Presenta istanza di sanatoria e dichiara la data di ultimazione dei lavori non rispondente al vero. In mancanza di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il reato non è integrato.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 gennaio – 10 marzo 2014, n. 11384
Presidente Mannino – Relatore Gazzara
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 17/1/2011, dichiarava O.C. responsabile del reato di cui all'art. 483 cod.pen. per avere attestato falsamente, nella domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi, quale data di ultimazione delle opere il 31/1/2002; dichiarava, altresì, estinta per intervenuta prescrizione la contravvenzione ex art. 44 lett. b), d.P.R. 380/01; condannava l'imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di reclusione.
La Corte di Appello di Cagliari, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse dell'imputato, con sentenza del 7/2/2013, in parziale riforma del decisum di prime cure, concesse le attenuanti generiche, ha ridotto la pena a mesi 2 di reclusione con conferma nel resto.
Propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, formulando i seguenti motivi:
- insussistenza del reato contestato, in quanto la condotta posta in essere dall'O. non può farsi rientrare nella fattispecie di cui all'art. 483 cod.pen., considerato, peraltro, che il prevenuto non ha allegato alla domanda di condono la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; di tal che non può ritenersi sussistente il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va, preliminarmente, osservato come per giurisprudenza costante di questa Corte integri il reato di falsità ideologica, commesso dal privato in atto pubblico, ex art. 483 cod.pen., la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegata alla domanda di concessione edilizia in sanatoria, attesta falsamente la data di ultimazione dell'opera da sanare, considerato che l'ordinamento attribuisce a detta dichiarazione valenza probatoria privilegiata e, quindi, di dichiarazione destinata a dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e ad essere trasfusa in atto pubblico; ciò anche a seguito della abrogazione della legge 4/1/1968 n. 15, attuata dall'art. 77, d.Lvo 445/2000, per effetto della quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve essere autenticata da pubblico ufficiale (Cass. 11/6/2010, n. 22227; Cass. 16/4/2012, n. 14259).
Nella specie, l'imputato ha compilato un modello (facsimile) fornitogli dall'ufficio tecnico comunale, nel quale ha indicato falsamente la temporalità della edificazione del manufatto in questione, non presentando una domanda di concessione con allegata la rituale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, elemento, questo, che avrebbe determinato la concretizzazione del reato in contestazione, in quanto tal tipo di atto rientra tra quelli qualificati come pubblici ex art. 2699 cod.civ..
In dipendenza di quanto osservato questo Collegio ritiene di dovere annullare la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, visto che la istanza, così come inoltrata dall'O. , non può farsi rientrare nella categoria degli atti la cui falsificazione determina la sussistenza del delitto ex art. 483 cod.pen..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
11-03-2014 22:17
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