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Sentenza

Traffico internazionale di droga: Sono punibili, in base alle norme italiane, anche reati, la cui condotta sia avvenuta solo in parte in Italia, anche se questa consiste in frammenti privi dei requisiti di idoneità e univocità richiesti per il tentativo, oppure quando l’attività parziale non rivesta, in sé, carattere di illiceità.
Traffico internazionale di droga: Sono punibili, in base alle norme italiane, anche reati, la cui condotta sia avvenuta solo in parte in Italia, anche se questa consiste in frammenti privi dei requisiti di idoneità e univocità richiesti per il tentativo, oppure quando l’attività parziale non rivesta, in sé, carattere di illiceità.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 – 21 marzo 2014, n. 13455
Presidente Agrò – Relatore Villoni

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d'Appello di Brescia ha ordinato la consegna di M.M., cittadino albanese, all'autorità giudiziaria svedese in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso in data 20 dicembre 2013 dall'Ufficio del Procuratore Generale di Malmoe in forza di provvedimento di cattura emesso dal locale Tribunale il 17 dicembre 2013, in quanto indiziato in concorso con altre persone dell'introduzione in territorio svedese, con sottrazione ai diritti doganali, di un quantitativo di 140 kg. di canapa indiana, prevista come reato dalle Sezioni 3 e 6 della legge svedese sul contrabbando (Act on Penalties for Smuggling), per fatto commesso in Lernacken (Malmoe) il 28 luglio 2013.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M., deducendo attraverso il suo precedente difensore inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per violazione degli artt. 6 cod. pen. e 18 lett. p) della legge n. 69 del 2005, atteso che il mandato d'arresto riguarda un reato considerato dalla legge italiana commesso in parte sul proprio territorio; con motivi aggiunti sottoscritti dal nuovo difensore di fiducia, viene inoltre dedotta violazione dello art. 18 lett. e) della medesima legge, allegandosi che la legislazione svedese non prevede limiti massimi alla carcerazione preventiva.

Considerato in diritto

3. Il ricorso risulta fondato nei termini di seguito precisati.
Il primo motivo di censura prospetta la sussistenza della condizione ostativa delineata dall'art. 18 lett. p) prima parte della legge n. 69 del 2005, secondo cui la consegna viene rifiutata se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul proprio territorio o in luogo a questo assimilato.
Nella fattispecie, il M. è indiziato di avere commesso un reato in violazione della legislazione doganale svedese, ma non v'è dubbio - come espressamente ricordato anche dalla Corte territoriale - che il fatto oggetto di provvisoria contestazione 'di avere pianificato e realizzato, insieme e in collaborazione con altri complici, un traffico di stupefacenti dalla Grecia alla Svezia' avente ad oggetto 140 kg. di cannabis (hashish) risulta punibile secondo la legge Italiana ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, qualificandosi come tentativo di importazione di sostanze stupefacenti in quel Paese.
Risulta, inoltre, dal testo stesso del mandato d'arresto che complici del M. sono stati due cittadini italiani, nominativamente indicati, incaricatisi di trasportare lo stupefacente a bordo di un camper e tratti in arresto all'atto del controllo doganale eseguito nei loro confronti; dalle indagini è, altresì, emerso che essi avevano acquisito in Italia la disponibilità del mezzo ivi immatricolato proprio dal M. ed in Italia avevano da costui ricevuto l'indicazione di recarsi in Grecia, dove - ed in particolare nella città di Salonicco, presente il M. - era stata caricata la sostanza stupefacente e i due avevano intrapreso il viaggio verso la Svezia.
Deduce al riguardo il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto il reato provvisoriamente contestato di natura istantanea e quindi commesso interamente in Svezia, posto che da tutti gli atti della procedura risulta evidente come il ricorrente ed i complici avessero preventivamente pianificato il viaggio e che una valutazione complessiva della vicenda non può non condurre alla conclusione che una parte rilevante della condotta era stata attuata in territorio italiano, segnatamente il mandato conferito dal M. ai complici di recarsi in Grecia e soprattutto la messa a loro disposizione dell'autoveicolo utilizzato per trasportare la sostanza stupefacente.
I rilievi difensivi appaiono fondati, atteso che costituisce giurisprudenza costante elaborata da questa Corte in tema di art. 6 cod. pen., specie in riferimento ai reati di traffico internazionale di stupefacenti, il principio secondo cui risultano punibili in base alla legge italiana anche reati la cui condotta sia avvenuta solo in parte in Italia, pur consistendo essa in 'frammenti privi dei requisiti di idoneità e univocità richiesti per il tentativo' (Cass. sez. 4 n. 4837 dello 11/10/2012 e Cass. sez. 5 n. 39025 del 9/07/2008) ovvero 'quando l'attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo la stessa essere intesa come frammento di un unico ed inscindibile iter delittuoso' (Cass. sez. 6 n. 12142 dell'11/02/2009, PG in proc. Porcacchia, Rv. 242936; Cass. sez. 5 n. 873 del 14/10/1996, Colecchia, Rv. 206903) e quindi anche quando lo scambio materiale della sostanza stupefacente sia materialmente avvenuto in territorio estero, rilevando in definitiva il fatto che in Italia sia avvenuta una parte dell'azione, anche piccola, purché preordinata al raggiungimento dell'obiettivo delittuoso (Cass. sez. 6 n. 96 del 28/11/ 2002).
Nel caso di specie, si deve rilevare che in Italia è avvenuta non solo la pianificazione della abortita importazione in Svezia dello stupefacente ma anche la realizzazione di una parte significativa della condotta, mediante la messa a disposizione degli autori materiali del reato del mezzo servito ad attuarla, situazioni entrambe già considerate dalla giurisprudenza di legittimità per affermare la giurisdizione dei giudice italiano (Cass. Sez. 4 n. 7204 dei 22/05/ 1997, Franzoni Rv. 208534 la quale ha stabilito ‘che, in tema di traffico internazionale di stupefacenti, se l'accordo tra i coimputati e la predisposizione dei mezzi occorrenti all'importazione e allo occultamento della droga, realizzati in Italia, appaiono preordinati all'acquisto e alla detenzione della stessa, poi effettivamente consumati all'estero, il reato deve ritenersi commesso in Italia'; Cass. sez. 6, n. 784 del 24/11/1995, Sara ed al., Rv. 204117 che ha affermato che 'se l'apprestamento di mezzi finanziari o di documenti di viaggio - passaporto, biglietti di aereo - o l'individuazione dei corrieri o contatti organizzativi anche tra taluni dei complici si sono verificati in territorio italiano, la fattispecie criminosa è da considerarsi realizzata in Italia, anche se l'evento giuridico si è realizzato all'estero'; Cass. sez. 6 n. 7326 del 22/12/1987, Rio, Rv. 178718 secondo cui ‘ove l'accordo intervenuto tra correi in Italia, la predisposizione dei mezzi di trasporto e finanziari in Italia siano relativi e finalizzati alla importazione nel territorio dello stato della droga, ... rispetto a tale parte di azione è ammissibile la fctio iuris di cui all'art. 6, secondo comma cod. proc. pen., che consente di considerare commesso in Italia il reato stesso').
4. Sussiste, dunque, condizione ostativa alla consegna ai sensi dell'art. 18 lett. p) prima parte l. n. 69 del 2005 e di conseguenza la decisione impugnata va annullata senza rinvio; deve inoltre essere di disposta la remissione in libertà del ricorrente ove non detenuto per causa diversa dalla pendente procedura di consegna.
5. L'accoglimento del primo motivo di ricorso implica l'assorbimento dell'altro successivamente articolato.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina l'immediata liberazione del ricorrente M.M. se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 626 cod. proc. pen. e 22 I. n. 69 del 2005. Dispone la trasmissione degli atti al PM di Brescia per quanto di sua competenza.
Avv. Antonino Sugamele

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