Sequestro preventivo. No al dissequestro.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 dicembre 2013 – 8 gennaio 2014, n. 570
Presidente Lombardi – Relatore Lapalorcia
Ritenuto in fatto
1. F.G.C.D. ricorre tramite il difensore avverso l'ordinanza 1-2-2013 con la quale il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato il provvedimento del Gip della stessa sede in data 28-1-2011, di rigetto della richiesta di dissequestro di beni del predetto sottoposti a sequestro preventivo ex art. 12 sexies legge 356/1992.
2. L'ordinanza era emessa in sede di rinvio in quanto un precedente provvedimento di rigetto dello stesso tribunale in data 20-6-2011 era stato annullato da questa corte con sentenza 21-6-2012, sul rilievo che, a fronte di una consulenza di parte in cui si sosteneva la mancanza di sproporzione tra redditi del proposto e beni acquistati, il tribunale reggino aveva, con motivazione apparente, osservato che il contrasto tra l'assunto dell'accusa e quello della difesa sarebbe stato superato attraverso una perizia contabile da espletarsi nel giudizio di merito.
3. Nel provvedimento impugnato si osservava che, anche a considerare alcuni introiti del nucleo familiare del proposto, evidenziati dal consulente dell'indagato e non considerati nell'ordinanza annullata -quali il reddito della madre, insegnante elementare, e il prezzo di Euro 9.500 percepito dalla stessa madre, nel 2004, dalla vendita, con scrittura privata non autenticata, di un garage-, il giudizio di sproporzione non risultava modificato non essendo giustificato l'abbattimento del 15%, operato nella consulenza di parte, dei valori per spesa media mensile necessaria alle ordinarie esigenze di vita della famiglia F. , valori ricostruiti nel provvedimento di sequestro sulla base di precisi parametri (anno di riferimento, dimensioni del nucleo familiare, regione geografica - la Calabria -, il ruolo di imprenditore del F. ).
4. Con unico motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione apparente ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 324 e 321 stesso codice e all'art. 12 sexies legge 356/1992, non avendo il tribunale motivato, se non con clausole di stile, né l'ininfluenza degli ulteriori redditi evidenziati sul giudizio di sproporzione tra entrate ed acquisti effettuati, né il privilegio accordato ai valori per spesa media mensile necessaria alle ordinarie esigenze di vita della famiglia F. , ricostruiti dalla polizia giudiziaria, rispetto a quelli indicati dal consulente tecnico di parte.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2. Contrariamente all'assunto dell'impugnante, il provvedimento si sottrae alla censura di violazione di legge per mancanza di motivazione asseritamente determinata da un iter argomentativo solo apparente.
3. Invero il tribunale ha osservato come il CT di parte avesse ritenuto la congruità degli acquisti rispetto alle entrate sia considerando ulteriori redditi della famiglia, in sé peraltro assai modesti - tra i quali la vendita di un garage per circa 9000 Euro con scrittura privata non autenticata -, sia, soprattutto, abbattendo del 15% la spesa di mantenimento del nucleo familiare F. , a fronte della ricostruzione di tale spesa da parte della polizia giudiziaria sulla base di plurimi dati di riferimento, quali l'anno di riferimento, le dimensioni del nucleo familiare (cinque persone), la regione geografica di riferimento, il ruolo di imprenditore del F. . Ricostruzione, quest'ultima, che il tribunale ha privilegiato in quanto ancorata a parametri oggettivi e controllabili, a differenza di quella, comportante un ingiustificato abbattimento del 15%, prospettata dal CT di parte.
4. In presenza di tale motivazione, che non si sostanzia in mere clausole di stile, il ricorso è inaccoglibile essendo l'eventuale vizio motivazionale ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. non deducibile in questa sede ai sensi dell'art. 325, comma 1, stesso codice.
5. Al rigetto del gravame segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
09-01-2014 22:24
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