Magistrato di sorveglianza di Trapani nega il rilascio di un permesso considerato che la congiunta del detenuto non versa in imminente pericolo di vita. La Corte rigetta il ricorso del detenuto perchè inammissibile ed infondato.
Cassazione penale sez. I
Data:
10/07/2013 ( ud. 10/07/2013 , dep.27/09/2013 )
Numero:
40325
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere -
Dott. TARDIO Angela - Consigliere -
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere -
Dott. MAGI Raffaell - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.M. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 2049/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO, del
24/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. VOLPE Giuseppe, che ha
chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. In data 24 maggio 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava il reclamo proposto da G.M. avverso il diniego di funzione di permesso ordinano, provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Trapani in data 23 marzo 2012. Ad avviso del Tribunale la situazione di fatto accertata dal primo giudice non presentava i caratteri normativamente previsti dall'art. 30 Ord. Pen., comma 1, non versando la congiunta del detenuto in imminente pericolo di vita, nè poteva essere valorizzata la circostanza di fatto dell'aver in precedenza il reclamante ottenuto permesso per ragioni analoghe.
2. Ricorre per cassazione, personalmente, il detenuto deducendo violazione di legge in riferimento a quanto previsto dall'art. 30 Ord. Pen.. Si assume che la relazione sanitaria in atti rappresentava una condizione legittimante la concessione del permesso e si rappresenta il forte disagio psicologico correlato alla impossibilità di realizzare il contatto con la congiunta.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.
La valutazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza, in particolare, risulta fondata sui contenuti obiettivi della relazione sanitaria del 22.2.2012 che, pur dando atto di consistenti patologie, esclude che la congiunta del G. versasse in imminente pericolo di vita.
Le doglianze addotte in sede di ricorso sollecitano una diversa considerazione della gravita della patologia (non ammissibile in questa sede) e introducono altri argomenti non aderenti alla configurazione normativa dell'istituto di cui all'art. 30 Ord. Pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in Euro 1.000,00.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2013
12-01-2014 15:49
Richiedi una Consulenza