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Sentenza

Il Tribunale di Nicosia condanna un uomo per ingiuria aggravata, per aver detto alla suocera di essere una vipera. La Cassazione annulla.
Il Tribunale di Nicosia condanna un uomo per ingiuria aggravata, per aver detto alla suocera di essere una vipera. La Cassazione annulla.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 novembre 2013 – 3 febbraio 2014, n. 5227
Presidente Marasca – Relatore De Marzo

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 02/10/2012 il Tribunale di Nicosia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, D.M. , avendolo ritenuto responsabile del reato di ingiuria aggravata, per avere pronunciato, nei confronti di N.S. e alla presenza di più persone, la seguente espressione: "è scesa mia suocera come una vipera, come una vipera, come una vipera".
2. Nell'interesse del D. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 594, commi primo e secondo, cod. pen., sottolineando: a) l'assenza di offensività dell'espressione, pronunciata all'esito di un'aspra discussione, in un contesto litigioso ed ostile e, comunque, non indirizzata all'interessata, ma agli agenti intervenuti e al fine di descrivere la scena.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 594, commi primo e secondo, e 599 cod. pen., criticando la valutazione di inattendibilità del teste D.P. , il quale aveva riferito di un'espressione ingiuriosa ("bastardo") rivolta dalla N. all'imputato.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 594, commi primo e secondo, cod. pen., con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso, avente carattere assorbente, è fondato. Occorre premettere che l'espressione sopra indicata è stata pronunciata dal ricorrente in un contesto di rapporti tesi (la sentenza di primo grado fa riferimento ad "un'acredine personale, a causa di fatti pregressi, che hanno portato a questioni giudiziarie"), legati ad un quadro di conflittualità derivante dalla crisi del rapporto del D. con la figlia della parte civile.
A ciò deve aggiungersi che la frase non è stata indirizzata alla N. , ma è stata utilizzata dal ricorrente per descrivere agli agenti intervenuti l'azione della donna, "scesa come una vipera".
Ora se è vero che il reato di ingiuria si perfeziona per il sol fatto che l'offesa al decoro o all'onore della persona avvenga alla sua presenza, è altrettanto vero che non integrano la condotta di ingiuria le espressioni verbali che si risolvano in dichiarazioni di insofferenza rispetto all'azione del soggetto nei cui confronti sono dirette e sono prive di contenuto offensivo nei riguardi dell'altrui onore o decoro, persino se formulate con terminologia scomposta ed ineducata (Sez. 5, n. 19223 del 14/12/2012 - dep. 03/05/2013, Fracasso, Rv. 256240).
In definitiva, la valenza offensiva di una determinata espressione, deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata (Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, Rv. 250941), tenendo conto, tra l'altro, dello standard di sensibilità sociale del tempo (Sez. 5, n. 10420 del 15/11/2007 - dep. 06/03/2008, Riccardi, Rv. 239109).
Da tali premesse, discende che la frase sopra riportata, pronunciata all'esito di un contrasto che aveva determinato l'intervento delle Forze dell'Ordine e per descrivere, nella concitazione del momento, le modalità dell'azione della N. , non si connota in termini di offensività idonei a giustificare l'attivazione della tutela penale.
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto - reato contestato non sussiste.
2. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, ritiene il Collegio che l'esito dei giudizi di merito giustifichi, ai sensi dell'art. 542, comma 1, cod. proc. pen., la compensazione totale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Dichiara compensate tra le parti le spese.
Avv. Antonino Sugamele

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