Truffa - reato di truffa - condotta fraudolenta - qualsiasi atteggiamento idoneo a determinare altri in errore - realizzazione di un ingiusto profitto con altrui danno - analisi superflua nell'ipotesi di truffa consumata - rilevanza della questione concernente l'idoneità in concreto dell'arteficio o del raggiro - espressioni verbali fraudolente - messa in scena fittizia - semplice menzogna - falsificazione di una distinta di pagamento - invio della merce - mancata perpetrazione del reato per la scoperta dell'inganno - blocco dell'invio della merce .
Tribunale Padova, penale, Sentenza 18 gennaio 2013, n. 74
In ordine al reato di truffa, la condotta fraudolenta, quale elemento oggettivo del predetto reato, si identifica in qualsiasi atteggiamento che, a prescindere dalla peculiarità della sua estrinsecazione, sia idoneo a determinare altri in errore, garantendo la realizzazione di un ingiusto profitto con altrui danno. Occorre, dunque, che la condotta, affinché sia penalmente rilevante, sia idonea ad ingenerare una falsa percezione della realtà. In tal senso, va evidenziato come la valutazione circa l'idoneità degli atti diventa superflua nell'ipotesi di truffa consumata con l'effettiva induzione in errore, dato che l'effetto raggiunto è di per sé prova inconfutabile. Viceversa, nel'ipotesi in cui il reato de quo si arresti allo stadio del tentativo, assume rilevanza la questione relativa all'idoneità in concreto dell'arteficio o del raggiro. Orbene, gli artifici ed i raggiri necessari per integrare il delitto di truffa non si identificano solo in espressioni verbali fraudolente, ma anche in una messa in scena fittizia, o in una semplice menzogna se architettata e presentata in modo tale da indurre in errore il soggetto passivo, di cui viene carpita la buona fede. Ad ogni modo, qualsiasi comportamento tenuto dall'agente, sia esso attivo sia esso consistente in una reticenza, deve essere artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno e, comunque, corroborato da un contegno volto all'occultamento della verità. Tutto ciò premesso, nella fattispecie, l'imputato è stato considerato colpevole del reato in parola, dal momento che erano emersi palesemente l'artifizio ed il raggiro da parte del medesimo che aveva falsificato una distinta di pagamento per ottenere l'invio di una data merce da lui ordinata rendendola parzialmente illeggibile, come pure è emersa l'induzione in errore della società che aveva ricevuto tale distinta, atteso che quest'ultima provvedeva all'invio della merce. Di talché, l'imputato è stato condannato per tentata truffa, giacché essa non andava a buon fine solo per l'intervento del direttore commerciale che, avendo scoperto la falsificazione della distinta, bloccava l'invio della merce.
02-01-2014 23:13
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