Tribunale di Trapani: l'imputato patteggia e il Tribunale gli sospende la pena. Ricorre l'imputato adducendo la violazione dell'art. 444 e 448 cpp in quanto la sospensione condizionale non costituiva elemento dell'accordo tra le parti. La Cassazione accoglie e annulla la sentenza.
Cassazione penale sez. III 10/10/2013 ( ud. 10/10/2013 , dep.08/11/2013 )
Numero: 45187
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo - Presidente -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
Dott. MARINI Luigi - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 647/2012 TRIBUNALE di TRAPANI del 12/07/2012;
sentita la redazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette le conclusioni del PG, inammissibilità del ricorso, spese a
Cassa delle ammende.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 luglio 2012 il Tribunale di Trapani su richiesta delle parti ha applicato ad A.A. la pena di 15 giorni di reclusione, convertita nella pena pecuniaria di Euro 3750 di multa, con sospensione condizionale ex art. 163 c.p., per i reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p., e L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. a) e d).
2. Ha presentato ricorso l'imputato, adducendo violazione di legge in riferimento agli artt. 444 e 448 c.p.p., perchè la pena è stata subordinata al beneficio della sospensione condizionale che non costituiva però elemento dell'accordo delle parti, le quali avevano soltanto concordato la pena in giorni 15 di reclusione da convertirsi in pena pecuniaria di Euro 3750 di multa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Effettivamente risulta dagli atti (in particolare dalla richiesta di patteggiamento del ricorrente in data 11 luglio 2012, accolta poi dal PM) che A.A., quando ha chiesto l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., non ha chiesto che tale pena fosse subordinata, come invece ha poi disposto il giudice, alla concessione del beneficio della sospensione condizionale.
L'applicazione della pena su richiesta delle parti è invero un negozio processuale che le parti stipulano, apportando così una natura peculiare alla sentenza, il cui contenuto è in massima parte eterodiretto dall'accordo che recepisce (ciò riflettendosi logicamente su una deminutio dell'obbligo motivazionale che si riduce al sintetico rendiconto degli elementi verificati, con particolare riguardo alle ipotesi di non punibilità ex art. 129 c.p.p.: da ultimo Cass. sez. 2, 17 novembre 2011-17 febbraio 2012 n. 6455).
L'accordo concluso tra le parti ai fini dell'applicazione della pena su richiesta assorbe quindi nella sua natura di negozio processuale tutto ciò che rientra, appunto, nel potere dispositivo delle parti, non avendo il giudice potere di modificazione dell'accordo, per il rispetto comunque garantito al principio dispositivo delle parti, dovendo soltanto, in caso di accordo contra legem - rimanendo, come è inscindibile dalla funzione giurisdizionale, il giudice investito del potere-dovere di verificare la legalità dell'accordo - respingerlo in toto (Cass. sez. 4, 21 gennaio 2011 n. 9455): e non è questa la fattispecie in esame.
In conclusione, il ricorso va accolto, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che deve eliminarsi.
PQM
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che elimina.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013
06-01-2014 23:52
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