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Sentenza

Architetto siciliano sotto accusa per contraffazione di pubblici sigilli e falso materiale ed ideologico finalizzata all’indebito conseguimento di titoli autorizzativi da parte di un Comune per un manufatto abusivo di sua proprietà. Si alle misure interdittive.
Architetto siciliano sotto accusa per contraffazione di pubblici sigilli e falso materiale ed ideologico finalizzata all’indebito conseguimento di titoli autorizzativi da parte di un Comune per un manufatto abusivo di sua proprietà. Si alle misure interdittive.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 1 luglio 2014 – 7 aprile 2015, n. 14055
Presidente Bianchi – Relatore Casella

Ritenuto in fatto

Con ordinanza pronunziata in data 31 marzo 2014, il Tribunale di Messina - Sezione dei riesame, decidendo quale giudice di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sezione Terza di questa Corte con sentenza n.9642 del 2014, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, applicava ad F.S. ( indagato dei reati di cui all'art. 44,comma 1 lett. c) d.P.R. n. 380/2001 - capo A-: agli artt. 93,94 e 95 dello stesso d.P.R. - capo B -; all'art. 468 cod. pen. - capo C -; all' art. 482 - capo D ; agli artt. 48, 479 cod. pen. - capo E - ) la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione di architetto.
Ricorre per cassazione l'indagato, per tramite del difensore, deducendo un unico motivo per vizio della motivazione. II Tribunale avrebbe apoditticamente formulato una prognosi di pericolosità nei confronti del professionista, a giustificazione dell'applicazione della misura, travisando totalmente i fatti ed imputando illogicamente alla difesa di non aver offerto elementi di prova atti ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelare.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e deve quindi esser respinto con ogni conseguente effetto a carico dell'imputato, ex art. 616 cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame di Messina, in veste di giudice di rinvio, ad onta delle capziose obiezioni del ricorrente, ha adeguatamente ed esaustivamente motivato in ordine alla sussistenza dei pericolo di reiterazione dei reati commessi dall'indagato con specifico riferimento alle più gravi condotte di contraffazione di pubblici sigilli e di falso materiale ed ideologico finalizzate all'indebito conseguimento di titoli autorizzativi dal comune di Malfi per un manufatto abusivo di sua proprietà. Si è peraltro puntualmente sottolineato che l' aver strumentalizzato " l'esercizio della propria professione di architetto al perseguim--nto di interessi esclusivamente personali " non poteva assolutamente escludere che nello stesso modo l'indagato si sarebbe comportato anche a beneficio di propri clienti, essendo logicamente intuitivo che solamente grazie all'esercizio della suddetta professione ed a causa di essa l'indagato si era venuto a trovare nelle condizioni "favorevoli " per porre in atto gli illeciti contestatigli. Inconferente ed irrilevante va giudicata la censura ( l'univa concretamente articolata in ;`corso ) per non avere il ricorrente provato alcunché a smentita delle acciarate esigenze cautelare, trattandosi, nell'ottica dell'assolvimento all'obbligo motivazionale imposto dalla legge, di ulteriore argomento di "chiusura " chiaramente volto a consolidare il già adeguato e concreto iter argomentativo adottato, sul rilievo comunque della insussistenza di elementi di convincimento di segno contrario, offerti dal ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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