Voto di scambio. Nuove norme.
Benefici penitenziari esclusi. L'introduzione dell'art. 416 ter c.p. da parte della l. n. 62/2014 aveva determinato la punibilità del voto di scambio politico-mafioso. Ieri pomeriggio, la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha approvato in sede legislativa (non servirà quindi un passaggio in Aula) e in via definitiva la proposta legislativa che esclude dai benefici penitenziari i condannati per il reato ex art. 416 ter c.p.. Perciò, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta, i responsabili del delitto di voto di scambio non potranno accedere al lavoro esterno, ai permessi premio, nonché alle misure alternative, come l'affidamento in prova, la detenzione domiciliare e la semilibertà.
La nuova norma, inoltre, prevede l'attribuzione alla Procura distrettuale antimafia delle funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nel processo di primo grado per il reato in questione
14-02-2015 10:14
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