Scopre la moglie con l'amante e la colpisce alla testa con un crick per gelosia.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 7 novembre 2013 – 28 gennaio 2014, n. 3793
Presidente Siotto – Relatore Rocchi
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 6/6/2013, rigettava la richiesta di riesame proposta da A.M. avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. dello stesso Tribunale di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per il tentato omicidio della moglie, colpita alla testa con un crick nella pubblica via perché sorpresa in atteggiamento affettuoso con un uomo mentre usciva da un albergo.
Secondo il Tribunale, l'indole estremamente violenta dell'A., che già in precedenza, in cinque occasioni, aveva avuto comportamenti violenti verso la moglie e l'episodio contestato dimostravano la sua incapacità di autocontrollo, cosicché alto era il pericolo di recidiva sia nei confronti della moglie che, anche, di altri soggetti: in nessun modo si poteva, quindi, fare affidamento sul rispetto della misura cautelare degli arresti domiciliari da parte del ricorrente.
2. Ricorre per cassazione il difensore di A.M., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il Tribunale aveva travisato gli accadimenti, atteso che, da una parte A. era stato colto da un raptus, avendo sorpreso la moglie che usciva da un albergo in compagnia di un uomo, circostanza che non dimostrava affatto l'indole violenta del ricorrente, che avrebbe potuto ricorrere ad altre circostanze in cui la difesa della donna sarebbe stata minorata; dall'altra la denuncia della persona offesa non conteneva affatto il riferimento ad altri cinque episodi di violenta tenuta dal ricorrente nei suoi confronti.
Il pericolo che la violenza si esercitasse anche nei confronti di altre persone era insussistente e la relativa affermazione era apodittica. Inoltre A. era stato rintracciato presso la sua abitazione e non aveva opposto alcuna resistenza ai carabinieri; egli aveva subito ammesso i fatti, dimostrandosi rammaricato per quanto accaduto: era pertanto incomprensibile il riferimento al comportamento tenuto dopo il fatto.
La valutazione della misura più grave come unica idonea a tutelare le esigenze cautelari si basava esclusivamente sulla gravità della condotta; era incomprensibile l'affermazione della recidiva verso terzi e non era stato tenuto in considerazione il luogo assai lontano (Potenza) indicato per gli arresti domiciliari.
La motivazione sulla scelta della misura era, in sostanza, apparente ed aggirava il disposto dell'art. 275, commi 1 e 3 cod. proc. pen.: la verifica dell'idoneità della diversa misura a tutelare le esigenze cautelari doveva essere effettuata in concreto e non in astratto.
Il ricorrente conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso deve essere rigettato.
In primo luogo deve rimarcarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e, invece, in conformità a quanto riportato nell'ordinanza impugnata, la denuncia della persona offesa fa espresso riferimento a cinque precedenti episodi di violenza posti in essere dall'A. nei suoi confronti, cosicché l'affermazione del Tribunale di un'indole violenta dell'uomo si fonda su una base assai solida, costituita sia dal gravissimo episodio per il quale il ricorrente è stato colpito da misura cautelare, sia da numerosi altri episodi della stessa natura (anche se di minore gravità), mentre la versione contraria di un raptus mostra tutta la sua debolezza.
Del tutto logica è, pertanto, la valutazione del Tribunale dell'incapacità per il ricorrente di autocontrollo e quelle conseguenti della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'inidoneità di una misura diversa da quella più grave: in effetti, se la condotta dell'A. era stata determinata da una forte gelosia, da una parte la misura degli arresti domiciliari (anche se in luogo lontano da quello del delitto) può ben essere ritenuta insufficiente ad impedire la reiterazione di condotte violente, dall'altra l'individuazione come possibile vittime di terze persone, diverse dalla moglie, è perfettamente comprensibile, atteso che è stata proprio la congiunta presenza della moglie e di un uomo a scatenare la condotta violenta del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
28-01-2014 21:54
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