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Sentenza

L’imputata propone appello ma con un nome diverso da quello indicato nella sentenza di primo grado: come va notificato l'appello?
L’imputata propone appello ma con un nome diverso da quello indicato nella sentenza di primo grado: come va notificato l'appello?
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 ottobre 2013 – 16 gennaio 2014, n. 1704
Presidente Marasca – Relatore Settembre

Ritenuto in fatto

La Corte d'appello di Genova, con sentenza dell'11/7/2012, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Imperia, ha condannato J.M. a pena di giustizia per il possesso ingiustificato di arnesi atto allo scasso (art. 707 cod. pen.) e per aver dichiarato falsamente ai carabinieri di essere minorenne (art. 495 e 61, n. 2, cod. pen.).
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputata, l'avv. Cosimo Palumbo, che si avvale di tre motivi.
Col primo si duole dell'erronea applicazione degli artt. 601 e 178 cod. penale, in quanto il decreto di citazione in appello è stato notificato a mani del difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non essendo stata reperita l'imputata al domicilio dichiarato. Senonché, aggiunge, l'imputata si chiama, in realtà, D.L.S. , come emerge dall'ordinanza - emessa dal Tribunale di Torino il 13-1-2012 - di rimessione in termine per l'appello, per cui il decreto di citazione andava notificato a nome di quest'ultima.
Col secondo si duole dell'erronea applicazione degli artt. 159, 178 e 179 cod. proc. pen., in relazione alla notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado, in quanto il decreto suddetto fu notificato anch'esso a mani del difensore, dopo l'emissione di decreto di irreperibilità da parte del Pubblico Ministero (il 17/4/2002). Senonché, aggiunge, le ricerche imposte dall'art. 159 cod. proc. pen. furono incomplete, perché effettuate solamente nel domicilio dichiarato e presso l'Amministrazione penitenziaria e non anche nel luogo dell'ultima residenza anagrafica, che era noto ai carabinieri perché, all'epoca, la J. era già stata segnalata con il vero nome di D.L.S. .
Col terzo censura la sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione in punto di circostanze generiche, negate con formule di stile e senza tener conto delle particolarità del caso concreto.

Considerato in diritto

Il ricorso merita accoglimento per il motivo di seguito esposto.
1. Il decreto di citazione in appello è stato notificato a nome di J.M. , a mani del difensore, dopo un inutile tentativo effettuato in data 16/5/2012 in Torino, strada di Villareto, n. 23, dove la donna aveva dichiarato il domicilio in data precedente (il 10/2/2012, al momento della proposizione dell'appello). Tuttavia, l'imputata aveva proposto appello a nome di D.L.S. , dopo che il Tribunale dei minorenni di Torino, con ordinanza del 13/1/2012, aveva rimesso in termini la donna per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Imperia del 21/6/2004 (la prima di questo procedimento).
Va sottolineato che l'ordinanza in questione è intervenuta all'esito di un complesso procedimento, che ha riguardato sette sentenze emesse a carico della donna con nomi diversi (R.P. , J.P. , R.S. , J.M. ), all'esito del quale è stato accertato che la stessa si chiama, in realtà, D.L.S. , come del resto dichiarato all'atto di proposizione dell'appello e come dichiarato al momento della dichiarazione di domicilio. Ne consegue che il decreto di citazione per il giudizio d'appello andava notificato nel domicilio eletto e a nome di D.L.S. , non essendovi più motivo di ritenere valida la dichiarazione di domicilio effettuata dieci anni prima con l'indicazione del falso nominativo; dichiarazione comunque superata dalla nuova indicazione. Il giudizio d'appello si è svolto, quindi, illegittimamente, essendo peraltro rimasta contumace l'imputata.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, essendo solo assertiva l'affermazione che, all'epoca della citazione in primo grado, fosse nota la vera identità di J.S. . Legittimamente, pertanto, le ricerche furono effettuate nell'unico luogo allora noto (il domicilio della donna, presso il campo nomadi di via (OMISSIS) ).
Consegue, per quanto sopra, che la sentenza d'appello va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo esame, che dovrà riguardare anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche (terzo motivo di ricorso, oggi superato dalla dichiarazione di nullità).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.
Avv. Antonino Sugamele

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