Furto, commesso in supermercato, di una pezza di formaggio del valore di Euro 19,27; aggravanti della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento. 5 mesi di reclusione.
Cassazione penale sez. V Data: 17/06/2015 ( ud. 17/06/2015 , dep.20/08/2015 ) Numero:
35007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente -
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere -
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.I. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3565/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
07/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione, Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello Bologna, con la sentenza impugnata, ha confermato quella emessa dal Tribunale di Parma, che aveva condannato C.I. - all'esito di giudizio abbreviato - alla pena di mesi cinque di reclusione ed _ 120 di multa per il furto, commesso in supermercato, di una pezza di formaggio del valore di Euro 19,27; con le aggravanti della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per Cassazione l'imputata dolendosi della mancata concessione delle attenuanti generiche e della eccessività della pena.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità. La ricorrente si limita a riproporre la tesi della eccessività della pena, debitamente confutata dal giudice d'appello e riproposta in questa sede, con argomenti che non si confrontano in alcuna maniera con la puntuale motivazione della sentenza impugnata. Questa ha rilevato che la pena irrogata è di poco superiore al minimo edittale e che non sussiste motivo alcuno per la concessione delle attenuanti generiche, dal momento che l'imputata ha già riportato quattro condanne per furto ed una condanna per possesso ingiustificato di chiavi alterate ed ha mostrato di non trarre alcun giovamento dalla mitezza - già sperimentata - del trattamento sanzionatorio. Inoltre, che alla C. non gioverebbe in alcuna maniera la concessione delle attenuanti generiche, posto le è stata già concessa l'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 4, ritenuta equivalente alle aggravanti contestate, e posto che la recidiva reiterata, da cui è gravata, è comunque di ostacolo al giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.
La doglianza si risolve, quindi, nella riproposizione di doglianze generiche, immotivate e, per quanto riguardo la invocata attenuante, anche inidonea a procurare alcun concreto vantaggio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in Euro 1.000.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 17 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 201 02-11-2015 11:40
Richiedi una Consulenza