Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Produce documenti falsi per ottenere una erogazione pubblica. Il 483 c.p. rimane assorbito  in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Produce documenti falsi per ottenere una erogazione pubblica. Il 483 c.p. rimane assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 settembre 2013 - 16 gennaio 2014, n. 1700
Presidente Palla – Relatore Guardiano

Fatto e diritto

1. Con sentenza pronunciata il 18.10.2012 la corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Taranto in composizione monocratica, sezione distaccata di Martina Franca, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia R.A. , imputato dei reati di cui agli artt. 110, 81, cpv., 640 bis, c.p. (capo A), 483, 61, n. 2, c.p. (capo B) e 483, c.p. (capo C), assolveva il suddetto R. dal reato di cui al capo A), perché il fatto non sussiste ed escludeva, quanto al capo B), la ritenuta circostanza aggravante teleologica, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso favorevole al reo, confermando nel resto la decisione di primo grado.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione il R. a mezzo dei suoi difensori di fiducia, Donato Antonio Muschio - Schiavone ed avv. Domenico Di Terlizzi, che hanno presentato distinti atti di impugnazione, corredati di autonomi motivi.
3. L'avv. Muschio-Schiavone lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 483, c.p., in relazione all'art. 316 ter, c.p., in quanto il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche assorbe in sé quello di falso ideologico, per cui, avendo la corte territoriale affermato l'insussistenza del delitto ex art. 316 ter, c.p., non poteva essere mantenuta la condanna per il delitto di cui all'art. 483, c.p..
4. L'avv. Di Terlizzi, invece, lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 483, c.p., 47 e 76, d.p.r. n. 445 del 2000, in quanto le dichiarazioni pacificamente false presentate dal R. per ottenere dagli enti pubblici indicati nel capo A) dell'imputazione i finanziamenti erogati in suo favore a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'allestimento della manifestazione "Portici d'Estate" e del "Concorso nazionale giovani stilisti - città di Martina Franca", destinato a svolgersi nell'ambito della suddetta manifestazione, non hanno concorso a formare in alcun modo la volontà dell'ente pubblico erogatore, dovendosi ritenere delle mere attestazioni false fornite dal privato in un atto che resta inequivocabilmente privato, con conseguente impossibilità di ricondurre tale condotta al paradigma normativo dell'art. 483, c.p..
5. Il ricorso va accolto.
6. Fondato, in particolare, è il motivo prospettato dall'avv. Muschio-Schiavone.
Ed invero la corte territoriale, nel qualificare correttamente la condotta contestata al R. nel capo A) dell'imputazione in termini di indebita percezione di erogazioni a danno di enti pubblici, giusta la previsione dell'art. 316 ter, c.p., escludendone, tuttavia, la sussistenza in concreto alla luce del dato fattuale che i costi effettivi e reali della manifestazione organizzata dall'imputato sono stati di gran lunga superiori alla misura del contributo erogato, per cui ciascuna erogazione risulta sufficientemente coperta da idonei titoli giustificativi (cfr. p. 14 della sentenza impugnata), ha, tuttavia, errato, nel ritenere i reati di falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato, contestati nei capi B) e C) non assorbiti nel reato di cui all'art. 316 ter, c.p., senza, peraltro, nemmeno indicare le ragioni della sua decisione al riguardo. Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, il reato di falso di cui all'art. 483, c.p., resta assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato in tutti i casi in cui, come nella fattispecie in esame, l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali di quest'ultimo, pur quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima di erogazione - Euro 3.999,96 -, dia luogo a una mera violazione amministrativa.
La fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altri enti pubblici, infatti, si configura come fattispecie complessa, ex art. 84 c.p., che contiene tutti gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico.
Né può attribuirsi rilevo alla diversità del bene giuridico tutelato dalle due norme, considerato che in ogni reato complesso si ha, per definizione, pluralità di beni giuridici protetti, a prescindere dalla collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice (cfr. Cass., sez. u., 16.12.2010, n. 7537, P., rv. 249105; Cass., sez. II, 24.1.2013, n. 173300, C, rv. 255195, nonché, nello stesso senso Cass., sez. u., 19.4.2007, n. 16568, C).
Ne consegue che una volta risolto, sul piano della norma astrattamente applicabile, il conflitto tra disposizioni penali concorrenti, in favore della fattispecie di cui all'art. 316 ter, c.p., in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15, c.p., alla pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto-reato così qualificato dalla corte territoriale non può "sopravvivere" il diverso delitto di cui all'art. 483, c.p., la cui autonoma esistenza giuridica deve ritenersi esclusa dall'assorbimento nella diversa fattispecie di cui all'art. 316 ter, c.p. 7. Sulla base delle svolte considerazioni, che rendono irrilevanti ogni ulteriore doglianza difensiva, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto di cui all'art. 483, c.p., contestato nei capi B) e C) dell'imputazione.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza