Colpisce il marito con un calcio ai testicoli. Condannata.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 gennaio – 5 marzo 2015, n. 9693
Presidente Lombardi – Relatore Settembre
Ritenuto in fatto
1. Il Giudice di pace di Recanati, con sentenza del 24/2/2014, ha condannato V.T. a pena di giustizia per lesioni personali semplici in danno di E.L., colpendolo ai testicoli con un calcio.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dell'imputata, l'avv. G.G., dolendosi del mancato riconoscimento della legittima difesa. Deduce che la sentenza è priva di un apparato logico-argomentativo idoneo a sostenere la conclusione cui è pervenuta, in quanto omette di valutare adeguatamente la tesi difensiva - imperniata sulla necessità dell'imputata di difendersi da un atteggiamento aggressivo dell'uomo - e di spiegare perché la tesi accusatoria abbia maggiore credibilità di quella difensiva. Lamenta un travisamento delle dichiarazioni dell'imputata - che ha parlato della possibilità di aver "toccato" l'uomo per divincolarsi da lui e non ha ammesso di averlo deliberatamente colpito - e la sottovalutazione delle dichiarazioni dei teste G., che accolse la donna allorché, dopo il fatto, giunse trafelata nel suo ufficio ed evidentemente impaurita.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato. L'affermazione di responsabilità è avvenuta sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, assistite da idoneo certificato medico, che attesta lesioni perfettamente compatibili col racconto dell'uomo. Si tratta, quindi, di pronuncia emessa sulla base di testimonianza adeguatamente riscontrata, senz'altra idonea a sorreggere la conclusione cui è pervenuto il giudicante. Non appare corretta l'affermazione dei ricorrente, secondo cui peso decisivo è stato dato alla confessione dell'imputata, essendosi il giudice di pace limitato a rilevare che l'imputata non ha negato che, nel divincolarsi, possa aver colpito il marito. Peraltro, la legittima difesa è rimasta - nella prospettazione difensiva - solo una ipotesi, non suffragata da alcuna evenienza processuale e svalutata dalla mancata specificazione delle circostanze in cui si sarebbe spiegata, nonché dalla mancata indicazione dei pericolo che incombeva sulla donna (non ha indicato quale sia stata l'azione offensiva posta in essere dal marito, a cui avrebbe dovuto reagire). La tesi rivela, oltretutto, la sua aleatorietà laddove non vengono indicate le conseguenze patite dall'aggressione: circostanza senz'altro improbabile, trattandosi di "aggressione" proveniente da un soggetto che era - nella tesi difensiva - violento. Né la motivazione appare illogica nella valutazione delle dichiarazioni del teste G., che, per non essere stato presente ai fatti, non poteva sapere come si erano svolti. Peraltro, la circostanza che la donna giunse da lui "trafelata" o anche "impaurita" non significa affatto che fosse stata aggredita, potendolo essere solo perché temeva la reazione dell'uomo che era stato da lei colpito.
In conclusione, sebbene la sentenza non sia di agevole lettura e contenga passaggi non perfettamente comprensibili (come rimarcato dal ricorrente, che preferisce fare una diversa - e per lui più favorevole - qualificazione delle cadute relative a quei passaggi), niente autorizza a ritenere che sia anche illogica o apodittica, essendo comunque ancorata ad obbiettive risultanze processuali e non essendo contraddetta da una diversa ricostruzione della vicenda ad opera della ricorrente.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in € 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
07-03-2015 19:43
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