Procurato allarme presso l'Autorità: per l'accusa segnala falsamente, col mezzo dei telefono, ai Carabinieri, che il coniuge gli impediva di vedere il figlio minore. Condannato in primo grado, la Cassazione annulla. Il fatto non sussiste.
Cassazione penale sez. I
Data: 16/09/2014 ( ud. 16/09/2014 , dep.07/10/2014 )
Numero: 41739
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente -
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere -
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere -
Dott. CASA Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.M. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 183/2010 TRIBUNALE di NOVARA, del 15/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16709/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, nella pubblica udienza:
- il Pubblico Ministero, in persona del dott. GIALANELLA Antonio,
sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
suprema di cassazione, il quale ha concluso per la inammissibilità
del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
- il difensore del ricorrente, avvocato Pierfrancesco Bruno,
intervenuto per delega dell'avvocato Fabio Mondello, ha concluso per
l'accoglimento del ricorso e, gradatamente, per l'annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per
prescrizione.
Fatto
RILEVA
1. - Con sentenza deliberata il 15 giugno 2012 e depositata il 28 dicembre 2012 il Tribunale ordinario di Novara, in composizione monocratica, ha condannato (nel concorso di circostanze attenuanti generiche) alla pena della ammenda in euro duecento, C.M., imputato della contravvenzione di procurato allarme presso l'Autorità, ai sensi dell'art. 658 c.p., comma 1, per aver falsamente segnalato, col mezzo dei telefono, ai Carabinieri della Stazione di Trecate che il coniuge gli impediva di vedere il figlio minore M., così suscitando allarme, in (OMISSIS).
Il Tribunale ha motivato: il teste B.M., militare dell'Arma in servizio presso la stazione di Trecate, ha testimoniato di essersi recato in seguito alla segnalazione presso la abitazione del coniuge del giudicabile; di aver accertato che la situazione era tranquilla; che in precedenza il C., il quale viveva provvisoriamente separato dalla moglie in pendenza del relativo giudizio, aveva chiesto telefonicamente di vedere il figlio; ma che il minore non aveva accondisceso; tanto integrava la contravvenzione, in quanto la segnalazione del C. aveva procurato allarme e provocato l'intervento dei Carabinieri.
2. - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Fabio Mondello, mediante atto del 1 marzo 2013, col quale ha denunziato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 658 cod. pen., opponendo che quanto segnalato dal giudicabile ai Carabinieri concerneva "situazione di natura assolutamente privata"; che non suscitava allarme sociale e che, pertanto, non integrava l'ipotesi, prevista dalla norma incriminatrice, della denunzia di un pericolo inesistente.
Il ricorrente ha, altresì, denunziato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), contraddittorietà della motivazione, sotto il profilo che, secondo quanto accertato dal Tribunale, i Carabinieri avevano constatato che la situazione era tranquilla e non c'era alcun allarme nel vicinato.
3. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
La norma incriminatrice (compresa nella Sezione 1 Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza del Capo 1^, del Titolo 1^ del Libro 3^ del Codice Penale) sanziona il falso annunzio di "disastri, infortuni o pericoli" che susciti "allarme" presso l'Autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio.
L'intervento dei Carabinieri di Trecate, provocato dal ricorrente, in relazione al segnalato contrasto col coniuge provvisoriamente separato in ordine alla visita al figlio minore - negli scarni termini accertati e rappresentati dal giudice a quo - appare piuttosto riconducibile nell'ambito delle attribuzioni di polizia di cui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 1, comma 2.
La segnalazione del ricorrente e la correlata richiesta di intervento non presentano manifestamente attinenza di sorta colla prospettazione di alcun pericolo tale - alla stregua dell'oggetto giuridico della norma incriminatrice - da ingenerare pubblico allarme, potenzialmente idoneo a turbare l'ordine pubblico o, comunque, le attività e i servizi di vigilanza e tutela della pubblica sicurezza.
Consegue l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
L'epilogo assolutorio, comportato dalla evidenza della qualificazione giuridica della condotta contestata, prevale, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, sul rilievo della prescrizione maturata il 30 dicembre 2012.
PQM
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2014 09-11-2014 23:27
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