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Sentenza

Il padre soffoca per ingestione di cibo. Il figlio usa un compressore per insufflare aria nelle vie respiratorie del genitore cagionandone la morte per scoppio dello stomaco. Assolto.
Il padre soffoca per ingestione di cibo. Il figlio usa un compressore per insufflare aria nelle vie respiratorie del genitore cagionandone la morte per scoppio dello stomaco. Assolto.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 2 ottobre – 19 dicembre 2014, n. 53070
Presidente Foti – Relatore Esposito

Ritenuto in fatto

Il GUP del Tribunale di Benevento dichiarava non luogo a procedere nei confronti di R.P.E., imputato del reato di omicidio colposo. Al predetto era attribuito di aver cagionato il decesso del padre R.M. per shock emorragico determinato dallo scoppio dello stomaco a seguito di insufflazione di aria da un compressore, praticata al fine di salvare il padre dal soffocamento per ingestione di cibo ed effettuata dopo tentativi di manovre respiratorie manuali e respirazione bocca a bocca. Il giudicante riteneva configurabile lo stato di necessità, sulla scorta del rilievo che il R. non poteva essere chiamato a rispondere solo per non aver ritenuto di assistere inerte alla morte per asfissia del padre.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.
Deduce insufficienza della motivazione, osservando che era da dimostrare che il padre dell'indagato fosse morto per asfissia e non per la rottura dello stomaco e che l'indagato, che pur conosceva le caratteristiche dei compressore, ancorché agisse per la necessità di salvare il padre, aveva ecceduto nell'utilizzo di un mezzo inadeguato e pericoloso, tanto che era configurabile un eccesso colposo nella scriminante. Osserva che non poteva escludersi un'evoluzione in sede dibattimentale tale da superare la ritenuta non colpevolezza dell'indagato.

Considerato in diritto

L'impugnazione va rigettata.
Ed invero il ricorso si fonda sull'asserita conoscenza dello strumento che si assume causa del decesso, i cui effetti si afferma fossero conosciuti dal R., che in precedenza lo aveva utilizzato per le pulizie domestiche. Non sono però indicati gli elementi offerti dall'istruttoria su cui tale assunto si fonderebbe, talché non è dato apprezzare la prospettata prevedibile possibilità che il dibattimento conduca a soluzione differente da quella di assoluzione. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Avv. Antonino Sugamele

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