Si presenta negli uffici della Polizia per difendere la moglie e rilascia dichiarazioni lesive dell'onore e della reputazione di un uomo. No all'aplicazione dell'articolo 51 c.p.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 2 – 17 aprile 2014, n. 17064
Presidente Lombardi – Relatore Pistorelli
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 19 luglio 2012 il Tribunale di La Spezia, in riforma della pronunzia di primo grado, assolveva M.G. dall'accusa di aver diffamato F.M. per aver reso alla polizia giudiziaria dichiarazioni lesive della reputazione e dell'onore di quest'ultimo, ritenendo che il fatto non costituisse reato.
2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale il F. nella sua qualità di parte civile deducendo l'erronea applicazione della legge penale e correlati vizi motivazionali del provvedimento. In proposito il ricorrente censura la ritenuta sussistenza, anche solo nella forma putativa, delle cause di giustificazione dell'esercizio di un diritto e dell'adempimento di un dovere, rilevando come il M. si fosse spontaneamente presentato alla polizia giudiziaria per rendere dichiarazioni in relazione ad indagini che non lo riguardavano in prima persona (ma al più concernevano la ditta della moglie) e ad oggetto presunte frequentazioni di ambienti criminali del F. e l'assunzione abituale da parte del medesimo di stupefacenti di cui l'imputato avrebbe appreso in maniera indiretta (trattandosi per sua stessa ammissione di mere voci correnti). Egli, senza averne alcuna necessità, si sarebbe dunque assunto il rischio della non veridicità delle informazioni riferite nella consapevolezza della loro offensività, ponendo in essere una condotta pienamente antigiuridica in difetto di elementi idonei a configurare le esimenti evocate in sentenza.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata, annullamento che deve essere disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
2. Il giudice del merito non ha infatti fatto buon governo dei principi che presiedono all'operatività delle esimenti previste dall'art. 51 c.p. Indubbia l'intrinseca lesività per l'onore e la reputazione della persona offesa di quanto riferito dal M. alla polizia giudiziaria - peraltro riconosciuta anche dalla sentenza impugnata - la sua condotta avrebbe potuto ritenersi giustificata nel senso affermato dal Tribunale solo qualora dovesse ritenersi che egli si fosse trovato in concreto nella necessità di esercitare in tal modo il proprio diritto di difesa ovvero di adempiere, attraverso la comunicazione delle circostanze narrate a verbale, ad un dovere specificatamente impostogli in tal senso da una norma giuridica o da un ordine legittimo dell'autorità.
2.1. Sotto il primo profilo va evidenziato come - con motivazione sostanzialmente contraddittoria sul punto - la stessa sentenza ammetta che il M. non solo non era indagato nel procedimento penale riguardante i contratti di fornitura stipulati dall'amministrazione militare di cui in passato aveva fatto parte (il quale peraltro era ancora iscritto a carico di ignoti), ma nemmeno risultava che egli fosse a qualsiasi titolo coinvolto nei fatti oggetto del medesimo. Ed infatti egli aveva deciso di presentarsi spontaneamente alla polizia giudiziaria solo in quanto tra le ditte fornitrici del Raggruppamento Incursori di La Spezia vi era quella della moglie. Il che esclude la sussistenza della causa di giustificazione prospettata (anche solo nella sua dimensione putativa, peraltro apoditticamente riconosciuta dal Tribunale), mentre va da sè che l'imputato non avrebbe potuto mutuare a propria scusante le eventuali esigenze di difesa della moglie. Va dunque ribadito che, ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., il diritto di difesa comporta la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva e cioè, in altri termini, che il diritto di difesa non comprende anche il diritto di arrecare offese ulteriori (cfr. nello stesso senso Sez. 5, n. 6650 del 22 gennaio 1992, Zampini, Rv. 190500). Ed in proposito va rilevato come il giudice di merito non si sia nemmeno posto il problema dell'accertamento dell'effettiva pertinenza (oltre che della verdicità) delle informazioni riferite dal M. con l'oggetto dell'indagine penale, evidenziando in tal senso una ulteriore lacuna della motivazione resa sui presupposti fattuali della causa di giustificazione ritenuta.
3. Quanto all'esimente dell'adempimento del dovere, la stessa è stata prospettata dal giudicante in maniera generica ed apodittica, senza tenere conto che, come ricordato in precedenza, il M. non era stato convocato dalla polizia giudiziaria, ma aveva assunto in maniera dei tutto autonoma l'iniziativa di comunicare le informazioni poi verbalizzate. Del resto in alcun modo la polizia giudiziaria avrebbe potuto ordinare legittimamente al M. di riferire su quelle che il Tribunale ha riconosciuto essere mere voci correnti tra il pubblico, sulle quali, dunque, egli non avrebbe mai potuto testimoniare ai sensi dell'art. 194 comma 3 c.p.p.
4. Alcun rilievo assume poi il fatto - ripetutamente sottolineata dalla sentenza - che l'imputato abbia riportato informazioni di cui aveva avuto conoscenza indiretta, atteso che la circostanza non lo esimeva sia dall'obbligo di verificarne la fondatezza prima di comunicarle a terzi, che da quello di non riferire circostanze lesive dell'onore altrui senza necessità.
Il Tribunale ha poi invocato il fatto che il verbale in cui sono state raccolte le dichiarazioni dei M. fosse destinato ad essere coperto dal segreto investigativo. Circostanza che certamente non esclude l'integrazione della fattispecie contestata (giacchè anche solo nell'ambito ristretto dell'indagine le dichiarazioni dell'imputato erano destinate ad essere conosciute da più persone) e che invero è stata invocata, in ultima analisi, al solo fine di affermare - con un evidente paralogismo - la continenza delle suddette dichiarazioni, profilo che invero non riveste alcuna rilevanza nel caso di specie.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
20-04-2014 00:18
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