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Sentenza

Un uomo definisce l'ex coniuge
Un uomo definisce l'ex coniuge "nave scuola". Per la Cassazione è esacrabile. Condannato.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 maggio – 11 settembre 2014, n. 37506
Presidente Lombardi – Relatore De Bernardis

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 22.9.10 il Giudice monocratico del Tribunale di Messina pronunziava parziale riforma della sentenza emessa in data 3.12.2004 dal giudice di Pace del luogo, appellata da Z.G., ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 594 CP commesso in danno di R.A., rideterminando la pena, in €450,00 di multa, con le già concesse attenuanti generiche, e ritenuta la continuazione.
-In fatto era stato contestato all'imputato di aver rivolto, in più occasioni, in data 22 e 28.9.2002 - epiteti offensivi ( ... sei una nave scuola ... hai sempre avuto amanti"), alla moglie dalla quale si era separato dal 2002.
-Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato,deducendo:l-la violazione ed erronea applicazione dell'art. 599 CP. evidenziando che nella specie ricorreva l'esimente dello stato d'ira causato dal fatto ingiusto altrui.
-2- Inoltre sosteneva la violazione dell'art. 34 e 35 D.Lgs. n.274/2000,e tenuità del fatto contestato, con censure che attribuivano all'espressione usata dall'imputato nei confronti della persona offesa minima rilevanza- (evidenziando i presupposti della improcedibilità dell'azione penale costituiti dalla tenuità dell'illecito e dalla occasionalità della condotta contestata). Sull'argomento censurava la decisione rilevando che il Giudice di Pace avrebbe dovuto tener conto della disposizione di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000, disponendo la sospensione del procedimento per tre mesi per consentire all'imputato di provvedere agli adempimenti.
3- richiamava infine la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 co. 3 D.lgs. citato. Per tali motivi chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza.

Rileva in diritto

Il ricorso risulta inammissibile.
Invero la difesa si è limitata a formulare censure meramente ripetitive di quelle esaminate dal Giudice di appello,senza individuare i presupposti dei vizi di legittimità denunciati in relazione al testo del provvedimento impugnato
La sentenza si deve ritenere dotata di congrua motivazione in ordine alla enunciazione delle prove desunte da dichiarazioni della persona offesa dal reato, evidenzia rido che il reato di ingiuria presuppone il dolo generico,e che nella specie i termini rivolti dall'imputato alla ex moglie si rivelavano chiaramente offensivi secondo l'apprezzamento della generalità dei consociati.
La decisione sul mancato riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 599 CP non si ritiene censurabile,sia perché i presupposti di tale esimente vanno valutati dal giudice secondo il potere discrezionale,sia perché la difesa non risulta avere specificato, nel l'atto di impugnazione,la richiesta di applicazione di tale esimente ed il comportamento manifestato dalla persona offesa qualificabile come fatto ingiusto nei confronti dell'imputato .
Nel ricorso ci si limita a generici riferimenti allo stato d'ira dell'imputato,di per sé irrilevante ai fini dei decidere in quanto non riferito al contesto oggetto di valutazione da parte del giudice . Deve rilevarsi altresì la manifesta infondatezza delle censure riferite alla violazione dell'art.34 D.Lgs. n.274/2000, in assenza di riferimenti ai presupposti di legge nel caso concreto, dovendosi rilevare che la disposizione normativa lascia al potere di valutazione del giudice l'applicazione di tale ipotesi che presuppone,al di là della esiguità del danno o del pericolo derivato dalla condotta contestata, ulteriori indici - della occasionalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e dell'eventuale pregiudizio sociale dell'imputato,i quali ultimi non sono alternativi ma concorrenti con il primo. (v. in tal senso Cass. 26.9.2003/226377, e 26.4.2005/231549)- Tali presupposti non si ravvisano nella specie secondo quanto si desume dal testo della sentenza impugnata.
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile in quanto già disattesa da questa Corte (Cass. 27.l.2004/226907)
Infine si osserva che sono inammissibili i rilievi del tutto generici circa la violazione dell'art. 35 D.lgs. citato
In conclusione va dichiarata l'inamissibilità del ricorso per manifesta infondatezza-
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Avv. Antonino Sugamele

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