Brigata Alpina Julia. Responsabili del vettovagliamento nel 7° Reggimento Alpini di Belluno determinano un danno erariale pari ad euro 249.688,06, per acquisti di generi alimentari eccessivi rispetto alle necessità della mensa. Condannati.
REPUBBLICA ITALIANA N°51/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Guido CARLINO Presidente
Dott. Gennaro DI CECILIA Giudice
Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 29787 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale
nei confronti di
• 1° Mar. A.P., ;
• Ten. Col. R.M., , rappresentato e difeso dagli Avvocati Enrica Zanin e Francesco Maria Curato e presso lo studio di quest'ultimo, elettivamente domiciliato in Venezia, Piazzale Roma n. 468/B;
• 1° Mar. Lgt.L.C., rappresentato e difeso dagli Avvocati Paolo Zaglio e Francesco Maria Curato e presso lo studio di quest'ultimo, elettivamente domiciliato in Venezia, Piazzale Roma n. 468/B;
VISTO l'atto introduttivo del giudizio;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 25 febbraio 2015, il Giudice Relatore, dott.ssa Giuseppina Mignemi, il Pubblico Ministero, dott.ssa Chiara Imposimato; l'Avvocato Francesco Maria Curato, per i convenutiL.C. e R.M.; l'Avvocato Enrica Maria Zanin, per il convenuto R.M. e, su delega dell'Avvocato Paolo Zaglio, per il convenutoL.C.;
FATTO
In data 20 febbraio 2013, perveniva alla Procura presso questa Sezione una nota con cui il Comando di Brigata Alpina Julia inoltrava una relazione della Commissione d'inchiesta amministrativa che aveva indagato sulla gestione del servizio di vettovagliamento nel 7° Reggimento Alpini di Belluno riscontrando, per il periodo 1 settembre 2010 – 31 dicembre 2011, irregolarità che avrebbero determinato un danno erariale pari ad euro 249.688,06, derivato da acquisti di generi alimentari eccessivi rispetto alle necessità della mensa e, comunque, oltre i limiti consentiti dalla normativa di settore, di cui erano ritenuti responsabili:
• il 1° Maresciallo A.P., nella qualità di Gestore della mensa,
• il Tenente Colonnello R.M., nelle qualità di Capo Servizio Commissariato e Ufficiale addetto al vettovagliamento,
• il 1° Maresciallo Lgt.L.C., nella qualità di Ufficiale addetto al vettovagliamento.
La Commissione di inchiesta, esaminata tutta la documentazione contabile della mensa, relativa agli anni 2010 e 2011, aveva rilevato che le somme impiegate per gli acquisti, nel periodo preso in considerazione, erano consistentemente e costantemente superiori a quelle che avrebbero potuto essere impiegate per la confezione dei pasti, risultanti dai modelli DC/9, senza giustificato motivo.
In particolare, le quantità di derrate consegnate dalle ditte ed introdotte in magazzino, come risulta dal mod. DC/6, erano frequentemente superiori a quelle ordinate alla ditta.
Inoltre, la quantità di generi alimentari introdotta in magazzino (risultante dal mod. DC/6) era notevolmente superiore al fabbisogno delle derrate necessarie al reparto per il confezionamento del vitto, mentre gli alimenti scaricati (mod. DC/8) apparivano congrui/verosimili con i quantitativi necessari alla preparazione del vitto, in relazione al rapporto numerico dei commensali giornalieri.
I dati indicati nel mod. DC/6 (richiesta di movimento di carico) e nel mod. DC/8 (buono di prelevamento definitivo alla mensa), poi, erano diversi da quelli riportati sul mod. DC/7 (registro delle derrate introdotte e consumate).
In particolare, le scritture contabili del mod. DC/7 (registro delle derrate introdotte e consumate), tenute dal Gestore, risultavano alterate in modo ripetuto e continuativo:
- relativamente alla colonna carichi, i quantitativi di generi alimentari erano stati trascritti in quantità inferiore a quella realmente introdotta o non erano stati affatto trascritti, rispetto a quanto riportato nei mod. DC/6 (richiesta di movimento di carico);
- relativamente alla colonna scarico, erano state trascritte quantità di derrate di molto superiori a quelle realmente distribuite alla mensa per la confezione del vitto, in contrasto con quanto riportato nei mod. DC/8; inoltre, erano state discaricate derrate non riportate sui mod. DC/8;
- nei registri dell'anno 2010, nei mesi di settembre ed ottobre, in relazione ad alcuni generi alimentari, erano state applicate, mediante incollatura, strisce di registro in bianco per occultare i dati precedentemente trascritti ed erano stati inseriti nuovi dati, diversi da quelli inseriti nei mod. DC/6 e DC/8.
Mediante le predette alterazioni della situazione contabile, tese a ridurre i carichi contabili e ad aumentare gli scarichi delle derrate presenti in magazzino, era stata adeguata fittiziamente la consistenza del magazzino al fabbisogno effettivo dei generi necessari per la confezione del vitto, mentre, in realtà, la quantità di derrate alimentari acquistate era stata notevolmente superiore a quella necessaria, con riferimento al personale da vettovagliare ed agli standards previsti dalla normativa di settore.
Dall'istruttoria condotta dalla Procura, anche mediante la verifica dei dati evidenziati nella relazione della Commissione di inchiesta, risultava che la spesa per il vettovagliamento, sostenuta oltre i limiti normativi, e, quindi, costituente danno erariale, poteva quantificarsi nella somma di € 249.688,06, calcolata per differenza, con riferimento al periodo dall'1 settembre 2010 al 31 dicembre 2011, tra gli importi delle derrate introdotte in eccesso e la disponibilità economica impiegabile, considerato anche il controvalore delle giacenze di magazzino.
In sintesi, il danno veniva quantificato valutando gli acquisti realmente effettuati, rispetto a quanto si sarebbe dovuto spendere in base alla normativa vigente.
In particolare, per quanto illustrato dalla Procura, la somma massima che poteva essere spesa, nel periodo settembre 2010 – dicembre 2011, era di € 389.762,614, derivante dai fondi disponibili di € 380.564,770, a cui veniva aggiunta la somma di € 9.197,844, quale rimanenza del magazzino alla data del 31 dicembre 2011.
La somma spesa effettivamente era stata, invece, di € 639.450,677, comprensivi di € 18.162,187 per rimanenze di magazzino, da cui andava detratto l'importo di € 389.762,614 (somma massima spendibile).
Il danno complessivo risultava, quindi, essere pari ad € 249.688,063.
La descritta modalità di quantificazione del danno, più favorevole ai convenuti, veniva preferita a quella derivante dall'importo delle alterazioni alle scritture contabili del Mod. DC/7 (derrate caricate in meno e scaricate in più), aderendo alla quale il danno sarebbe ammontato ad € 255.432,12.
Evidenziava, poi, la Procura che il 1° Mar. A.P. aveva espletato l'incarico di Gestore della mensa dall'1 luglio 2010 al 31 dicembre 2011, ma il periodo oggetto dell'inchiesta amministrativa in cui lo stesso aveva espletato tale incarico era dall'1 settembre 2010 al 31 dicembre 2011.
Il Ten. Col. R.M. aveva svolto l'incarico di Capo Servizio Commissariato dall'1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, ma il periodo oggetto dell'inchiesta amministrativa, in cui lo stesso aveva espletato tale incarico andava dall'1 settembre 2010 al 9 novembre 2011, posto che dal 10 novembre 2011 al 12 gennaio 2012 era stato impegnato in un altro servizio presso la sede di Caserta.
Il M. era, poi, anche stato Ufficiale addetto al vettovagliamento dall'1 novembre 2010 al 31 marzo 2011.
Il 1° Mar. Lgt. C. aveva ricoperto l'incarico di Ufficiale addetto al vettovagliamento, per un periodo di complessivi sette mesi circa, dall'1 aprile 2011 al 9 novembre 2011, posto che dal 10 novembre 2011 al 12 gennaio 2012 era stato impegnato in un altro servizio presso la sede di Caserta.
Secondo la prospettazione della Procura, in considerazione delle funzioni rivestite nel periodo di riferimento, i tre militari sarebbero responsabili del danno arrecato all'Amministrazione della Difesa, sia pure a diverso titolo.
Sul P., Gestore del servizio di vettovagliamento, graverebbe una responsabilità contabile.
Inoltre, avendo ammesso la consapevole esorbitanza degli acquisti rispetto alle prescrizioni normative di settore e la volontaria alterazione dei registri intesa ad occultare gli acquisti eccessivi di generi alimentari, la condotta del P. sarebbe connotata da dolo, e, quindi, lo stesso andrebbe ritenuto responsabile, in via principale, dell'intero danno.
Peraltro, la Procura dava conto del fatto che il processo penale a carico del P., per il reato di peculato militare aggravato e continuato, si era concluso, in data 19.2.2013, con un decreto di archiviazione.
Dalle indagini penali era, infatti, risultato che il militare non si era appropriato di viveri e/o denaro dell'Amministrazione.
Secondo la Procura erariale, poi, la condotta del M. e del C. - il primo, Capo Servizio Commissariato dall'1.9.2010 al 9.11.2011 e Ufficiale addetto al vettovagliamento dall'1.11.2010 al 31.3.2011; il secondo, Ufficiale addetto al vettovagliamento dall'1.4.2011 al 9.11.2011 - sarebbe foriera di danno per non avere gli stessi vigilato con la dovuta attenzione sulla gestione della mensa, evitando, in tal modo, che il Gestore effettuasse, per un così lungo periodo, acquisti oltre i limiti di legge e sarebbe connotata da colpa grave.
I due militari, quindi, andrebbero ritenuti responsabili solo in via sussidiaria.
Sulla base delle anzidette considerazioni, la Procura invitava a dedurre tutti i predetti militari, che depositavano memorie e, avendolo richiesto, venivano personalmente sentiti.
Peraltro, non ritenendo le deduzioni idonee a superare gli addebiti, con atto del 7 maggio 2014, la Procura citava in giudizio:
1) il 1° Mar. A.P., quale Gestore della mensa, addebitandogli la responsabilità dell'intero danno, a titolo di dolo, per una somma pari ad € 249.688,063, o in subordine, ove fosse stata ritenuta ascrivibile solo la responsabilità per colpa grave, per un importo di € 149.812,84, pari al 60% dell'intero danno;
2) il Ten. Col. R.M., addebitandogli la responsabilità, a titolo colposo, in via sussidiaria:
a) quale Capo Servizio Commissariato, per il 10% del totale del danno, ma limitatamente ai mesi di effettiva prestazione del servizio e, quindi, il 10% di € 249.688,063 per soli 14 mesi [10% di € 249.688,063 = € 24.968,81 – € 3.121,1 (€ 1.560,55 di danno al mese x 2 mesi non lavorati)], per un importo complessivo di € 21.847,71;
b) quale Ufficiale addetto al vettovagliamento, per il 30% di € 249.688,063, ma limitatamente ai mesi di effettiva prestazione del servizio e, quindi, il 30% di € 249.688,063 per soli 5 mesi (vanno detratti i mesi di settembre - ottobre 2010 ed aprile – dicembre 2011), [30% di € 249.688,063 = € 74.906,42 – € 51.498,161 (4.681,651 € di danno al mese, x 11 mesi non lavorati)], per un importo complessivo di € 23.408,26.
Per un totale complessivo di danno, dato dalla somma di a) + b) = € 45.255,97.
3) il 1° Mar. Lgt. C., addebitandogli la responsabilità, a titolo colposo, in via sussidiaria, quale Ufficiale addetto al vettovagliamento, per il 30% di € 249.688,063, ma limitatamente ai mesi di effettiva prestazione del servizio e, quindi, il 30% di € 249.688,063 per soli 7 mesi (vanno detratti i periodi dall'1 settembre 2010 - 31 marzo 2011 e novembre – dicembre 2011), [30% di € 249.688,063 = € 74.906,42 – € 42.134,859 (4.681,651 € di danno al mese, x 9 mesi non lavorati)], per un importo complessivo di € 32.771,56.
Con memorie depositate in data 23 gennaio e 5 febbraio 2015, si costituiva in giudizioL.C., rappresentato dagli Avvocati Paolo Zaglio e Francesco Maria Curato.
La difesa del convenuto evidenziava, preliminarmente, che a presiedere la Commissione di inchiesta, dalla cui relazione la Procura aveva tratto gli elementi per l'avvio dell'istruttoria, era stato il Capo Ufficio Amministrazione presso la Brigata, ossia colui al quale erano pervenute, dal Capo Servizio Amministrativo, le richieste di somme maggiori da impiegare nell'acquisto di derrate alimentari, e che, avendo potuto e dovuto opporsi alle stesse, avrebbe dovuto essere coinvolto nel giudizio di responsabilità.
Lamentava la difesa come non fossero stati chiamati in causa gli altri soggetti, che avevano avuto un ruolo importante nella gestione della contabilità della mensa e chiedeva, quindi, l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Veniva contestata, poi, la ricostruzione contabile del danno evidenziando come, per stabilire quale fosse l'eventuale spesa superiore al consentito, il parametro di riferimento dovesse essere il capitolo di bilancio destinato alla spesa alimentare, ma questo dato non era stato mai esposto e preso in considerazione dalla Procura.
Pertanto, si assumevano non dimostrati né l'an, né il quantum del danno e, comunque, veniva contestato che dal modello DC/9 il convenuto avrebbe potuto agevolmente verificare l'esistenza di spese oltre il limite consentito dalla normativa di settore, atteso che non sarebbe, a tal fine, significativo il raffronto tra il dato relativo agli “introiti” e il dato relativo agli “acquisti”, entrambi riportati nel suddetto modello.
Secondo la prospettazione difensiva, le alterazioni dei registri confessate dal P. avrebbero reso impossibile al C. di avvedersi delle irregolarità e, pertanto, il danno non poteva ritenersi derivato da una condotta omissiva inerente alle spettanti attività di controllo.
Ciò in quanto l'attività di controllo intestata al convenuto aveva natura di obbligazione di mezzi e, pertanto, il verificarsi del danno non implicava necessariamente una responsabilità imputabile.
Ma anche a voler considerare l'attività di controllo intestata al C. come obbligazione di risultato, la condotta dolosa del P., in ogni caso, interrompeva il nesso di causalità tra la condotta del C. e il danno.
Inoltre, la condotta fraudolenta del Gestore, unitamente alla assenza di rilievi sia da parte dell'Aiutante Gestore, che del Capo Servizio Amministrativo, escludeva la gravità della colpa.
Per la valutazione dell'elemento soggettivo, andava, inoltre, considerato che il C. non aveva la qualifica formale per svolgere l'incarico di Ufficiale al vettovagliamento e detto incarico avrebbe potuto essergli attribuito solo dopo la frequentazione di un apposito corso ed un periodo di affiancamento con l'Ufficiale addetto al vettovagliamento uscente. Ma così non era stato.
La difesa, poi, lamentava errori della Procura nel computo delle percentuali di danno attribuite ai singoli convenuti e sosteneva che, nella quantificazione del danno imputabile al C., si sarebbe dovuto tenere conto anche dell'assenza dello stesso dal servizio per 46 giorni, per licenze e recuperi compensativi, per assistere un familiare ammalato.
Concludeva la difesa chiedendo, in via principale, previa eventuale integrazione del contraddittorio, che fosse respinta la domanda di condanna formulata dalla Procura non avendo il convenuto contribuito causalmente al suo verificarsi, né con condotta commissiva, né con condotta omissiva; non avendo agito nella vicenda con colpa grave e non avendo omesso alcuno dei doveri e degli obblighi conseguenti alla sua qualità di Ufficiale al vettovagliamento.
In via subordinata, ove un apporto causale alla verificazione dell'evento dannoso fosse eventualmente stato ravvisato, la difesa chiedeva che la condotta del C. non fosse ritenuta connotata da colpa grave.
In via ulteriormente subordinata, e ferma la qualificazione della responsabilità a titolo sussidiario, la difesa auspicava la riduzione della quota del risarcimento attribuita al C. alla somma di € 12.847,61, pari alla metà della quota di responsabilità attribuita all'Ufficiale addetto al vettovagliamento, al netto dei periodi di assenza per licenze e recuperi compensativi o, ancora, subordinatamente, alla somma di € 16.385,82.
Con memoria depositata in data 5 febbraio 2015, si costituiva in giudizio R.M., con il patrocinio degli Avvocati Enrica Zanin e Francesco Maria Curato.
La difesa evidenziava, innanzi tutto, che, per periodi parzialmente coincidenti, il Ten. Col. M. era stato Capo dell'Ufficio Logistico, Capo Servizio Commissariato e Ufficiale addetto al vettovagliamento.
In particolare:
• dall'1.11.2010 al 31.3.2011, il convenuto era stato Ufficiale addetto al vettovagliamento,
• dall'1.9.2010 al 31.12.2011, era stato Capo dell'Ufficio Logistico,
• e dall'1.9.2010 al 31.11.2011, era stato Capo Servizio Commissariato.
Dopo aver riportato la disciplina normativa rilevante per la fattispecie, anche in questo caso e con le medesime argomentazioni già prospettate per il C., la difesa del convenuto evidenziava i limiti della relazione della Commissione di inchiesta lamentando che non fossero stati chiamati in causa né l'Aiutante Gestore, né il Capo Servizio Amministrativo dell'Ente, considerato che entrambi avevano un ruolo importante nella gestione della contabilità della mensa.
In ragione del coinvolgimento dei predetti militari, chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Veniva poi contestata, anche qui, con le stesse argomentazioni esposte precedentemente per il C., la sussistenza del danno.
Sulla ricostruzione dei fatti contabili, la difesa rappresentava che nessuna norma prescriveva che gli acquisti, quotidianamente, dovessero essere contenuti nell'importo indicato come totale degli introiti e che, alla fine del mese, la somma totale degli introiti dovesse corrispondere alla somma degli acquisti.
La circolare del 2003, parlando di chiusura a pareggio, ove possibile mensilmente, obbligatoriamente alla fine di ogni trimestre, si riferirebbe alle eventuali differenze tra il tetto spendibile e il consumato e non agli acquisti.
Quindi, il convenuto si era preoccupato di effettuare questa verifica e non aveva rinvenuto irregolarità.
Inoltre, la difesa contestava l'assunto della Procura, secondo cui la irregolarità della gestione fosse rinvenibile dalla sola lettura del modello DC/9, sostenendo, invece, che l'alterazione di alcuni degli altri modelli, efficacemente preordinata dal Gestore della mensa proprio all'occultamento delle irregolarità, avrebbe reso impossibile il rilievo delle illegittimità.
Non vi sarebbero state, secondo la difesa, condotte omissive del convenuto ed anche a volerle ammettere, la condotta dolosa del P. avrebbe interrotto il nesso causale tra la condotta e la produzione del danno.
In ogni caso, non era ravvisabile alcuna colpa grave, proprio in ragione dell'alterazione dolosa della contabilità operata da un altro soggetto e della mancata manifestazione di perplessità da parte dell'Aiutante Gestore della mensa e del Capo Servizio Amministrativo dell'Ente, nonché in ragione delle molteplici funzioni che il M. era chiamato a svolgere contemporaneamente.
Evidenziava, a tal proposito, come la funzione di Ufficiale al vettovagliamento, in base alla normativa all'epoca vigente, dovesse essere esclusiva. Invece, detto incarico era stato conferito al convenuto in aggiunta ad altri, di cui uno - quello di Capo Servizio Commissariato - certamente incompatibile.
Lamentava, infine, oltre ad un errore di calcolo nel computo delle quote di danno attribuite al M., anche il fatto che al convenuto fosse stato imputato, per uno stesso periodo, il medesimo danno sulla base di due titoli diversi: Ufficiale al vettovagliamento e Capo Servizio Commissariato, in tal modo sanzionando due volte una medesima condotta.
Concludeva chiedendo, in via principale, previa eventuale integrazione del contraddittorio, il rigetto della domanda di condanna formulata dalla Procura non avendo il convenuto contribuito causalmente alla causazione del danno, né con condotta commissiva, né con condotta omissiva e, comunque, non avendo agito con colpa grave e non avendo omesso alcuno dei doveri e degli obblighi conseguenti alla sua qualità di Ufficiale al vettovagliamento nei mesi di novembre 2010 - marzo 2011 e di Capo Servizio Commissariato dal settembre 2010 all'ottobre 2011.
In via subordinata, chiedeva il rigetto della domanda per l'assenza di colpa grave.
In via ulteriormente subordinata, ferma la qualificazione della responsabilità a titolo sussidiario, chiedeva la riduzione della quota del risarcimento attribuita al M. alla somma di € 25.798,09 (di cui € 11.704,12 a titolo di Ufficiale al vettovagliamento ed € 14.044,96 a titolo di Capo Ufficio Commissariato) o alla somma omnicomprensiva di €. 21.847,71, ritenendo l'infondatezza di ogni domanda nei suoi confronti per responsabilità connessa all'esercizio di una funzione (quella di Ufficiale al vettovagliamento) che non poteva essere conferita.
All'udienza del 25 febbraio 2015, il P. non compariva e veniva dichiarato contumace; le altre parti insistevano nelle conclusioni già rassegnate in atti.
Conclusa la discussione, la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del giudizio
Il giudizio odierno è finalizzato ad accertare la fondatezza della pretesa azionata dalla Procura, concernente un'ipotesi di danno erariale, patito dal Ministero della Difesa, di complessivi € 249.688,063, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giustizia, asseritamente causato, a titolo di dolo, dal P. e, a titolo di colpa grave, dal C. e dal M., derivato da irregolarità nella gestione del servizio mensa, consistenti nella eccessiva spesa sostenuta per l'acquisto di generi alimentari, in violazione della normativa di settore.
2. Dichiarazione di contumacia del convenuto A.P.
All'udienza del 25 febbraio 2015, all'esito dell'accertata ritualità delle formalità di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, è stata dichiarata la contumacia del convenuto A.P..
Tale declaratoria, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze nn. 526/1973, 6065/1985, 8873/1991), ha natura di mero accertamento della situazione processuale della parte che non si è costituita, senza incidere sulla posizione del contumace come parte del processo, qualità acquisita a seguito della rituale notifica dell'atto di citazione (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 27 del 21.1.2014).
3. Richiesta di integrazione del contraddittorio
Le difese dei convenuti C. e M. hanno richiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Aiutante Gestore e del Capo Servizio Amministrativo, perché ritenuti corresponsabili del danno contestato dalla Procura.
L'art. 47 del R.D. n. 1038/1933, prevede che “l'intervento (del terzo) può essere anche ordinato dalla sezione, d'ufficio, o anche su richiesta del procuratore generale o di una delle parti”.
La previsione è assimilabile a quella recata dall'art. 107 c.p.c., a norma del quale “il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento”.
Come chiarito anche dalla recente giurisprudenza di questa Corte (Corte dei Conti, Sez. I d'App., sent. n. 80 del 27.1.2015), la possibilità per il Giudice contabile di una chiamata in giudizio di soggetti ai quali ritenga la causa comune si assume rilevante nelle ipotesi di litisconsorzio necessario.
Tuttavia, il giudizio di responsabilità amministrativa, in linea tendenzialmente generale, non dà luogo ad ipotesi di litisconsorzio necessario, disciplinato dall'art. 102 c.p.c., che notoriamente vanno circoscritte alle azioni costitutive plurisoggettive o alle azioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni che, rispetto a più coobbligati, siano da considerare indivisibili o inscindibili, essendo ben possibile un'azione limitata solo ad alcuni soggetti autori del fatto dannoso, rispetto ad altri, per i quali la responsabilità potrebbe essere fatta valere con una distinta azione.
A norma dell'art 1, comma 1 quater, della legge n. 20/1994, infatti, se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso (Corte dei Conti, Sez. I d'Appello, sent. n. 1003 del 23.7.2014).
Ciascun convenuto risponde, quindi, in ogni caso, solo del danno per l'apporto causale recato.
Nel caso di specie, non ricorrendo le ipotesi innanzi dette, non si verte in un caso di litisconsorzio necessario.
Pertanto, non sussiste alcun obbligo per il Collegio di chiamare in giudizio soggetti diversi da quelli convenuti dalla Procura regionale (Corte dei Conti, Sez. II d'App., sent. n. 95 del 10.3.2015).
E, peraltro, a prescindere dalla discussa compatibilità di tale istituto con il principio di terzietà e imparzialità del giudice, sancito dall'art. 111, comma 2, della Costituzione, il Collegio non ravvisa neppure l'opportunità di integrare il contraddittorio, atteso che, nel caso concreto, il corredo probatorio acquisito agli atti del giudizio consente di valutare compiutamente l'apporto dei convenuti alla causazione del danno, anche eventualmente tenendo conto delle posizioni dei soggetti dei quali si auspicava la chiamata in causa.
4. Il merito
4.1 Il quadro normativo
Presso il 7° Reggimento Alpini, nel periodo in esame, il servizio di vettovagliamento del personale dell'Esercito era assicurato con il sistema della gestione mista, che prevede l'affidamento a ditte specializzate della confezione, distribuzione dei pasti, pulizia dei locali e delle attrezzature necessarie.
L'Amministrazione Militare, invece, provvede direttamente all'approvvigionamento delle derrate, al loro immagazzinamento, alla distribuzione e alla gestione contabile.
Il D.L.gs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell'ordinamento militare”, all'articolo 546, disciplina il “Servizio di vettovagliamento delle Forze Armate”.
Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura spettanti al personale militare e civile in servizio presso strutture militari.
Le modalità di fornitura del servizio sono stabilite dal Ministero della Difesa di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un decreto, che, tra l'altro, determina, annualmente, il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto.
A norma del n. 4 del predetto articolo, “La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante l'utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.”.
Il D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010, recante il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, agli articoli 476 e seguenti, disciplina il “Servizio Mensa”.
Il Testo Unico prevede che, presso l'Amministrazione centrale del Ministero della Difesa e presso comandi, corpi, reparti, unità, distaccamenti, stabilimenti ed arsenali militari e loro sezioni, sono organizzate, a cura dell'Amministrazione, mense di servizio, di cui può usufruire tutto il personale avente diritto secondo il Codice dell'Ordinamento militare (art. 476).
Al funzionamento della mensa sovraintende il Comandante dell'Ente, che esercita l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa ed esplica le correlate attribuzioni.
Costituiscono rispettivamente organo direttivo e organo esecutivo della mensa, di cui si avvale il Comandante dell'Ente, la Commissione amministrativa e il Gestore. Per le mense costituite presso piccoli nuclei di personale, ovvero presso Unità ove, in relazione alla dislocazione, al numero dei partecipanti o al tipo di servizio svolto dal personale in forza, non è possibile costituire organi collegiali, è prevista solo la figura del Gestore, che esplica la sua attività sotto il controllo del servizio amministrativo dell'Ente (art. 478).
A norma dell'art. 480 del T.U., all'espletamento dell'attività amministrativa è preposto l'ufficio amministrazione competente, che si avvale di un Gestore, di professionalità adeguata, con incarico esclusivo, quanto meno per le convivenze superiori a cento unità.
Il Gestore rende esecutive le disposizioni del Servizio Amministrativo e le delibere della Commissione amministrativa.
Esso è nominato dal Comandante, sentito il parere del Capo del Servizio Amministrativo e della Commissione, e resta in carica per un periodo massimo di tre anni.
Al Gestore compete, tra l'altro, di:
• eseguire gli acquisti nel rispetto delle norme in vigore e delle direttive della Commissione, seguendo l'andamento dei consumi e predisponendo i necessari documenti contabili (art. 480, n. 3, lett. d);
• riscuotere le somme relative agli anticipi concessi dal servizio amministrativo, versando il denaro riscosso in conto corrente postale ed effettuando i pagamenti secondo le disposizioni in proposito emanate dall'Ente (art. 480, n. 3, lett. e).
Il Gestore ha, inoltre, in consegna il denaro, le merci, i locali, le attrezzature ed i materiali dell'Amministrazione; egli è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a evitare perdite, avarie; cali ingiustificati e danni di qualsiasi genere; in particolare, è tenuto a richiedere, ai competenti organi, i provvedimenti necessari ed urgenti per la conservazione del denaro e delle cose che ha in consegna (art. 480, n. 4).
A norma dell'art. 488, in ottemperanza alle direttive del Servizio Amministrativo dell'Ente, il Gestore della mensa provvede ad approvvigionare e custodire i generi alimentari necessari per la confezione dei pasti; se non sono previste modalità diverse di funzionamento, provvede a ritirare, dall'ufficio cassa del Servizio Amministrativo delle Unità, anticipazioni, di massima decadali, per gli acquisti di generi alimentari in contanti, in relazione all'entità della spesa e al numero dei conviventi, sulla base di un prospetto dimostrativo dal quale risulti la prevedibile media giornaliera dei partecipanti alla mensa.
Alla fine di ciascun mese, tutti i documenti contabili sono presentati al Servizio Amministrativo dell'Unità e, dopo i prescritti riscontri, effettuati dagli organi amministrativi, vengono versati al Gestore della mensa i fondi necessari per i pagamenti residui. Dalla somma spettante sono detratte le eventuali anticipazioni corrisposte al Gestore nel corso del mese.
L'art. 490 elenca i documenti contabili relativi alla gestione della mensa, che sono:
a) il registro mensile della mensa;
b) il rapportino giornaliero dei conviventi;
c) i documenti nominativi dei conviventi alla mensa, firmati dagli interessati a consumazione avvenuta di ciascun pasto della giornata;
d) il prospetto riepilogativo mensile delle presenze alla mensa;
e) il bollettario delle quietanze;
f) il registro di carico e scarico delle derrate;
g) il registro di conto corrente postale o documento equivalente per le unità navali;
h) il registro delle fatture;
i) il registro dei buoni emessi;
l) i buoni di prelevamento per gli approvvigionamenti e acquisti presso ditte private o, eventualmente, presso magazzini militari;
m) eventuali altri registri per documentare la quota giornaliera a carico dei conviventi, gli straordinari e le quote dei conviventi a pagamento.
L'art. 490 prevede, poi, che i documenti innanzi elencati siano tenuti dal Gestore della mensa in conformità ai modelli e alle istruzioni contenute nella regolamentazione interna.
Nei registri devono essere chiaramente dimostrate le consistenze, all'inizio del mese, del denaro e delle merci, nonché gli aumenti, le diminuzioni e le rimanenze al termine del mese.
Le rettificazioni alle contabilità già chiuse devono essere fatte in modo da non alterare le risultanze finali; esse sono apportate alle contabilità in corso.
A norma dell'art. 491, la gestione mensile, ove possibile, deve essere chiusa in pareggio. In caso contrario, i debiti e i crediti devono essere limitati all'indispensabile. Eventuali quantitativi di generi in rimanenza alla mensa devono essere riportati al mese successivo.
La gestione, comunque, alla fine di ogni trimestre finanziario, deve essere chiusa a pareggio.
I registri devono essere chiusi mensilmente e firmati dal Gestore.
Le spese necessarie per il funzionamento della mensa devono essere dimostrate giornalmente, a cura del Gestore, nella seconda parte del registro mensa.
Il Servizio Amministrativo dell'Ente, accertata la regolarità della documentazione, provvede alle successive operazioni di inserimento a bilancio della contabilità riferita al totale delle spese sostenute, previa chiusura a pareggio delle anticipazioni concesse, provvedendo nel contempo a riscuotere in conto proventi, per il successivo versamento alla Tesoreria dello Stato, le eventuali quote di integrazione a carico dei conviventi a pagamento.
La circolare ILE-NL-3210-0010-12-00B02, Ed. 2003, recante “Norme per il servizio vettovagliamento del personale dell'esercito”, definisce i compiti del personale adibito all'organizzazione del servizio, sia in via generale, che in via specifica, per ogni diversa forma organizzativa.
L'art. 2 della circolare ribadisce che il funzionamento delle mense è sottoposto alla vigilanza del Comandante dell'Ente ed è affidato ad organi direttivi, esecutivi ed ausiliari, la cui attività è inserita nell'ambito dell'Ufficio Logistico.
Per quel che rileva in questa sede, vanno innanzitutto precisate le funzioni attribuite al Capo Servizio Commissariato, all'Ufficiale addetto al vettovagliamento e al Gestore.
Il Capo Servizio Commissariato, Ufficiale preferibilmente appartenente al Corpo di Amministrazione e Commissariato ed inserito nell'ambito dell'Ufficio Logistico, “esplica le fondamentali attività di controllo, vigilanza ed indirizzo anche mediante l'emanazione di apposite disposizioni tecniche nei settori di commissariato; (…) effettua il controllo della contabilità relativa al servizio.” (art. 2, lett. a).
L'Ufficiale addetto al vettovagliamento, deve essere individuato tra gli ufficiali con particolari attitudini o che abbiano frequentato apposito corso presso la Scuola di Amministrazione e Commissariato e, quale organo direttivo del servizio, “dirige la gestione della mensa; risponde dell'organizzazione del servizio; è rappresentante dell'A.D. qualora il servizio di vettovagliamento sia assicurato mediante ricorso a ditte esterne; organizza l'approvvigionamento dei generi (…); sostituisce il Capo Servizio Commissariato quale membro supplente nelle commissioni di valutazione tecnico-economica sopra menzionate; sovrintendente alla preparazione ed alla distribuzione del vitto; fa parte delle commissioni di collaudo, ove previste, dei generi introdotti; risponde della regolare tenuta della contabilità da parte del Gestore; dà applicazione alle direttive tecniche emanate dagli Organi di Commissariato; viene sostituito in caso di assenza da altro ufficiale inferiore/subalterno, preferibilmente appartenente al Corpo di Amministrazione e Commissariato, o altro Ufficiale / Luogotenente / 1° Maresciallo con particolari attitudini o che abbiano frequentato apposito corso presso la Scuola di Amministrazione e Commissariato.” (art. 2, lett. b).
Il Gestore della mensa, nominato, di massima, dal Comandante tra i Sottufficiali dell'Ente, opera alle dipendenze dell'Ufficiale addetto al vettovagliamento.
Il Gestore “propone la composizione dei pasti; controlla i generi pervenuti; formula proposte per migliorare il servizio; (…); vigila allo scopo di evitare perdite e danni e, ove questi si verifichino, provvede a segnalarli all'Ufficiale al vettovagliamento; risponde all'Ufficiale al vettovagliamento dell'esattezza e della tempestività delle scritture contabili, da aggiornarsi quotidianamente; (…).” (art. 2, lett. c).
Viane in rilievo, poi, anche la figura dell'Aiutante Gestore, che coadiuva il Gestore in tutte le sue attività ed in particolare, ne rappresenta la controparte, in caso di gestione diretta e mista, per l'impiego delle derrate; lo sostituisce in caso di assenza anche temporanea, assistendo alla confezione e distribuzione del vitto.
Il Capo III della circolare del 2003 disciplina, poi, l'organizzazione del servizio vettovagliamento con gestione mista, nella quale l'approvvigionamento delle derrate avviene attraverso la convenzione CONSIP o, nei casi previsti dalla normativa, direttamente dall'Amministrazione e la preparazione e distribuzione dei pasti sono effettuate dal personale dipendente di imprese specializzate del settore, impegnate contrattualmente con l'Amministrazione (Capo III, Titolo I, art. 1).
In particolare, per il Capo Servizio Commissariato sussiste un mero rinvio alle norme in precedenza rappresentate.
L'Ufficiale al vettovagliamento, oltre alle mansioni elencate in via generale nel Capo I, deve assicurare la disponibilità dei generi; controllare la quantità e qualità dei generi approvvigionati; disporre il prelevamento delle derrate occorrenti; vigilare sulla razionale sistemazione delle derrate nel magazzino, eseguendo frequenti verifiche per accertare la rispondenza delle giacenze effettive delle risultanze contabili; riferire al Comando su ogni questione relativa al servizio e formulare proposte circa gli eventuali provvedimenti da adottare; assistere alle eventuali ispezioni che vengono effettuate alla mensa.
Il Gestore della mensa, in aggiunta ai compiti elencati nel Capo I, assume la carica di Consegnatario dei viveri (Consegnatario per debito di vigilanza) e, pertanto, è tenuto a provvedere alla introduzione ed alla sistemazione nel magazzino dei generi approvvigionati e a curarne la conservazione; rispondere dei generi custoditi; effettuare la distribuzione dei generi dietro presentazione dei prescritti documenti contabili; tenere la contabilità; rispondere dell'esattezza e della tempestività delle scritture contabili.
L'Aiutante Gestore, poi, quale controparte del Gestore per l'impiego delle derrate, provvede al quotidiano prelevamento presso il magazzino viveri di tutte quelle derrate necessarie alla confezione dei pasti previsti dal menù giornaliero.
A norma dell'art. 1, Titolo II, Capo III della circolare del 2003, “L'espletamento del servizio comprende le seguenti fasi: approvvigionamento dei generi alimentari; confezione del vitto; registrazione contabile dei movimenti; dimostrazione delle spese. Il quantitativo dei generi acquistati deve essere commisurato al reale fabbisogno mensile. In tale contesto, è fatto carico al Gestore e all'Ufficiale al vettovagliamento di porre particolare cura ed attenzione nella pianificazione degli approvvigionamenti.”.
L'art. 5, Titolo II, Capo III della predetta circolare precisa anche la documentazione contabile necessaria per la gestione mista:
a) Mod. DC/1: rapportino giornaliero dei conviventi;
b) Mod. DC/2: rapportino delle presenze rilevate nel pasto serale;
c) Mod. DC/3: prospetto per il calcolo del coefficiente di determinazione delle presenze al pasto serale;
d) comunicazione alla ditta dei pasti da approntare;
e) menù giornaliero;
f) buono consumazione pasto;
g) Mod. DC/4: specchio riepilogativo mensile dei pasti ordinari e consumati;
h) fattura;
i) Mod. DC/5: registro Giornale di Magazzino. “Vi devono essere registrati, in rigoroso ordine cronologico, gli estremi di tutte le richieste di movimento per prelevamento o versamento. La numerazione delle registrazioni, unica per tutti i prelevamenti versamenti, deve essere annuale. Va numerato e parafato a cura dell'Ufficiale al vettovagliamento.”;
j) Mod. DC/6: richiesta di movimento. E' il documento giustificativo di ogni tipo di approvvigionamento di derrate, necessario al Gestore per l'assunzione in carico dei generi sul “Registro di carico e scarico delle derrate”. La richiesta di movimento deve essere regolarmente compilata in ogni sua parte; riportare le firme di tutti gli agenti responsabili; essere trascritta sul registro Giornale del Magazzino all'atto dell'introduzione delle derrate nel Magazzino viveri;
k) Mod. DC/7: registro carico e scarico delle derrate. Serve per l'annotazione a quantità dei movimenti in aumento e in diminuzione di ogni singolo genere, effettuati nella giornata. Il carico è documentato dalla richiesta di movimento, lo scarico dal buono di prelevamento definitivo della mensa. E' numerato e parafato a cura del Capo Servizio Amministrativo;
l) Mod. DC/8: buono di prelevamento definitivo della mensa. Serve a riepilogare tutti i passaggi di derrate, a quantità e valore, avvenuti nella giornata dal magazzino viveri alla cucina. E' il documento giustificativo dello scarico dei generi dal Magazzino viveri. Viene compilato dal Gestore ed è controfirmato dall'Aiutante Gestore e dall'Ufficiale al vettovagliamento. E' vistato dal Capo Servizio Amministrativo;
m) Mod. DC/9: “è il documento contabile essenziale per l'immediato controllo dell'andamento gestionale. La gestione deve essere chiusa a pareggio, ove possibile mensilmente, obbligatoriamente alla fine del trimestre. In sede di chiusura trimestrale eventuali crediti costituiscono economie di bilancio, eventuali spese in più devono essere addebitate, in solido, al Gestore ed all'Ufficiale al Vettovagliamento, quali agenti responsabili del settore.”. Il “prospetto”, prima di essere inviato all'organo amministrativo dell'Ente presso cui la mensa è costituita, deve essere vistato dal Capo Servizio Commissariato “previa attenta valutazione di merito e formale dello stesso e di tutta la restante documentazione relativa alla gestione mensa.”;
n) DC/10: registro dei verbali. Ha lo scopo di attribuire un numero d'ordine ai verbali comunque compilati presso la mensa ed è tenuto dal Gestore.
4.2 Sulla sussistenza del danno
Il D.L.gs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell'ordinamento militare”, all'articolo 546, n. 4, dispone che “La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante l'utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.”.
A norma dell'art. 491 del D.P.R. n. 90 del 2010, la gestione mensile, ove possibile, deve essere chiusa in pareggio. In caso contrario, i debiti e i crediti devono essere limitati all'indispensabile. Eventuali quantitativi di generi in rimanenza alla mensa devono essere riportati al mese successivo. La gestione, comunque, alla fine di ogni trimestre finanziario, deve essere chiusa a pareggio.
L'art. 1, Titolo II, Capo III della circolare ILE-NL-3210-0010-12-00B02, Ed. 2003, precisa ulteriormente che “(…) Il quantitativo dei generi acquistati deve essere commisurato al reale fabbisogno mensile.”.
L'art. 5, lett. m), Titolo II, Capo III della predetta circolare ribadisce che la gestione della mensa deve essere chiusa a pareggio, ove possibile mensilmente, obbligatoriamente alla fine del trimestre. In sede di chiusura trimestrale eventuali crediti costituiscono economie di bilancio, eventuali spese in più devono essere addebitate, in solido, al Gestore ed all'Ufficiale al vettovagliamento, quali agenti responsabili del settore.
Ebbene, dal complesso normativo innanzi riportato si evince inequivocabilmente che, per la gestione della mensa, le somme per gli acquisti di generi alimentari, mensilmente, devono corrispondere esattamente al controvalore in contanti dei trattamenti alimentari dei conviventi della mensa durante il mese di riferimento.
A conferma di ciò, è ulteriormente previsto che, mensilmente, la gestione debba essere chiusa in pareggio.
Viene presa in considerazione, dalla normativa, la possibilità che tra i due valori (controvalore dei trattamenti alimentari erogati e acquisti di generi alimentari) vi siano delle piccole discrepanze, che, tuttavia, vanno assolutamente ricondotte al pareggio alla fine del trimestre.
Considerato che, in base alla normativa vigente all'epoca dei fatti, il limite invalicabile di spesa per gli acquisti di generi alimentari per la mensa era dato dal controvalore dei pasti erogati nel mese di riferimento, è corretta l'impostazione della Procura che ravvisa un danno erariale nelle somme spese per acquisti in generi alimentari esorbitante rispetto al controvalore dei pasti erogati.
Dal compendio documentale depositato in atti, si evince che, per i mesi considerati in citazione, effettivamente, il danno sussiste ed ammonta ad € 249.688,063.
A fronte dell'inequivocabile dettato normativo, che individua il limite massimo di spesa per gli acquisti mensili di generi alimentari nel controvalore dei pasti erogati mensilmente, prive di pregio risultano le argomentazioni difensive proposte dalle difese dei convenuti C. e M., che vorrebbero individuato detto limite nelle somme stanziate nel capitolo di bilancio previsto per gli acquisti di generi alimentari da destinare alla mensa.
Detto parametro, infatti, con ogni evidenza, non è conferente, poiché fondato solo una ipotesi di previsione di spesa. Spesa, il cui valore assoluto, a prescindere dagli stanziamenti di bilancio, resta necessariamente da contenersi nei limiti imposti dalla normativa e consistenti nel controvalore dei pasti effettivamente erogati mensilmente.
4.3 La posizione del P.
Il P. ha svolto le funzioni di Gestore della mensa per l'intero periodo preso in considerazione dall'atto di citazione, dall'1 settembre 2010 al 31 dicembre 2011, avendo assunto detto incarico già dal luglio 2010.
Come correttamente precisato dalla Procura, nella qualità di Gestore della mensa a gestione mista del 7° Reggimento Alpini di Belluno, e, quindi, addetto all'esecuzione degli acquisti (art. 480, n. 2, lett. d, del D.P.R. n. 90 del 2010), alla riscossione delle somme relative agli anticipi concessi dal Servizio Amministrativo (art. 480, n. 2, lett. e, del D.P.R. n. 90 del 2010) ed in quanto consegnatario di denaro merci, locali attrezzature e materiali (art. 480, n. 4, del D.P.R. n. 90 del 2010), nonché viveri (circolare ILE-NL-3210-0010-12-00B02, Ed. 2003, Capo III, Titolo I, art. 2), nei confronti del P. è configurabile un'ipotesi di responsabilità contabile.
Ai sensi dell'art. 178 del R.D. n. 827/1924, infatti, “Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro; b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro; c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato; d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato”.
Nella sua qualità di agente contabile, il convenuto P. deve, conseguentemente, ritenersi assoggettato al disposto di cui all'art. 194 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui “Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni di denaro o cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna.
Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti, e nelle spedizioni o nel ricevimento del denaro e delle cose mobili.”.
Peraltro, non può ritenersi che l'applicabilità della riportata disposizione normativa esoneri la Procura, che intenda promuovere l'azione di responsabilità, dal fornire almeno la prova dell'esistenza del danno erariale e della riconducibilità dello stesso al comportamento dell'agente contabile.
Ciò è pacificamente ammesso da un più rigoroso orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di aderire, secondo cui l'azione risarcitoria promossa nei confronti dell'agente contabile è attratta nell'alveo della responsabilità amministrativa, con i conseguenti riflessi sul piano della prova, che deve vertere sia sull'esistenza del danno che anche sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave (Corte dei conti, Sez. III d'App., sent. n. 115 del 5.3.2015; Sez. I d'App., 5 febbraio 2004, n. 43).
Detto orientamento, peraltro, è coerente con l'indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 371 del 20 novembre 1998, secondo cui la responsabilità contabile, quanto agli elementi costitutivi e indipendentemente dalla specificità delle obbligazioni incombenti su chi maneggia beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa; paradigma rispettoso dei principi del giusto processo (Corte dei Conti, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 3161 del 14.12.2009).
Secondo detta giurisprudenza, sussiste, dunque, identità di elementi costitutivi per la responsabilità amministrativa e per quella contabile, restando diverse solo, per quest'ultima, le obbligazioni fatte valere in causa, relative a specifiche condotte dovute per ragioni di servizio e non all'inadempimento dell'obbligo del neminem laedere o dell'obbligo generico di non arrecare danno ingiusto all'amministrazione.
Peraltro, deve essere rilevato che anche quella giurisprudenza che arriva ad ipotizzare, nel giudizio amministrativo contabile, l'esonero dell'attore dall'obbligo di fornire la prova dell'elemento soggettivo nel caso di responsabilità di agenti contabili, tuttavia non si spinge, comprensibilmente, a configurare anche la possibilità di prescindere dall'onere di prova del danno erariale e della sua addebitabilità oggettiva al fatto dell'agente convenuto.
In particolare, secondo detto orientamento giurisprudenziale, la responsabilità dell'agente contabile si configurerebbe come obbligazione di restituzione, nella quale il collegamento funzionale con l'art. 1218 c.c. comporterebbe l'esonero, per l'attore, dall'obbligo di fornire la prova della colpevolezza da parte del debitore.
Accedendo a tale ricostruzione, non occorrerebbe che il Giudice accerti la prova dell'esistenza del dolo o della colpa grave dell'agente contabile, poiché, sussistendo una presunzione di responsabilità con inversione legale dell'onere probatorio, spetterebbe al convenuto dimostrare che l'ammanco è conseguenza di un evento a lui non imputabile, dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito (Corte dei Conti, Sez. II d'App., 4 febbraio 2004, n. 69; Sez. II d'App., 28 ottobre 1985, n. 195; Sez. Giur. Abruzzo, 29 ottobre 2002, n. 764; Sez. Giur. Abruzzo, 16 aprile 1999, n. 280).
Va, tuttavia, evidenziato, con riferimento all'elemento soggettivo, che la più recente giurisprudenza della Corte dei Conti (Sez. I d'Appello, sent. n. 208 del 2010), che pure ha ritenuto tale limitazione di responsabilità coordinabile con la disposizione di cui all'art. 1218 c.c. (che, in caso di inadempimento, addossa al debitore l'onere di fornire eventuale prova contraria), ha, peraltro, convenuto sul fatto che, quando sia richiesto il dolo o la colpa grave, il debitore resta liberato dalla pretesa attrice, se prova che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile o che nel suo comportamento sono ravvisabili solo elementi di colpa lieve.
Secondo la citata giurisprudenza, infatti, il richiamo all'art. 1218 c.c. non implica l'esistenza di una sorta di “presunzione di colpa” nei confronti del contabile, ma è da intendersi solo nel senso che, quando l'attore abbia dato dimostrazione dell'inadempimento “inescusato” della restituzione del denaro o dei beni in carico e sia mancata qualsiasi prova contraria di fatti impeditivi, l'omesso esercizio degli obblighi incombenti sul contabile, secondo le regole di legge e gli adempimenti di servizio, risulta per ciò stesso portato in evidenza da dati oggettivi e fattuali (Corte dei Conti, Sez. I d'Appello, sent. n. 208 del 2010).
Da ciò emerge anche, con chiarezza, per quanto attiene agli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie di danno erariale, che resta, in ogni caso, indiscutibilmente, a carico dell'attore la dimostrazione dell'esistenza del danno e dell'addebitabilità dello stesso a fatto dell'agente convenuto.
Anche laddove, cioè, si riconduca la responsabilità dell'agente contabile, nell'ambito del giudizio amministrativo-contabile, nell'alveo dell'art. 1218 c.c., non viene meno l'onere del danneggiato – e per esso, della Procura che agisce in giudizio per veder ripianato il danno – di fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del “debitore” (rectius: dell'agente contabile).
Infatti, pure a volerlo riconoscere pertinente, il richiamo all'art. 1218 c.c. non diversifica la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento: “Nella responsabilità contrattuale, non diversamente dalla responsabilità aquiliana, spetta al danneggiato fornire la prova sia dell'esistenza del danno lamentato, sia della sua riconducibilità al fatto (e quindi all'inadempimento) del debitore. L'art. 1218 c.c., se pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato, per quanto attiene all'onere di provare l'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale.” (Cass., sent. n. 5960 del 18.3.2005).
In sintesi, quindi, la responsabilità contabile, in aderenza alla sentenza n. 351/1998 della Corte costituzionale ed alla più recente giurisprudenza di questa Corte, non si modella su un paradigma diverso rispetto alla responsabilità amministrativa e, di conseguenza, se, per un verso, non può non tener conto della specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza, per altro verso, ritrova, laddove sussista e sia dimostrato l'inescusato, mancato assolvimento dell'obbligo proprio dell'agente contabile, e, quindi, l'esistenza del danno e l'addebitabilità dello stesso all'agente contabile, l'elemento della grave colpevolezza, che affranca l'addebito rivolto al contabile da superate connotazioni di responsabilità formale (C. Cost. sent. n.72 del 1983; Corte dei Conti, Sez. I d'App., sent. n. 208 del 29.3.2010).
Per quel che qui rileva, quindi, va ribadita la necessità di verificare almeno l'esistenza della prova del danno erariale e della attribuibilità dello stesso alla condotta del convenuto.
Nel caso di specie, in sede di audizione personale effettuata dalla Procura in data 26.2.2014 (doc. n. 12 del fascicolo della Procura), il P. ha ammesso di avere consapevolmente effettuato “acquisti superiori rispetto alla limitata disponibilità del budget” e di avere “a tal fine alterato i documenti contabili (…)”.
Non sussistono, pertanto, dubbi sulla ascrivibilità della responsabilità dell'intero danno erariale, a titolo di dolo, al P., che, approfittando della propria qualità di Gestore della mensa, ha effettuato acquisti di generi alimentari per somme superiori al limite consentito dalla normativa vigente, alterando le scritture contabili al fine di occultare le spese non giustificate. Con ciò, peraltro, dimostrando di essere pienamente consapevole della illiceità della propria condotta.
4.4 La posizione di C. e M.
Preliminarmente va chiarito che non rilevano, in questa sede, eventuali vizi relativi al procedimento seguito dall'Amministrazione per l'accertamento delle irregolarità nella gestione della mensa, nonché di vizi relativi alla composizione della Commissione di inchiesta amministrativa, che ha redatto la relazione da cui ha tratto origine l'istruttoria della Procura.
Detta relazione, infatti, nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa - contabile, rileva esclusivamente quale specifica e concreta notizia di danno, a seguito della quale, la Procura, per quanto risulta dagli atti depositati, ha effettuato una propria istruttoria, intesa a verificare la sussistenza del danno e la attribuibilità della responsabilità ai convenuti, valutando autonomamente tutte le risultanze dell'indagine, che, proprio in ragione della citata autonomia, non sono minimamente inficiate da eventuali vizi formali, procedurali o di merito della pregressa procedura amministrativa.
Con riguardo alla posizione del C., per quanto già esposto in fatto, nell'ambito del periodo considerato nell'atto di citazione, che va dall'1 settembre 2010 al 31 dicembre 2011, il convenuto ha ricoperto l'incarico di Ufficiale addetto al vettovagliamento solo per sette mesi, dall'1 aprile 2011 al 9 novembre 2011.
Nella qualità di Ufficiale addetto al vettovagliamento, il C., quale organo direttivo del servizio, sulla base della normativa di settore innanzi specificamente riportata, aveva il preciso onere di dirigere la gestione della mensa; di rispondere dell'organizzazione del servizio; di organizzare l'approvvigionamento dei generi; di sovrintendere alla preparazione ed alla distribuzione del vitto; di dare applicazione alle direttive tecniche emanate dagli Organi di Commissariato (Circolare Ed. 2003, art. 2, lett. b, cit.).
Trattandosi, poi, di mensa a gestione mista, nella qualità di Ufficiale al vettovagliamento, oltre alle mansioni già elencate in via generale, il C. aveva il dovere di assicurare la disponibilità dei generi alimentari, controllare la quantità e qualità dei generi approvvigionati, disporre il prelevamento delle derrate occorrenti, vigilare sulla razionale sistemazione delle derrate nel magazzino, eseguendo frequenti verifiche per accertare la rispondenza delle giacenze effettive delle risultanze contabili, riferire al Comando su ogni questione relativa al servizio e formulare proposte circa gli eventuali provvedimenti da adottare (Circolare Ed. 2003, Capo III, Titolo I, art. 2, lett. b, cit.).
La circolare Ed. 2003, al Capo I, art. 2, lett. c, precisa, inoltre, che il Gestore della mensa opera alle dipendenze dell'Ufficiale addetto al vettovagliamento e al Capo III, Titolo II, art. 5, relativo alla documentazione contabile per le mense a gestione mista, alla lett. m) attinente al prospetto riepilogativo della gestione mensa (DC/9), precisa che la gestione deve essere chiusa in pareggio, ove possibile mensilmente, obbligatoriamente alla fine di ogni trimestre ed in sede di chiusura trimestrale, eventuali spese in più devono essere addebitate, in solido, al Gestore e all'Ufficiale al vettovagliamento, quali agenti responsabili del settore.
Le disposizioni normative individuano chiaramente i compiti e le responsabilità dell'Ufficiale addetto al vettovagliamento.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che al Gestore vada attribuita la primaria responsabilità del danno arrecato alla Amministrazione per avere volontariamente e consapevolmente acquistato generi alimentari per la mensa oltre il consentito, alterando una parte delle scritture contabili al fine di occultare l'eccedenza della spesa.
Tuttavia, è anche vero che non risulta che il P. abbia mai alterato il mod. DC/9; modello che l'Ufficiale al vettovagliamento aveva il dovere preciso di verificare, al pari di tutte le altre scritture contabili.
Il modello DC/9, è composto, tra l'altro, da una colonna “totale introiti”, nella quale sono registrati gli incassi quotidiani e mensili della mensa, cioè il controvalore in denaro dei pasti erogati giornalmente e mensilmente; da una colonna “totale spese”, nella quale sono registrate le somme, giornaliere e mensili, spese per i generi alimentari con cui sono confezionati i pasti della mensa; una colonna “acquisti commercio”, nella quale sono registrate le somme spese, quotidianamente e mensilmente, per l'acquisto di generi alimentari destinati alla mensa.
Ebbene, come già chiarito, sulla base della normativa vigente all'epoca dei fatti, il limite massimo di spesa mensile per l'acquisto di generi alimentari per la mensa era dato dal controvalore in contanti dei pasti erogati nel mese.
È espressamente previsto dalla circolare Ed. 2003, che il quantitativo dei generi acquistati deve essere commisurato al reale fabbisogno mensile, che, ovviamente, dipende dalla quantità e tipologia dei pasti erogati.
Dalla mera analisi del modello DC/9, pertanto, operando un semplice confronto tra il “totale introiti” mensile ed il totale “acquisti commercio” mensile, l'Ufficiale addetto al vettovagliamento poteva agevolmente rilevare che la spesa sostenuta mensilmente per gli acquisti di generi alimentari per la mensa superava, in alcuni casi enormemente, il controvalore in contanti, mensile, dei pasti erogati, in palese contrasto con la normativa.
Ancora, dal confronto tra il totale mensile della colonna “totale spese” mensili con la colonna “acquisti commercio” mensile, era agevolmente rilevabile che le somme spese per gli acquisti di generi alimentari erano notevolmente superiori anche al valore dei generi utilizzati mensilmente per la confezione dei pasti.
L'Ufficiale di vettovagliamento, che in base alla normativa vigente, aveva il dovere di controllare la quantità e qualità dei generi approvvigionati, di disporre il prelevamento delle derrate occorrenti, di vigilare sulla razionale sistemazione delle derrate nel magazzino, eseguendo frequenti verifiche per accertare la rispondenza delle giacenze effettive delle risultanze contabili, atteso che dal modello DC/9 risultava che le somme spese per l'acquisto mensile di derrate alimentari era notevolmente superiore al valore delle derrate alimentari utilizzate per il confezionamento dei pasti mensili, avrebbe dovuto allertarsi e verificare la presenza in magazzino delle derrate eccedenti, chiederne conto al Gestore e segnalare al Comando l'anomalia.
Non v'è dubbio, quindi, che un più attento controllo anche sui singoli modelli DC/9 compilati dal Gestore, unitamente a più scrupolosi controlli delle giacenze di magazzino, da parte dell'Ufficiale del vettovagliamento, sarebbero stati ampiamente sufficienti a rilevare le anomalie nella gestione della mensa e a segnalarle tempestivamente agli organi competenti evitando così il protrarsi della produzione del danno per molti mesi.
La grossolana alterazione di altre scritture contabili operata dal Gestore, P., non ha agevolato la scoperta della sua condotta illecita ma, tuttavia, certamente, non la ha resa impossibile e neppure particolarmente difficile, considerato che, per quanto innanzi illustrato, già dalla mera lettura del modulo DC/9 erano rilevabili discrepanze di valori, indici inequivoci della scorretta gestione della mensa.
Pertanto, non può ritenersi esente da responsabilità, sia pure a titolo di colpa grave, il C., che adempiendo ai doveri, normativamente previsti e innanzi elencati, di Ufficiale addetto al vettovagliamento con superficialità ed imperizia, ha omesso di rilevare le incongruenze palesi emergenti dalla contabilità della mensa e dalla gestione del magazzino consentendo così al Gestore, P., di continuare nella sua condotta foriera del danno erariale.
In termini diversi, il danno erariale è riconducibile alla condotta del C., nella sua qualità di Ufficiale addetto al vettovagliamento, in ragione della superficialità e della imperizia che hanno caratterizzato le verifiche di competenza consentendo al Gestore una conduzione delle spese della mensa in palese violazione della normativa di riferimento.
Detta responsabilità è allo stesso imputabile, in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, in ragione della gravità e ripetitività della violazione della norma di legge, che perentoriamente fissava il tetto di spesa per gli acquisti; violazione consentita dalla mancanza di pregnanza e profondità dei controlli di spettanza.
Tuttavia, sulla misura dell'apporto causale della condotta del C. nella produzione del danno incidono circostanze che inducono il Collegio ad una quantificazione inferiore rispetto a quella proposta dalla Procura.
In particolare, principalmente, rilevano i ruoli che, nella gestione della mensa, sono attribuiti dalla normativa all'Aiutante Gestore ed al Capo Servizio Amministrativo, non chiamati in causa nel presente giudizio.
L'Aiutante Gestore coadiuva il Gestore in tutte le sue attività ed in particolare, ne rappresenta la controparte, nel caso di gestione mista, per l'impiego delle derrate, provvedendo al quotidiano prelevamento presso il magazzino viveri di tutte quelle derrate necessarie alla confezione dei pasti previsti dal “menù giornaliero” e lo sostituisce, in caso di assenza, assistendo alla confezione e distribuzione del vitto.
In ragione delle proprie mansioni, anche l'Aiutante Gestore, controparte del Gestore, aveva gli strumenti conoscitivi per notare - e, quindi, segnalare agli organi di competenza - incongruenze quantitative e qualitative tra le derrate necessarie a confezionare i pasti e i menù giornalieri. Non può, pertanto, escludersi che il danno sia stato determinato anche a causa della superficialità dell'Aiutante Gestore nello svolgimento delle proprie mansioni.
Ancora, il Capo Servizio Amministrativo rivestiva nella gestione contabile della mensa un ruolo di rilievo primario, poiché, a norma dell'art. 480 del D.P.R. n. 90 del 2010, il Gestore riscuoteva le somme relative agli anticipi concessi per l'acquisto di generi alimentari dal Servizio Amministrativo.
In particolare, a norma dell'art. 488 del predetto D.P.R., in ottemperanza alle direttive del Servizio Amministrativo dell'Ente, il Gestore della mensa, che provvedeva ad approvvigionare e custodire i generi alimentari necessari al confezionamento dei pasti, ritirava dall'Ufficio cassa del Servizio Amministrativo le anticipazioni, solitamente decadali, per gli acquisti in contanti, in relazione all'entità della spesa e al numero dei conviventi, sulla base di un prospetto dimostrativo dal quale doveva risultare la prevedibile media giornaliera dei partecipanti alla mensa ed alla fine di ciascun mese venivano presentati proprio al Servizio Amministrativo tutti i documenti contabili, in base ai quali, dopo i prescritti riscontri, venivano versati al Gestore i fondi necessari per i pagamenti residui, detratte le anticipazioni.
A norma dell'art. 492 dello stesso D.P.R., poi, il Servizio Amministrativo dell'Ente, accertata la regolarità di tutta la documentazione contabile trasmessa dal Gestore, provvedeva alle operazioni di inserimento a bilancio della contabilità riferita al totale delle spese sostenute, previa chiusura a pareggio delle anticipazioni concesse.
Il modello DC/6 deve essere numerato e parafato dal Capo Servizio Amministrativo. Il modello DC/7 deve essere vistato dallo stesso.
Ebbene, dalla normativa innanzi riportata emerge la rilevanza del ruolo del Capo Servizio Amministrativo nella gestione contabile del servizio mensa, non fosse altro in quanto responsabile della predisposizione e gestione del capitolo di bilancio relativo.
L'esorbitante spesa per gli acquisti di derrate, necessariamente superiore allo stanziamento di bilancio, che non poteva che fare riferimento alla spesa prevista in relazione al controvalore in contanti dei pasti che si sarebbero dovuti erogare, generando una persistente e consistente discrasia tra gli stanziamenti di bilancio e la richiesta di somme per gli acquisti di derrate, non poteva, né doveva sfuggire al Capo Servizio Amministrativo.
Ed in ogni caso, proprio perché evincibile da una semplice attenta lettura del modello DC/9, non poteva né doveva sfuggire, per un periodo così lungo, al Capo Servizio Amministrativo, una anomalia tanto consistente nella gestione delle somme destinate agli acquisti.
La quantificazione dell'apporto causale dell'Ufficiale addetto al vettovagliamento alla produzione del danno, non può, pertanto, non risentire delle concorrenti responsabilità ascrivibili a soggetti non convenuti nel presente giudizio.
Nessun rilievo, invece, riveste la circostanza dedotta dalla difesa del convenuto, relativa al fatto che egli non fosse in possesso della qualifica formale per l'incarico affidatogli.
Per l'assegnazione dell'incarico di Ufficiale addetto al vettovagliamento, la circolare del 2003, all'art. 2 del Capo I, prevedeva la qualifica di ufficiale inferiore o subalterno, di cui era in possesso il convenuto e, poi, alternativamente, il riconoscimento di particolari attitudini oppure la frequentazione di un apposito corso.
La nomina, pertanto, poteva essere fatta anche solo in presenza del riconoscimento di particolari attitudini. Requisito la cui sussistenza non risulta, dagli atti di causa, sia mai stata contestata dall'attuale convenuto, né al momento della nomina, né durante il periodo di svolgimento dell'incarico.
Nessun rilevo può essere attribuito, poi, alle assenze di diversi giorni per licenze e riposi compensativi.
Il godimento degli ordinari periodi di ferie, riposi per festività soppresse o riposi compensativi -peraltro, per quanto risulta dagli atti depositati (doc. 3 allegato alla memoria depositata il 5.2.2015), solo occasionalmente fruiti per più giorni consecutivi- non modifica i doveri di servizio e non determina il venir meno delle responsabilità nella causazione del danno, laddove, soprattutto, come nel caso di specie, le anomalie nella gestione degli acquisti della mensa erano rilevabili anche solo dall'esame attento del mod. DC/9 e, quindi, prescindevano dalla presenza incessante dell'Ufficiale durante la gestione del servizio.
Un qualche rilievo può, invece, essere attribuito alla circostanza che, in violazione delle previsioni di cui alla circolare del 2003 (Capo I, art. 2, lett. b), l'incarico non fosse stato conferito in via esclusiva, avendo il convenuto proseguito contemporaneamente nell'attività di Responsabile del Magazzino Radio, anche se, al di là della formale violazione della prescrizione di esclusività dell'incarico, non è stata dedotta, né provata l'effettiva incidenza delle concomitanti attività sull'incarico di Ufficiale al vettovagliamento.
Tutto ciò considerato, il Collegio riconosce la responsabilità del C., in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, nella misura equitativa del 5% del danno totale, limitatamente ai sette mesi di effettiva prestazione del servizio, per un totale di € 5.461,92.
In particolare, il 5% di € 249.688,063 (= € 12.484,40), diviso i 16 mesi di gestione considerati nell'atto di citazione (= € 780,275), moltiplicato i 7 mesi di servizio effettivamente prestato (= € 5.461,92).
La predetta somma dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, adottando un criterio equitativo, improntato a semplicità e favorevole ai convenuti, dalla data del 31/12/2011, cioè la data ultima delle condotte dannose prese in considerazione nell'atto di citazione, alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma in tal modo rivalutata, andranno corrisposti gli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo.
Con riferimento alla posizione di M., per quanto già rappresentato in fatto, il convenuto ha svolto l'incarico di Capo Servizio Commissariato dall'1.9.2010 al 9.11.2011 ed ha svolto, altresì, l'incarico di Ufficiale addetto al vettovagliamento dall'1.11.2010 al 31.3.2011.
Con riguardo all'incarico di Ufficiale addetto al vettovagliamento rivestito dal M., non possono che valere le medesime considerazioni già espresse per il C., in ordine alle incombenze normativamente derivate dall'assunzione delle predette funzioni, alla rilevabilità delle anomalie nella gestione della mensa, alla sussistenza del nesso causale tra la condotta del convenuto e il danno prodotto, nonché alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave.
A dette considerazioni, va aggiunto che, per un periodo di circa quattordici mesi, il M. ha rivestito anche l'incarico di Capo Servizio Commissariato.
Nell'ambito della predetta funzione, incombeva sul convenuto il dovere di esplicare le fondamentali attività di controllo, vigilanza ed indirizzo sulla gestione della mensa e di effettuare il controllo della contabilità relativa al servizio.
Con specifico riferimento al modello DC/9, era previsto espressamente che il “prospetto”, prima di essere inviato all'organo amministrativo dell'Ente presso cui la mensa è costituita, dovesse essere vistato dal Capo Servizio Commissariato “previa attenta valutazione di merito e formale dello stesso e di tutta la restante documentazione relativa alla gestione mensa.”.
Non può porsi in dubbio, quindi, che la colpevole superficialità dei controlli, anche nella qualità di Capo Servizio Commissariato, abbia contribuito causalmente alla determinazione ed alla protrazione del danno.
Peraltro, anche in questo caso, la misura dell'apporto causale va ridotta rispetto a quanto prospettato dalla Procura, in primo luogo, in ragione dell'apporto causale di altri soggetti (Aiutante Gestore e Capo Servizio Amministrativo) non convenuti nel presente giudizio, di cui, comunque, va tenuto conto nella quantificazione della porzione di danno imputabile al M..
In secondo luogo, ritiene il Collegio che non possa imputarsi al convenuto la responsabilità del conferimento contemporaneo, per il periodo dall'1.11.2010 al 31.3.2011, dell'incarico di Ufficiale addetto al vettovagliamento (di cui, peraltro, è normativamente prevista l'esclusività) e dell'incarico di Capo Servizio Commissariato.
Incarichi palesemente incompatibili, considerata la funzione di controllo che il Capo Servizio Commissariato deve esercitare anche sull'Ufficiale addetto al vettovagliamento.
Non può, pertanto, condividersi la tesi della Procura che, in ragione della duplice funzione rivestita, per una medesima condotta, imputa, a diverso titolo, due quote di danno, alla medesima persona, per il medesimo periodo.
Rilevano, altresì, ai fini della individuazione della misura dell'apporto causale imputabile al M. nella produzione del danno, i diversi ulteriori incarichi attribuitigli, in violazione della disposizione che prevedeva l'esclusività del conferimento dell'incarico di Ufficiale addetto al vettovagliamento.
In ragione delle considerazioni innanzi espresse, il Collegio riconosce la responsabilità del M., in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, nella misura equitativa del 5% del danno totale, limitatamente ai 14 mesi di effettiva prestazione del servizio di Capo Servizio Commissariato/Ufficiale addetto al vettovagliamento, per un totale di €. 10.923,85.
In particolare, il 5% di € 249.688,063 (= € 12.484,40), diviso i 16 mesi di gestione considerati nell'atto di citazione (= € 780,275), moltiplicato i 14 mesi di servizio effettivamente prestato (= € 10.923,85).
La predetta somma dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, adottando un criterio equitativo, improntato a semplicità e favorevole ai convenuti, dalla data del 31/12/2011, cioè la data ultima delle condotte dannose prese in considerazione nell'atto di citazione, alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma in tal modo rivalutata andranno corrisposti gli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo.
5. Le spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, in € 2.616,05 ponendole, nella misura dei 2/3, a carico del P. Antonio, e nella residua porzione di 1/3, ripartita in parti uguali, a carico di C. Luigi e M. Roberto.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di integrazione del contraddittorio proposta dai convenutiL.C. e R.M.;
- afferma la responsabilità amministrativa di P. Antonio, a titolo doloso, in via principale e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento del danno di € 249.688,06 in favore del Ministero della Difesa. Detta somma va aumentata della rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT, decorrente dal 31/12/2011, fino al deposito della sentenza e degli interessi legali dalla data del deposito della sentenza, fino all'effettivo soddisfo;
- afferma la responsabilità amministrativa di C. Luigi e M. Roberto, a titolo di colpa grave, in via sussidiaria e, per l'effetto, condanna il primo al risarcimento del danno, in favore del Ministero della Difesa, di € 5.461,92 ed il secondo al risarcimento del danno, in favore del Ministero della Difesa, di € 10.923,85. Le predette somme vanno aumentate della rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT, decorrente dal 31/12/2011, fino al deposito della sentenza e degli interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, in € 2.616,05 (duemilaseicentosedici/05) ponendole, nella misura dei 2/3, a carico del P. Antonio, e nella residua porzione di 1/3, ripartita in parti uguali, a carico di C. Luigi e M. Roberto
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25.2.2015
L'Estensore Il Presidente
F.to Dott. ssa. Giuseppina Mignemi F.to Dott. Guido Carlino
Depositato in Segreteria il 15/04/2015
Il Funzionario Preposto
F.to Nadia Tonolo
22-11-2015 18:20
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