Nel calcolo del tasso usuraio vanno considerati anche gli interessi moratori.
N.759/13 R.G. Notizie reato
N. 25361/13 R.G. GIP
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sez. GIP/GUP
In persona del Giudice dott. Giuseppe Marra, vista la richiesta di archiviazione
presentata dal P.M. e tenuto conto delle osservazioni formulate dalla difesa della p.o.
C. R. e dell'indagato R. G., a scioglimento della riserva assunta in data 25.3. 2014
ha pronunciato la seguente :
ORDINANZA
rilevato che la richiesta di archiviazione è motivata nei seguenti termini :
“ ….trattasi di questione di mero rilievo civilistico, in quanto – sotto il profilo
penalistico – difetta in ogni caso l'elemento psicologico del reato, in quanto chi ha
contratto il mutuo per la Intesa San Paolo non poteva certo discostarsi dalle
condizioni generali stabilite dall'istituto bancario di appartenenza, confidando
peraltro nella legittimità delle stesse;
nel merito , inoltre, va detto che il calcolo così come formulato appare erroneo in
quanto si tiene conto – in modo indebito- anche degli interessi moratori ( che
scattano in caso di inadempimento ed estranei al reato di usura afferente la fase
ontologica del rapporto e non a quella patologica) .”
Ritenuto che le conclusioni formulate dal P.M. non possono essere condivise, in
quanto è la stessa legge ( il D.L. n.394/2000) di interpretazione autentica della
L.108/1996 sull'usura, ad aver precisato che, al fine di verificare l'eventuale
superamento delle soglie limite di interesse oltre il quale si sfocia nell'usura, vanno
computati gli interessi a qualunque titolo convenuti , e quindi anche quelli moratori .
Successivamente a questa norma la giurisprudenza ( per ultima Cass. civ., sez. I, 9
gennaio 2013, n.350, in precedenza Cass. civ. n.5324/2003) non ha avuto dubbi nel
computare anche gli interessi moratori al fine di accertare la sussistenza
dell'elemento oggettivo dell'usura.
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Quello che semmai la giurisprudenza non ha ancora chiarito univocamente è se, per
calcolare l'eventuale sforamento della soglia di usura, si debba sommare o meno il
tasso degli interessi moratori con quello degli interessi corrispettivi, come
prospettato in termini affermativi dalla persona offesa nella sua denuncia e dalla
consulenza tecnica dalla stessa predisposta ed allegata alla denuncia.
In realtà la giurisprudenza maggioritaria non ha mai autorizzato la sommatoria degli
interessi di mora a quelli corrispettivi, ma ha semplicemente e correttamente
sommato il tasso degli interessi corrispettivi con la maggiorazione ( cosiddetto
spread) prevista per calcolare i tassi moratori. In altre parole, è stato semplicemente
confermato che i tassi moratori ( spesso determinati in contratto come sommatoria
tra tasso degli interessi corrispettivi e spread fisso) vanno confrontati, di per sé, con
la soglia di usura senza essere stata autorizzata mai alcuna sommatoria.
Ragionando in questi termini la tesi sostenuta dalla persona offesa non pare
anch'essa condivisibile, perché parte da un assunto errato, ossia che i contratti di
finanziamento conclusi a vario titolo C. R. con la banca Intesa- S.Paolo prevedono
tassi di interesse usurari, in quanto calcolati quale somma tra il tasso degli interessi
corrispettivi e quelli moratori nel loro complesso e non solo nella maggiorazione
prevista per il caso di mora ( il c.d. spread).
A titolo di esempio si può rilevare che il contratto di mutuo ipotecario concesso alla
p.o. per l'importo di 800.000 prevede un interesse nominale annuo pari all'8,153% (
con un TAEG pari al 9%), e nel caso di ritardo nel pagamento delle rate, un interesse
di mora che deve essere calcolato “ al tasso nominale annuo pari a quella data
all'8,153% annuo, maggiorato di due punti percentuali ( 2%). “. Il tasso degli
interessi moratori è quindi determinato, dal tasso base del 8,153% più il 2% di
maggiorazione, quindi complessivamente il 10,153%.
Nel caso di specie bisognerebbe quindi verificare se quest'ultimo interesse superi o
meno il tasso soglia usurario fissato dalla legge per quel tipo di operazione
finanziaria ( non quindi la somma degli interessi corrispettivi – 8,15% - con gli
interessi moratori pari al 10,153%, come invece ritiene il consulente della persona
offesa). Se si ragionasse diversamente vi sarebbe quasi sempre l'usura.
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Non si ritiene poi di condividere la scelta operata dal P.M. di indagare il solo R. G.,
quale funzionario della banca che provvide a stipulare i vari contratti bancari con C.
R., in quanto è ragionevole presumere che le condizioni generali per la concessione
dei crediti e/o finanziamenti siano di regola determinate dai vertici dell'istituto Intesa
– San Paolo ( o da loro delegati ), piuttosto che dal singolo dirigente/funzionario che
ha stipulato di volta in volta i contratti di finanziamento con la clientela.
In conclusione si ritiene che allo stato la richiesta di archiviazione non possa essere
accolta , ed appare quindi necessario che il Pubblico Ministero, anche tramite una
consulenza tecnica, verifichi se i diversi contratti conclusi da C. R. con l'Istituto
bancario Intesa – San Paolo prevedano interessi usurari, anche computando gli
interessi di mora nei termini sopra precisati. Nel caso di accertamento positivo, sarà
poi compito del P.M. individuare nell'organigramma della banca a chi imputare la
scelta di praticare tassi usurari.
Si fissa un termine di mesi 2 per effettuare le indagini sopra indicate, a partire dalla
notifica del presente provvedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 409 comma 4 c.p.p.
Ordina al P.M. il compimento delle ulteriori indagini sopra specificate , fissando il termine di
mesi 2 per il compimento delle stesse.
Ordina la restituzione degli atti al P.M.
Autorizza il rilascio di copia agli aventi diritto.
Torino, il 10 giugno 2014
Il Giudice
Dott. Giuseppe Marra
25-06-2014 23:41
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