Udienza camerale a seguito di opposizione ad archiviazione: l'avviso non reca l'ora della trattazione e il procedimento viene trattato alle 9,20, seppur il difensore della p.o. di altro foro, distante 150 Km, non fosse presente.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 1° aprile – 23 maggio 2014, n. 21079
Presidente Sirena – Relatore Grasso
Fatto e diritto
1. Il G.I.P. del Tribunale di Cosenza, con provvedimento dei 26/6/2013, dispose l'archiviazione del procedimento n. 3016/13 RG GIP e n. 482/13 RGNR iscritto nei confronti di D.G.E. ed altri, concernente le indagini preliminari per Il reato di cui all'art. 590, cod. pen., al danni di S.G..
2. S.G., In qualità dl persona offesa, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento, che assume essere stato assunto in violazione della legge processuale per le ragioni di cui, in sintesi, appresso. A séguito di opposizione all'archiviazione il G.I.P. aveva fissato per il giorno 26/6/2013 l'udienza camerale per decidere sulla richiesta dei P.M., senza, tuttavia, indicare la data di chiamata del procedimento, nonostante che ad esso fossero interessati difensori iscritti presso fori diversi da quello dei Tribunale di Cosenza e che, in particolare, il difensore del ricorrente era chiamato ad affrontare un viaggio di circa 150 Km; né risultava essere stata apposta la dicitura «ore di rito». Trattato l'affare già alle ore 9,20, a sèguito dl contestazione del difensore della p.o., era stato "riaperto il verbale" e dato atto della presenza dei predetto legale. Così, a parere dei ricorrente, si era violato II diritto al contraddittorio e alla difesa, In quanto non era stato possibile produrre la consulenza medico-legale di parte, né contestare nel dettaglio la superficialità delle indagini e degli accertamenti svolti.
3. Con memoria pervenuta il 29/1/2014 nell'interesse di C.P.P., indagato nel procedimento archiviato, è stato chiesto dichiararsi inammissibile, o, comunque, rigettarsi il ricorso.
4. II ricorso è inammissibile In quanto manifestamente privo di fondamento.
In primo luogo basti osservare che l'assistenza e difesa tecnica nel processo penale assicura la piena e consapevole conoscenza delle conseguenze procedimentali e degli Inequivoci protocolli operativi agevolmente apprezzabili dal difensore, il quale è tenuto all'esercizio di confacente diligenza; esercizio che, nel caso di specie, avrebbe dovuto far escludere l'insorgere di qualsivoglia equivoco.
Peraltro, la trattazione in ora pienamente rituale rendeva Ininfluente l'espressa dicitura evocata in ricorso, la cui assenza avrebbe potuto assumere un qualche rilievo sol ove la trattazione fosse stata effettuata, appunto, in ora insolita o, comunque, estranea al protocollo abituale.
Infine, come riferisce lo stesso ricorrente, "il verbale era stato riaperto" e, tuttavia, in quell'occasione non consta essere stata eccepita l'ipotizzata nullità, da considerarsi oramai consumatasi, sia che la si voglia reputare del tipo a regime intermedio (cfr. Cass., Sez. IV, n. 20391 del 16/4/2008, Rv. 240227), che relativa, in quanto l'omissione non appare tale da causare incertezza assoluta sul momento di celebrazione dell'udienza dato che, ove non sia possibile desumere l'ora del ruolo affisso all'ingresso dell'aula di udienza, la comparizione deve intendersi fissata all'orario di apertura dell'udienza stabilito in via generale dai dirigente (Cass., Sez. III, n. 12516 del 24/2/2011, Rv. 249777).
5. Dall'inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente discende la di lui condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria stimata dl giustizia di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di €. 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 1/4/2014.
27-05-2014 09:46
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