Imputato di furto aggravato avrebbe colpito un Brigadiere dei Carabinieri che lo avrebbe inseguito e bloccato. Per la Cassazione il processo relativo alle lesioni va rifatto per insormontabili incongrue motivazionali..
Cassazione penale sez. V
Data:
03/12/2013 ( ud. 03/12/2013 , dep.27/12/2013 )
Numero:
51787
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente -
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere -
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere -
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere -
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.V. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1525/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
21/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte di cassazione dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/06/2012, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara in data 15/04/2011 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato colpevole S.V. dei reati di furto aggravato in danno di C.M. (capo 1), furto aggravato in danno di Sa.Pa. (capo 2), così modificata l'originaria imputazione di ricettazione, resistenza a un pubblico ufficiale (capo 3), lesione personale aggravata in danno del Brigadiere dei Carabinieri P. (capo 4). Pronunciandosi sull'appello che aveva investito il capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna per il delitto di lesione personale, la Corte di appello di Bologna ha rilevato che, come risultava dagli atti, l'imputato, bloccato quasi in flagranza di furto, si era divincolato, riuscendo a liberarsi, e inseguito ed afferrato dal Brigadiere P., lo aveva trascinato a terra, sicchè correttamente il giudice di primo grado aveva individuato la cause delle lesioni patite dal carabiniere.
2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione il difensore di S.V., articolando due motivi di doglianza di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata non ha preso in considerazione le argomentazioni svolte dall'appellante circa la possibile diversa configurazione dell'elemento psicologico individuato in riferimento al delitto di cui all'art. 582 cod. pen.; anche il rinvio alla motivazione del giudice di primo grado non spiega l'esistenza del dolo e trascura le argomentazioni dell'appellante.
2.2. Erronea applicazione della legge penale. La semplice connessione tra causa ed effetto operata dalla sentenza impugnata non è idonea ad escludere la possibile diversa configurazione dell'elemento psicologico del reato di lesione personale, mancando una dimostrata sussistenza del dolo ed evincendosi, invece, la chiara realizzazione di una condotta colposa da parte dell'imputato, coinvolto in una caduta insieme con la persona offesa. Le cattive condizioni fisiche dell'imputato rendono inverosimile che lo stesso si sia determinato volontariamente allo scontro con il Brigadiere P.. Il fatto di reato ascritto all'imputato andava qualificato a norma dell'art. 590 cod. pen..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima, tra l'altro, non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516).
La motivazione della sentenza impugnata non risponde a questi requisiti.
La Corte di appello, cui era stata devoluta dall'atto di appello la questione della ravvisabilità nel caso di specie del dolo, anche nella forma del dolo eventuale, ha messo in luce che l'imputato, dopo essere riuscito a divincolarsi una prima volta dal carabinieri che lo avevano bloccato in quasi flagranza di furto, inseguito e afferrato dal Brigadiere P. "lo trascinava a terra". Per altro verso, tuttavia, la sentenza impugnata rileva che il giudice di primo grado ha "esattamente individuato nel tentativo di fuga" la causa delle lesioni patite dalla persona offesa, che aveva nuovamente bloccato l'imputato: tale indicazione della Corte di appello di Bologna è in linea con la ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, che ha messo in luce come l'azione del Brigadiere P., successiva alla fuga di S. dopo che lo stesso era stato bloccato la prima volta, abbia provocato le lesioni al militare.
Le due diverse parti della sentenza impugnata rivelano una contraddizione interna della motivazione, posto che la prima riconduce l'evento lesivo all'azione dell'imputato che trascinava a terra la persona offesa, mentre la seconda è compatibile con uno qualificazione del fatto in termini di non volontarietà.
Questa Corte ha avuto modo di rimarcare la centralità rivestita, nell'accertamento dell'elemento psicologico del reato, dalle modalità dell'azione e dalla materialità della condotta dell'agente, in quanto elementi di innegabile ed obiettiva consistenza probatoria (Sez. 1, n. 4958 del 15/01/1986 - dep. 05/06/1986, Marazza, Rv. 172983). Sotto questo profilo, la carente descrizione del fatto fa sì che le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi d'appello e dotate del requisito della decisività, il che denota la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009 - dep. 16/09/2009, Greco, Rv. 244763).
Il rilievo circa la carente descrizione del fatto e la conseguente sussistenza del denunciato vizio di motivazione impone di considerare assorbito il secondo motivo di ricorso.
PQM
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2013
19-01-2014 13:36
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