Tribunale di Trapani sezione di Alcamo. Il Giudice ammette la lettura di sit rese da un teste dichiarato irreperibile, ma la difesa si oppone deducendo che le ricerche non erano state svolte correttamente. La Cassazione annulla con rinvio.
assazione penale sez. III Data: 06/11/2013 ( ud. 06/11/2013 , dep.03/12/2013 )
Numero: 48093
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -
Dott. GRILLO Renato - Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 12254/2010 TRIB. SEZ. DIST. di ALCAMO, del
15/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAZZARA SANTI.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito,
che ha concluso per il rigetto.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con sentenza del 15/12/2011, ha dichiarato M.G. responsabile di diverse violazioni alla normativa dettata in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D.Lgs. n. 81 del 2008, e lo ha condannato alla pena di Euro 8.000,00 di ammenda.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, con i seguenti motivi:
- violazione degli articoli di legge contestati al M. in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- violazione dell'art. 512 c.p.p., comma 1, per avere il decidente ritenuto, erroneamente, accertata la irreperibilità del teste S., e conseguentemente acquisito e dato lettura in udienza dei verbali a sit a quest'ultimo riferibili;
- inutilizzabilità della prova perchè illegittimamente acquisita;
- la sentenza va comunque cassata, perchè il fatto contestato all'imputato non sussiste, in riferimento ad una causa di non punibilità atipica prevista implicitamente nell'incidente amministrativo: il M. non ha mai ricevuto la comunicazione di diffida ad adempiere.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia, permette di ritenere meritevole di accoglimento il primo motivo di annullamento, formulato in impugnazione.
Infatti, alla udienza del 26/5/2011 il p.m., vista l'assenza del teste S.M., chiedeva la acquisizione delle dichiarazioni da costui rese durante il corso delle indagini preliminari, depositando verbale di vane ricerche, effettuate presso il domicilio dichiarato, in (OMISSIS). La difesa del prevenuto si opponeva, ritenendo inadeguate e insufficienti le ricerche effettuate, in quanto, come risultava dalla copia del passaporto, che si esibiva e depositava in atti, il soggetto non era stato ancora stato cercato presso la sua residenza, sita a (OMISSIS).
Conseguentemente il giudice disponeva nuove ricerche del S. presso il predetto indirizzo di Lecce.
Alla udienza del 14/7/2011 il p.m. depositava richiesta di notifica del teste, a mezzo dei Carabinieri della locale Stazione di Lecce, non andata a buon fine, chiedendo termine perchè si procedesse a nuove ricerche. Il giudice, però, ritenuta la irrilevanza della prova relativa all'esame del S., ne revocava l'ammissione, e invitava le parti a concludere. Di poi, lo stesso decidente, dato atto di avere erroneamente revocato la prova richiesta dall'accusa con il citato teste e ritenuta la stessa assolutamente necessaria ai fini della dimostrazione del rapporto di lavoro, dichiarava riaperto il dibattimento e disponeva l'acquisizione della nota prodotta dal p.m., in cui si dava atto di una ricerca del soggetto extracomunitario, effettuata dalla P.G. presso un indirizzo inesatto, (OMISSIS).
Il p.m., valutate le ricerche fino a quel momento effettuate sufficienti a dichiarare la irreperibilità del teste, chiedeva la acquisizione dei verbali di s.i.t.; richiesta accolta dal giudice, nonostante l'opposizione della difesa, che dava lettura dei predetti verbali ex art. 512 c.p.p., col rilevare che "all'esito del verbale di vane ricerche dei C.C. di Lecce, il teste è stato cercato presso l'indirizzo indicato nella copia del passaporto in atti; che all'esito di tali ricerche, come riferito dai predetti Carabinieri, il teste non è stato ancora rintracciato; che a questo punto, non essendoci altro luogo in cui esperire ricerche, deve ritenersi che il teste sia irreperibile".
Tuttavia, lo stesso decidente, esaurita la lettura, ritenendo assolutamente necessario acquisirsi il verbale di individuazione cui fa riferimento il teste nel verbale di s.i.t. del 12/10/2009, rinviava il processo all'udienza del 13/10/2011, ordinando al p.m. di depositare il verbale de quo.
Alla successiva udienza, la difesa visto che il verbale di s.i.t. era stato acquisito sull'erroneo presupposto della irreperibilità del S., cercato presso la via (OMISSIS) e non a quello indicato in passaporto, di via (OMISSIS), chiedeva l'espunzione dal fascicolo del dibattimento del relativo verbale e la reiterazione delle ricerche; richieste queste accolte dal decidente.
Di poi, alla successiva udienza del 15/12/2011, il p.m. depositava accertamenti effettuati dalla Questura di Lecce, costituenti verbale di vane ricerche, nonchè attestazione della inesistenza in (OMISSIS) di una via denominata "(OMISSIS)", con contestuale richiesta di deposito del verbale di s.it..
La difesa si opponeva, rilevando la superficialità delle ricerche effettuate, anche in ragione del fatto che l'indirizzo indicato sul passaporto del S. doveva ritenersi autentico fino a prova contraria, poichè riportato in un documento proveniente da una pubblica autorità, come il Consolato tunisino, che ha quindi un potere certificativo.
Pur tuttavia il Tribunale dichiarava lo stato di irreperibilità del teste, ritenendo che "la menzione della residenza in via (OMISSIS) nella fotocopia del passaporto esibita non equivale ad accertamento della esistenza in (OMISSIS) di una via così denominata pur potendo essere falso il documento esibito, come spesso accade in casi analoghi".
Di tal che, acquisita la documentazione prodotta dal p.m. e i verbali di s.i.t. al fascicolo del dibattimento invitava le parti a concludere.
Invero, il Tribunale ha errato nel dichiarare accertata la irreperibilità del teste S., e conseguentemente a disporre la acquisizione delle dichiarazioni da costui rese a s.i.t., in quanto dagli atti processuali risulta, come eccepito dalla difesa, che le ricerche dello stesso non siano state eseguite correttamente: è evidente la non corrispondenza tra i dati di residenza indicati nel passaporto e i luoghi ove sono state eseguite le ricerche; nè può ritenersi logica la argomentazione motivazionale adottata dal Tribunale nell'affermare la possibile falsità delle annotazioni anagrafiche trascritte in detto documento consolare.
Rilevato, quindi, che la acquisizione dei verbali di s.i.t. è stata disposta sull'errato presupposto della accertata irreperibilità del teste, questo Collegio ritiene di dovere annullare con rinvio la sentenza impugnata, affinchè il giudice ad quem proceda, in dipendenza delle osservazioni ut supra svolte.
L'accoglimento del primo motivo di annullamento rende superfluo l'esame delle ulteriori censure, avanzate con il ricorso.
PQM
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trapani.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2013
01-01-2014 08:45
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