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Sentenza

Trova una targa nel proprio fondo e la usa apponendola al proprio trattore. La manomissione di elementi identificativi di un veicolo e' reato di riciclaggio.
Trova una targa nel proprio fondo e la usa apponendola al proprio trattore. La manomissione di elementi identificativi di un veicolo e' reato di riciclaggio.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 – 31 luglio 2014, n. 33867
Presidente Carmenini – Relatore Di Marzio

Osserva

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo sull'appello proposto da D.M. B. avverso la sentenza del Tribunale di Nicosia in data 23 luglio 2013, di condanna dello stesso per i reati ascritti, dopo aver apportato una correzione al calcolo della pena, ha per il resto confermato la sentenza impugnata.
Nel ricorso presentato nell'interesse dell'imputato si contesta la conferma della condanna per il delitto di riciclaggio avente ad oggetto un trattore, in precedenza denunciato come smarrito dal proprietario, rinvenuto nel possesso dell'imputato con apposta una targa, dichiarata smarrita da altro soggetto e riferita a un diverso mezzo. Si critica infatti che sarebbe mancata la prova in atti di condotte di riciclaggio poste in essere dall'imputato, il quale non avrebbe realizzato alcuna manipolazione del mezzo, non risultando che fosse stato proprio l'imputato ad apporre la targa in oggetto. Il ricorso è manifestamente infondato.
Dalla semplice lettura dell'atto di appello emerge, alle pagine 1-2 che l'imputato, già in possesso del mezzo di provenienza illecita, appose la targa sul mezzo, dopo averla trovata nel suo podere ritenendola smarrita da qualcuno. Dunque, da queste stesse dichiarazioni emerge come sia stato l'imputato ad apporre la targa; cosicché del tutto coerentemente la corte di appello ha concluso per la sussistenza del dolo di riciclaggio, sottolineando come la manomissione di elementi identificativi di un veicolo, come la targa, integra il delitto di riciclaggio perché ostacola l'accertamento della provenienza del bene (cfr., tra le tante, Cass. pen. 3 aprile 2003 n. 30.842). Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Avv. Antonino Sugamele

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