Il Gip del Tribunale di Trapani archivia un'ipotesi di reato ascrivibile all'art. 734 cp senza che la Procura ne avesse chiesto l'archiviazione. E' atto abnorme. La Cassazione annulla.
Cassazione penale sez. III
Data:
02/10/2013 ( ud. 02/10/2013 , dep.14/11/2013 )
Numero:
45664
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente -
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere -
Dott. GRILLO Renato - Consigliere -
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI;
nei confronti di:
R.P. N. IL (OMISSIS);
G.V. N. IL (OMISSIS);
A.A. N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 980/2012 GIP TRIBUNALE di TRAPANI, del
13/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO;
lette le conclusioni del PG Dott. Cesqui Elisabetta, nel senso
dell'annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione
impugnato, limitatamente al reato di cui all'art. 734 c.p. e del
rigetto nel resto del ricorso del Pubblico Ministero.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. - Con decreto del 6 aprile 2012, il Gip del Tribunale di Trapani ha disposto l'archiviazione del procedimento in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 734 c.p. e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
Con ordinanza del 9 ottobre 2012, emessa nell'ambito del medesimo procedimento, lo stesso giudice ha respinto la richiesta di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 734 c.p., sul rilievo che per lo stesso fatto è già stata disposta l'archiviazione.
2. - Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, il quale rileva l'erroneità del primo provvedimento, perchè con esso si è disposta l'archiviazione del procedimento anche in relazione all'imputazione di cui all'art. 734 c.p., per la quale non era stata richiesta archiviazione, come risultava sia dall'intestazione dell'istanza, sia dalla motivazione della stessa. Rileva, altresì, l'abnormità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di decreto penale di condanna, perchè con essa si sarebbe creata una stasi irreversibile del procedimento.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato, quanto al decreto di archiviazione, in relazione al reato di cui all'art. 734 c.p.; e invece inammissibile quanto all'ordinanza di rigetto della richiesta di decreto penale di condanna.
3.1. - Non vi è dubbio che il provvedimento di archiviazione non sia ordinariamente impugnabile. Il codice di rito prevede, infatti, l'impugnabilità della sola ordinanza di archiviazione, nei rigorosi limiti fissati dall'art. 409 c.p.p., comma 6, il quale, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall'art. 127 c.p.p., comma 5, legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l'intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al Tribunale, (ex multis, sez. un., 9 giugno 1995, n. 24, rv. 201381;
sez. 1, 03 febbraio 2010, n. 9440, rv. 246779; sez. 2, 27 settembre 2012, n. 39153, rv. 252982).
Nondimeno, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è ammesso ricorso per cassazione contro gli atti abnormi. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo penale e l'impossibilità di proseguirlo (ex plurimis, sez. 6, 20 gennaio 2011, n. 7912; sez. un., 26 marzo 2009, n. 25957, Rv. 243590; sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307; sez. un., 24 novembre 1999, n. 26/2000).
Venendo al caso in esame, non vi è dubbio che la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero escludesse espressamente il reato di cui all'art. 734 c.p.. Ciò si desume dall'intestazione e dalla motivazione, le quali chiariscono che la richiesta si riferisce solo al diverso reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. A fronte di una tale richiesta, il Gip ha erroneamente disposto l'archiviazione anche per il reato di cui all'art. 734 c.p.. Si è così determinata una stasi processuale che non potrà essere colmata attraverso la richiesta di riapertura delle indagini, ai sensi dell'art. 414 c.p.p.. Tale rimedio non ha, infatti, natura generale, perchè la sua applicazione è espressamente subordinata all'esigenza - che non ricorre nel caso di specie - di procedere a nuove investigazioni.
3.2. - A diverse conclusioni deve giungersi quanto all'impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna. Tale provvedimento non risulta infatti abnorme, perchè la mancata emissione del decreto penale di condanna non genera uno stallo irreversibile del procedimento, in quanto non esclude che il pubblico ministero possa esercitare l'azione penale nelle forme ordinarie. Deve escludersi, dunque, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 1, l'impugnabilità dell'ordinanza in questione, perchè essa non risulta affetta da abnormità.
4. - Da quanto precede consegue che il decreto di archiviazione impugnato deve essere annullato senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 734 c.p..
Il ricorso del pubblico ministero deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
PQM
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente al reato di cui all'art. 734 c.p..
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2013
01-01-2014 23:33
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