Tribunale penale di Trapani: sulla tempestività della querela. Ove manchi la prova del momento in cui l'offeso del reato ha avuto notizia del fatto lesivo, la querela deve considerarsi tempestiva. Sotto il profilo della sottrazione di cose in comune la sentenza è illogica e va annullata.
Cassazione penale sez. II
Data:
11/07/2013 ( ud. 11/07/2013 , dep.01/10/2013 )
Numero:
40567
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARMENINI Secondo Liber - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere -
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere -
Dott. RAGO Geppino - Consigliere -
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 4428/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
26/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VERGA GIOVANNA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria G.,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. SCARCELLA Giuseppe che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 26 settembre 2012 la corte d'appello di Palermo in riforma della sentenza del tribunale di Trapani che aveva assolto T.G. dai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 627 c.p., dichiarava lo stesso colpevole del reato a lui ascritto e lo condannava alla pena di un mese di reclusione concedendogli la sospensione condizionale della pena.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo che la sentenza impugnata è affetta:
1. da nullità per tardività della querela;
2. da vizio della motivazione per avere la sentenza condannato per violazione dell'art. 627 c.p., con una motivazione che ha configurato il reato di appropriazione indebita come richiesto dal pubblico ministero;
3. lamenta comunque la mancata declaratoria di prescrizione;
Il primo motivo è inammissibile perchè generico.
Va premesso, che ai sensi dell'art. 124 c.p., comma 1, il diritto di querela deve essere esercitato nel termine di decadenza di "tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato", intendendosi per notizia del fatto la conoscenza certa dell'episodio delittuoso e quindi la piena cognizione che dello stesso si siano realizzati i requisiti costitutivi, nel senso cioè che l'interessato sia venuto in possesso degli elementi necessari per proporre fondatamente l'istanza punitiva.
In tale contesto è frequente l'incertezza circa la tempestività della querela ed il dubbio al riguardo investe, in particolare, il dies a quo. L'indirizzo giurisprudenziale prevalente è nel senso che l'onere della prova dell'intempestività della querela è a carico di chi allega l'inutile decorso del termine e la decadenza dal diritto di proporla va accertata con criteri rigorosi, non potendosi ritenere verificata in base a semplici supposizioni prive di valore probatorio (Cass. N. 2865 del 1992 Rv. 189896, N. 12599 del 1998 Rv. 211930, N. 37432 del 2003Rv. 225990). In tale linea è stato quindi affermato che "ove manchi la prova del momento in cui l'offeso del reato ha avuto notizia del fatto lesivo, la querela deve considerarsi tempestiva". Ciò premesso deve evidenziarsi che "non esistendo una presunzione generale di tempestività della querela, nel caso di querela presentata dopo tre mesi dal fatto è compito del giudice accertare se il termine sia o meno decorso".... "il dies a quo, stabilito dall'art. 124 c.p., non può infatti essere rimesso all'autonoma ed incontrollata affermazione implicita del querelante, ma deve costituire oggetto di preliminare accertamento da parte del giudice" (Cass. Sez. 2^, 12/10/1955, Calatabiano; Cass. 26/01/1962 Fanari; Cass. Sez. 4^, 30/01/1988, Ferracin; Cass. Sez. 5^, n. 15853 del 2006).
E proprio nel quadro degli indicati doveri accertativi del giudice deve, però, affermarsi che grava sull'imputato un onere di allegazione.
Lo stesso, infatti, in quanto portatore di un interesse opposto a quello del querelante, deve farsi carico di indicare elementi e circostanze funzionali alla sua tesi, che il decidente è tenuto ad esplorare ed adeguatamente valutare.
Nella specie la difesa non ha indicato alcun elemento dal quale evincersi l'intempestività della querela.
Il secondo motivo è fondato.
Premesso che la condotta costitutiva del reato punito e previsto dall'art. 627 c.p., è identica nelle linee fondamentali a quella delineata dall'articolo 624 codice penale - sottrazione seguita dall'impossessamento della cosa da parte di soggetto non detentore della stessa - e che la giurisprudenza ha affermato che commette il diverso reato di appropriazione indebita colui che fa propria la cosa mobile di cui sia già possessore, anche se a titolo di compossesso prò indiviso, non essendo possibile configurare una sottrazione da parte di chi si trova attualmente anche se solo prò quota, in possesso del bene deve rilevarsi che la sentenza impugnata presenta un evidente vizio di illogicità della motivazione avendo condannato il ricorrente per il reato contestato (violazione dell'art. 627 c.p.) sulla scorta di una motivazione che ha ritenuto configurabile il diverso delitto di appropriazione indebita (cfr Cass Rv. 137263; Sez. 2^ n. 4316 del 1996 Rv. 204757; Sez. 2^ n. 16655 del 2010 Rv.
247024).
La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo.
PQM
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2013 12-01-2014 15:44
Richiedi una Consulenza