Violenza privata, ingiuria e minaccia in danno del vicino di casa. Condannata.
CASSAZIONE PENALE
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-12-2013) 10-01-2014, n. 689
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente -
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere -
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere -
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
N.G.F. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 366/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del 14/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baldi F., che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo
1. N.G.F. è stato ritenuto responsabile, con sentenza della Corte di Appello di Trento del 14-11-2012, che ha confermato quella del Tribunale di Rovereto in data 28-4-2011, dei reati di violenza privata, ingiuria e minaccia in danno del vicino di casa M.L. al quale aveva impedito il passaggio in autovettura attraverso una strada condominiale, obbligandolo a fermarsi e poi offendendolo e minacciandolo.
2. Il ricorso per cassazione proposto tramite il difensore è articolato in quattro motivi.
3. Con il primo motivo si deduce, con ampi richiami giurisprudenziali, violazione di legge di cui alle lett. e) e d) dell'art. 606 c.p.p., lett. c) e d) in relazione al diritto di difesa sancito dall'art. 6, n. 3, lett. d) CEDU, per essere stata dichiarata la decadenza di alcuni testi a difesa, non citati per l'udienza in cui si era dato luogo alla discussione, benchè tale decadenza non sia prevista da alcuna norma, essendo invece prevista in caso di mancato deposito tempestivo della lista testi.
4. Con il secondo si lamenta vizio motivazionale in punto di attendibilità della p.o. (e della moglie di questi, teste de relato) e di inattendibilità della teste a difesa, moglie dell'imputato.
5. Il terzo motivo investe con la censura di violazione di legge in relazione alla norma incriminatrice, la sussistenza del reato di violenza privata, non essendovi stata costrizione psichica della p.o.
che, invitata a fermarsi e poi fermata dal N. che si era messo in mezzo alla strada per evitare l'investimento del proprio gatto, aveva continuato il proprio percorso "spostando la macchina in cima alla strada".
6. Con il quarto motivo si lamenta violazione di norme stabilite a pena di nullità per notifica all'imputato del solo estratto della sentenza.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Alla prima censura la corte di Trento ha già dato ineccepibile risposta laddove ha osservato, a parte altre considerazioni, come l'eccezione di nullità per omessa assunzione dei testi a difesa, assunzione dalla quale l'imputato era stato dichiarato decaduto non avendo citato gli stessi, fosse tardiva giacchè proposta soltanto con l'appello.
3.Invero, trattandosi di nullità di ordine generale non assoluta bensì a regime intermedio, essa avrebbe dovuto essere eccepita, come da consolidata giurisprudenza di questa corte nell'analogo caso di revoca dell'ammissione di una prova testimoniale e più in generale di mancata assunzione della stessa (Cass. 42182/2012, 18351/2012, 24302/2010, 20128/2009, 8159/2009), subito dopo la dichiarazione di decadenza, nel termine di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, mentre dal relativo verbale d'udienza ciò non risulta avvenuto.
4. Il secondo motivo del gravame tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti inerenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Nel caso in esame l'iter argomentativi della corte del territorio è esente da profili di manifesta illogicità tanto sul punto dell'attendibilità delle dichiarazioni della p.o. e di quelle de relato della moglie, sopraggiunta subito dopo il fatto, che aveva potuto comunque constatare de visu lo stato di agitazione del figlio minore, presente con il padre sull'autovettura, quanto sul punto dell'inattendibilità della teste a difesa, moglie del prevenuto.
5. Di visibile inconsistenza il terzo motivo che censura di violazione di legge il riconoscimento della sussistenza del reato di violenza privata, assumendo non esservi stata costrizione psichica della p.o., salvo poi ammettere, contraddittoriamente, che il M. era stato effettivamente fermato nel percorso con la propria autovettura dal N. che si era parato in mezzo alla strada asseritamente per evitare l'investimento del proprio gatto, con ciò bloccandone l'automezzo ed obbligandolo a mutare la direzione ( M., secondo il ricorrente, avrebbe spostato "la macchina in cima alla strada"). Il che conferma la plausibilità delle minacce ricevute dalla p.o..
6. Affetta da palese infondatezza, è pure il quarto motivo che pretenderebbe, invocando la giurisprudenza secondo la quale la sentenza deve essere motivata in modo completo, sostenere che, in cado di contumacia, la decisione debba essere notificata all'imputato integralmente anzichè per estratto, in palese contrasto con il disposto dell'art. 548 c.p.p., comma 3, e art. 23 disp. att. c.p.p., comma 2.
7. Alla declaratoria di inammissibilità si accompagnano le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., determinandosi in Euro 1.000,00, in ragione della natura delle doglianze, la somma di spettanza della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2014
Classificazione Nuova Ricerca
02-06-2014 14:11
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