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Sentenza

Alla guida del trattore viene colpito da attacco epilettico e travolge un'auto dirigendosi verso la spiaggia dove uccide un passante. L’epilessia non esclude la capacità di intendere e di volere.
Alla guida del trattore viene colpito da attacco epilettico e travolge un'auto dirigendosi verso la spiaggia dove uccide un passante. L’epilessia non esclude la capacità di intendere e di volere.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 26 maggio – 8 giugno 2015, n. 24474
Presidente Brusco – Relatore Serrao

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 20/06/2014, ha riformato sul punto relativo al trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa in data 8/11/2013 dal Tribunale di Palermo nei confronti di D.E., ritenuto all'esito di giudizio abbreviato responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme regolatrici della circolazione stradale ai danni di P.M.C..
2. I giudici di merito hanno così ricostruito il fatto: il (omissis) l'imputato si trovava, intorno alle ore 16:40, alla guida di un trattore e percorreva via (omissis) nella località (omissis) ; giunto a (omissis) , invece di girare intorno alla rotatoria che porta alla via (omissis) , aveva proseguito diritto, investendo dapprima una autovettura parcheggiata sul margine della strada ed inoltrandosi, poi, sul marciapiedi fino alla spiaggia attigua; sulla spiaggia aveva investito P.M.C., provocandone l'immediato decesso, ed aveva causato lesioni ad altre quattro persone; il D. aveva perso il controllo del mezzo a causa del verificarsi di un episodio critico di epilessia chiamato “rottura del contatto” tale patologia non gli avrebbe consentito di ottenere il titolo abilitativo alla guida di mezzi del tipo di quello che conduceva al momento del sinistro, ma l'imputato aveva falsamente dichiarato di non soffrire di epilessia e di non avere manifestato crisi epilettiche, in violazione dell'art. 119 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. D.E. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) omessa motivazione in ordine al quinto motivo di appello; il ricorrente deduce la sussistenza di una causa di esclusione dell'imputabilità sul presupposto dell'indiscussa inesistenza di coscienza e volontà dell'imputato al momento dell'incidente, ritenendo contraddittorio quanto affermato dalla Corte territoriale a proposito del fatto che la crisi epilettica fosse solamente l'automatica e naturale prosecuzione di un'azione avviata quando l'imputato si trovava nel pieno possesso delle sue facoltà mentali ed era in grado di prevedere quanto già più volte capitatogli. Secondo il ricorrente, porsi alla guida di un veicolo prevedendo come possibile l'insorgere di una crisi costituisce condotta moralmente discutibile ma non delittuosa. Per qualificare come penalmente rilevante la condotta antecedente il sinistro, il caso si sarebbe dovuto far rientrare, si assume, tra quelli contemplati dall'art. 42, terzo comma, cod. pen., in cui l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione, ovvero quale ipotesi di dolo eventuale, ma nella sentenza impugnata il relativo motivo di appello è stato del tutto trascurato. Si deduce, in particolare, che nell'atto di gravame si era argomentato in merito alla necessità di inquadrare il fatto in una delle ipotesi contemplate dagli artt. 85, 87, 92 o 93 cod. pen. nel rispetto del principio di tassatività, sottolineando l'insussistenza di taluni presupposti applicativi, nel caso concreto, di norme diverse dall'art. 85 cod. pen.;
b) vizio di motivazione in merito all'inquadramento del fatto nell'ipotesi disciplinata dall'art. 40 cod. pen.; il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in merito alla riconducibilità del fatto all'ipotesi disciplinata dall'art. 85 cod. pen. dedotta con l'atto di gravame. Sostiene, in particolare, che il giudice di primo grado ha travisato la prova in quanto i periti avevano spiegato che prevedere la perdita di coscienza sarebbe stato difficile anche per un medico, non potendo quindi rimproverarsi all'imputato di essersi posto alla guida del mezzo e di non aver arrestato la marcia al momento in cui aveva accusato un malessere di incerta natura, sovrapponendo una valutazione ex post a quella ex ante in concreto.
4. Con memoria difensiva depositata il 15 maggio 2015 le persone offese L.M.G. , L.M.C. , L.M.A. e La.Ma.An. hanno svolto alcune considerazioni in merito alla prevedibilità dell'evento concludendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.
2. Il Tribunale, secondo quanto riportato dalla Corte territoriale che ne ha condiviso il giudizio, aveva negato la possibilità di applicare al caso concreto la regola dettata dall'art. 85 cod. pen., che esclude l'imputabilità di colui che al momento del fatto sia privo di capacità di intendere e di volere. A tale conclusione il giudice di primo grado era pervenuto dopo aver accertato che D.E. soffriva da tempo della patologia epilettica, che gli aveva causato, oltre a diversi episodi di “rottura”, l'onere di assumere con regolarità sostanze inibitorie come il fenobarbital o l'acido valproico. Sul presupposto che tale patologia ed i farmaci assunti per fronteggiarla gli vietavano, per legge, di conseguire il titolo abilitativo alla guida di veicoli come un trattore, il Tribunale aveva sottolineato che l'imputato aveva violato, sia al momento del conseguimento della patente C/E nel 1997 sia al momento del conseguimento dell'ulteriore patente nel 2001, la regola posta dall'art.119 cod. strada, omettendo di dichiarare al medico certificatore l'esistenza della patologia. In ogni caso, secondo il Tribunale, la condotta posta in essere dall'imputato costituiva violazione delle regole cautelari dettate dagli artt. 140 e 141 cod. strada e gli si poteva rimproverare anche di non aver arrestato la marcia del veicolo ai primi segnali di malessere, essendosi egli limitato ad assumere una bustina di zucchero nella speranza che il malessere si risolvesse.
3. La Corte di Appello, replicando puntualmente alle censure mosse nell'atto di gravame, ha affermato che il momento da prendere in considerazione per giudicare della configurabilità o meno della causa di non punibilità prevista dall'art.85 cod. pen. non fosse esclusivamente quello in cui si era verificato l'evento, come preteso dall'appellante, e che si dovesse fare riferimento all'intera condotta posta in essere dall'agente, comprendente tutti quei comportamenti, commissivi ed omissivi, che concatenandosi tra loro avevano contribuito causalmente a determinare l'evento. La Corte territoriale ha sottolineato la prevedibilità dell'evento da parte dell'agente in quanto consapevole del fatto che, ove si fosse verificato un altro episodio epilettico di “rottura del contatto” mentre si trovava alla guida di un mezzo pesante ed altamente pericoloso, avrebbe potuto cagionare danni a cose ed a persone.
4. Nel ricorso si richiama impropriamente la norma che disciplina il nesso di causalità (art. 40 cod. pen.) per dedurre la violazione della regola in tema di causalità della colpa. Le pronunce di merito hanno fatto corretta applicazione della normativa concernente la cosiddetta causalità della colpa, per come interpretata nelle sentenze della Corte di Cassazione, che ha ripetutamente riconosciuto la possibilità di ricondurre causalmente l'evento alla condotta colposa dell'imputato anche sulla base del comportamento antecedente la materiale condotta di guida, tale da denotare la violazione di elementari regole di prudenza che devono assistere la stessa scelta di porsi alla guida di un veicolo. In materia di circolazione stradale può, infatti, costituire condotta colposa causalmente determinante nella verificazione di un sinistro, come si può desumere dalla attenzione posta dal legislatore alla pericolosità della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, anche la scelta di porsi alla guida di un veicolo in condizioni psico-fisiche non idonee a garantire il controllo del mezzo (Sez. 4, n. 32931 del 20/05/2004, Oddo, Rv. 229082). Va, pertanto, ribadito l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 32931 del 20/05/2004, Oddo, Rv. 229082; Sez. 4, n. 41097 del 30/10/2001, Bonanno, Rv. 220859) secondo il quale il giudice può disattendere la tesi difensiva del malore improvviso ed incontrollabile, in tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile ed in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da altro fattore non imprevedibile che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida.
5. Le censure attinenti all'elemento soggettivo del reato appaiono destituite di fondamento, essendo ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata espresso riferimento alla colpa dell'imputato, logicamente desunta dal fatto che episodi di “rottura del contatto” si fossero già in precedenza presentati e dal fatto di avere sopravvalutato la sua capacità di rendersi tempestivamente conto del sopraggiungere del malessere, dunque sulla base di argomentazioni del tutto incompatibili con la tesi difensiva, da ritenersi implicitamente rigettata, secondo la quale il D. non avrebbe avuto il tempo di percepire la natura del malessere e la scelta di porsi alla guida del mezzo fosse penalmente irrilevante.
5.1. I fatti così come ricostruiti consentono di ritenere esente da vizi di violazione di legge e di motivazione la sentenza, laddove ritiene violate le regole di diligenza oggettiva. Invero, come osservato dal giudice di merito, il rispetto delle regole di ordinaria diligenza e del codice della strada imponevano al D. di non porsi alla guida di mezzi pesanti, alla luce del fatto che non avrebbe potuto conseguire il relativo titolo abilitativo e che era affetto da gravi patologie, a lui note, idonee a determinare il rischio di incidenti. Tali circostanze ben integrano l'elemento soggettivo della colpa, anche alla luce delle condotte antecedenti volte a conseguire surrettiziamente il titolo abilitativo, che non potevano non avere indotto nella mente dell'imputato la rappresentazione della possibilità del verificarsi dell'evento.
5.2. A tali considerazioni deve aggiungersi che l'improvviso malore, quale che sia l'inquadramento teorico da seguire (nell'ambito dell'elemento psicologico del reato, quale “caso fortuito”, ovvero nello schema di cui all'art. 42 cod.pen., come ipotesi di compromissione della coscienza, tale da escludere la ricorrenza nella condotta dell'uomo dei caratteri tipici schematizzati della detta disposizione codicistica), presuppone sempre la imprevedibilità dell'evento causa di perdita della coscienza, cui va riferita l'ingovernabilità della condotta, come tale non più addebitabile a soggetto consapevole e responsabile, il quale, in situazione siffatta, non agit sed agitur. Si tratta, in altre parole, di una accidentalità non conoscibile e non eliminabile con l'uso della comune prudenza e diligenza, che opera imprevedibilmente e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente. Premessa tale impostazione teorica, le ulteriori deduzioni difensive si articolano sul giudizio di fatto: sul se, cioè, la perdita di coscienza, cui è stato imputato l'evento mortale, fosse circostanza prevedibile, ancorché colposamente e colpevolmente non prevista, oppure no, come opina il deducente formulando, però, un giudizio di segno opposto a quello espresso, motivatamente e ragionevolmente, dai giudici di entrambi i gradi di merito del processo. Deduzione, quindi, priva di rilevanza persuasiva in sede di giudizio di legittimità, laddove l'accertamento in fatto, ove correttamente motivato, come nel caso di specie, non può essere posto in discussione.
5.3. Il giudizio espresso nella sentenza impugnata deve, infatti, ritenersi sostenuto da una corretta e comunemente condivisa regola di esperienza: quella secondo la quale colui che abbia subito in precedenza episodi di assenza di coscienza (come accertato, e non contestato, nel caso di specie), imprudentemente si pone alla guida di un veicolo, dovendo prevedere come possibile la ripetizione di episodi del genere. Con la conseguenza che, nel caso un tale evento si verifichi, non può essere invocata l'assenza di colpa da parte del soggetto cui si sia imputata la produzione del danno.
5.4. Giova, inoltre, ricordare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti né a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive, ancorché non apertamente confutate. In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Mulà, Rv. 254107; Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907).
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma 1 dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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