L'appello viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Salerno perchè non sarebbe stato notificato con Poste Italiane, bensì con una posta privata. La Cassazione annulla con rinvio. Poste Italiane e Poste Private sono equiparate.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 novembre 2013 – 22 gennaio 2014, n. 2886
Presidente Teresi – Relatore Andreazza
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 25/10/2012 la Corte d'Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da P.G. avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore di condanna alla pena di anni uno e mesi due di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 per la realizzazione di opere abusive; ha osservato in particolare che l'atto di appello, spedito in data 10/04/2012, è pervenuto in data 18/04/2012 e, quindi, successivamente alla scadenza del termine di giorni quindici maturato il 10/04/2012, non potendo considerarsi la data di spedizione dell'atto giacché non utilizzata la forma della raccomandata prevista per legge.
2. Ha proposto ricorso l'imputato.
Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 583 e 591 c.p.p. nonché la mancanza di motivazione ed il travisamento della prova. In particolare, allegando al ricorso anche documentazione relativa, si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia ritenuto l'atto di appello spedito con la posta ordinaria mentre in realtà lo stesso è stato trasmesso tramite raccomandata con avviso di ricevimento a cura di "Postal service s.a.s.", trovando perciò applicazione il disposto di cui all'art. 583 c.p.p.; né può rilevare il fatto che sia stata utilizzata la posta privata anziché il servizio delle "Poste italiane S.p.A.": infatti lo stesso d. lgs. n. 58 del 2011, a parziale modifica del d. lgs. n. 261 del 1999, ha riconosciuto la perfetta equiparazione di "Poste italiane" ad altre poste private, tranne che per taluni atti provenienti dagli uffici pubblici per i quali si è mantenuto il monopolio riservato a Poste italiane in esso non rientrante l'atto di specie (dovendo tale eccezione essere rigorosamente e tassativamente interpretata).
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato.
L'art. 583 prevede, al comma 1, che "le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione" e, al comma 2, che "l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma".
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto, nella sentenza impugnata, non potersi fare ricorso a detta norma, che, va subito chiarito, ove utilizzata, avrebbe consentito di ritenere tempestivo il gravame essendo l'atto di appello stato spedito in data 10/04/2012 (a fronte di scadenza del termine di impugnazione in data 11/04/2012 in quanto decorrente, ex art. 585, comma 1, c.p.p., dal 26/03/2012), in quanto non utilizzata la forma della raccomandata. Tuttavia, la lettura degli atti, consentita a questa Corte in ragione della natura processuale del motivo sollevato, permette di constatare che l'Avv. Annunziata, difensore di fiducia dell'imputato, ebbe, in data 10/04/2012, a spedire al Tribunale di Nocera Inferiore, mediante raccomandata (vedi la testuale annotazione, sulla busta, "Rac. A. R.") del servizio "Postal Service s.a.s" l'atto di gravame.
Ciò posto, diviene quindi dirimente, atteso che l'art. 583 cit. si limita a riferirsi al mezzo della raccomandata senza ulteriori specificazioni, stabilire in via interpretativa se detto mezzo debba restare circoscritto alla raccomandata di spedizione fornita dal servizio delle "Poste Italiane S.p.a." o possa includere anche, come si sostiene in ricorso, la raccomandata fornita da un servizio di recapito privato.
3.1. Va allora rammentato che, a seguito della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/12/1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, nonché a seguito della legge 5/02/1999 che ha delegato, all'art. 1, commi 1 e 3, il Governo a recepire la predetta direttiva, è stato approvato il d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261 con cui, recependosi appunto detta direttiva, si è, tra l'altro, per effetto anche delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 58 del 2011, di recepimento della direttiva 2008/6/CE (a sua volta modificativa della direttiva 97/67/CE) stabilito che: 1) la fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto e alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale (art. 1, comma 1); 2) sia assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza, dovendo tale servizio necessariamente comprendere : a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 Kg; b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 Kg; c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati; 3) debba essere definito "fornitore del servizio universale" il "fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identità è stata notificata alla Commissione" (art. 1, comma 2, lett. o); 4) il servizio universale sia affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 58 del 2011 di attuazione della direttiva 2008/6/CE (art. 23, comma 2); 5) l'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale sia soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del ministero dello sviluppo economico (art. 5); 6) siano affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, per esigenze di ordine pubblico: a) i servizi inerenti "le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni"; b) i servizi "inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" (art. 4, comma 1, nel testo in vigore dal 30/04/2011).
Si è così realizzata la "liberalizzazione" del servizio postale nel senso della sua apertura al mercato peraltro temperata, come appena visto, dall'affidamento in via transitoria, per quindici anni a decorrere dal 30/04/2011, quale data di entrata in vigore del d. lgs. n. 58 del 2011, a "Poste Italiane S.p.a." del servizio universale e, ulteriormente, proprio in ragione di tale veste, dell'affidamento in via esclusiva alla stessa "Poste Italiane S.p.a.", in particolare, per quanto qui rilevante, del servizio relativo a "le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni". Va in particolare, quanto a quest'ultimo punto, precisato che, mentre originariamente l'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 prevedeva, al comma 5, che fossero riservati al fornitore del servizio universale, "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie", dal 30/04/2011, per effetto appunto delle modifiche apportate dall'art. 4 del d. lgs. n. 58 del 2011, la riserva è stata circoscritta alle notificazioni di atti connesse con le notificazioni di atti giudiziari.
3.2. Ritiene allora questa Corte che, al quadro normativo appena esposto, debba conseguire come, nel caso di specie, quando già era in vigore l'art. 4 del d. lgs. n. 261 del 1999 nell'attuale testo, l'appellante ben potesse ritualmente ricorrere al servizio di raccomandata della Postal Service S.a.s., regolarmente autorizzata ad operare con licenza individuale 684/09 come evincibile dalla busta relativa alla raccomandata in atti (vedi per una diversa soluzione fondata, però, sul fatto che,a differenza della fattispecie qui in esame, nel caso colà trattato doveva farsi applicazione, con riferimento peraltro a vere e proprie notificazioni, del testo dell'art. 4 anteriore a quello in vigore dal 30/04/2011, Cass. civ. sez. n.2262 del 2013; Cass. civ., sez. 1, n. 20440 del 2006).
Deve infatti ritenersi che tra ì servizi ancora oggi riservati in via esclusiva a Poste Italiane, secondo quanto previsto dal già più volte menzionato art.4 del d. lgs. n. 261 del 1999, non possa rientrare il servizio di spedizione con raccomandata dell'atto di impugnazione di cui all'art. 583 c.p.p.; invero, premesso che il principio del favor impugnationis comporta che le ipotesi di riserva esclusiva in oggetto debbano essere tassativamente interpretate con esclusione di ogni possibile estensione in via anche solo analogica, va rilevato come la spedizione di cui all'art. 583 c.p.p. sia atto concettualmente diverso da quello della "notificazione a mezzo posta di atti giudiziari", risolvendosi, appunto, in una "spedizione" sia pure a mezzo posta volta a far pervenire non ad una controparte, bensì all'ufficio giudiziario (nella specie il giudice a quo) l'atto di gravame. Una conferma di ciò, del resto, la si può trarre dal fatto che la "notificazione della impugnazione", disciplinata dal successivo art. 584 c.p.p., riguarda unicamente il caso in cui l'atto di impugnazione, una volta pervenuto presso il giudice della sentenza impugnata, viene, appunto, notificato alle parti private senza ritardo, da ciò derivando come la distinzione tra "spedizione" della impugnazione e "notificazione" della impugnazione sia ben presente anche allo stesso legislatore.
4. In conclusione, essendo stato l'atto di appello ritualmente spedito nei termini di impugnazione previsti dalla legge, deve ritenersi erronea la sentenza della Corte d'Appello di Salerno di inammissibilità dell'appello stesso, sentenza che va, conseguentemente, annullata con rinvio alla stessa Corte d'Appello di Salerno per la trattazione del gravame. Infatti all'annullamento, da parte della Cassazione, del provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione, ancorché emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, trattandosi di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede, in caso di sua invalidità, l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione stessa (Sez. 5, n. 5166 del 17/03/1992, Cannaò e altro, Rv. 190077).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno.
25-01-2014 12:43
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