, n. 49781 del 21/09/2012 Rv. 254833).
Recentemente è stato precisato, proprio con riguardo ad un caso in cui la persona offesa, irreperibile, non era comparsa, che la sua assenza non può essere certamente "interpretata" come non opposizione "all'epilogo decisorio in questione, dovendo, viceversa, essere considerata un fatto neutro, certamente non espressivo di tale volontà (Sez. 5, n. 33763 del 09/07/2013 Rv. 257121).
4.1.1. A sostegno del ricorso il P.G. ricorrente richiama altresì le pronunce di questa Corte riguardanti il diverso tema della remissione tacita della querela, secondo le quali, nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152, comma secondo, cod. pen. (Sez. U, n.46088 del 30/10/2008, Viele, rv. 241357; Sez. 4, n.18187 del 28/03/2013).
L'ipotesi richiamata, tuttavia, non induce a ritenere che medesime conclusioni debbano trarsi tout court per l'opposizione di cui all'art. 34/3. D.Lgs. n. 274 del.2000, atteso che per l'art. 152 c.p... è..il comportamento remissivo del querelante a determinare l'effetto estintivo, mentre nel caso di cui all'art. 34 u.c. il comportamento dell'offeso è richiesto per impedire l'improcedibilità.
4.2. Altro orientamento di questa Corte, invece, partendo dalla premessa che la dichiarazione di non procedibilità dell'azione penale non impedisce la proposizione dell'azione di risarcimento in sede civile, ha evidenziato che la decisione di non comparire all'udienza va ritenuta come inequivoca espressione di una precisa strategia processuale e cioè della volontà di rinuncia all'esercizio di tutte le facoltà consentite dalla legge, come la possibilità di opporsi alla dichiarazione di non procedibilità dell'azione per la particolare tenuità del fatto (Sez. 5, n. 9700 del 05/12/2008, Rv. 242971).
Tale pronuncia si pone nel solco di alcune pronunce di questa Corte (Sez. 3, n. 48096 del 06/11/2013), che mettono in risalto come il D.Lgs. n. 274 del 2000 sia ispirato alla creazione di un diritto penale "mite", efficace, ma non ingiustificatamente afflittivo, e tendenzialmente votato alla ricomposizione del conflitto causato dalla commissione del reato; sicché il fatto di particolare tenuità risponde pure alla necessità di escludere una indifferenziata applicazione delle medesime sanzioni di un ampio ventaglio di condotte criminose concrete, tra loro graduabili, in una rinnovata visione dell'art. 3 Cost. (Cass. 26/10/2004, n. 41702).
Per l'applicazione del disposto dell'art. 34, non è necessaria, peraltro, neppure la presenza di una persona offesa (Cass. 17/6/2003, n.25917) ed è configurabile l'esercizio di un potere discrezionale, ma non arbitrario, non sindacabile se non nei limiti propri del giudizio di legittimità (Cass. 26/10/2004, n. 41702).
5. In base a quanto detto, pertanto, il ricorso va rimesso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p., perché chiariscano se al comportamento di per sé neutro della assenza in giudizio possa ascriversi il significato positivo di opposizione alla dichiarazione di improcedibilità.
P.Q.M.
rimette il ricorso alle Sezioni Unite.
18-05-2015 22:59
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