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Sentenza

Fare una gara di velocità, non autorizzata, con veicoli a motore è reato anche se tra i partecipanti manca una accordo organizzativo.
Fare una gara di velocità, non autorizzata, con veicoli a motore è reato anche se tra i partecipanti manca una accordo organizzativo.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 marzo – 28 aprile 2014, n. 17811
Presidente Zecca – Relatore Serrao

Ritenuto in fatto

1. Il 5/11/2013 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 22/11/2010 dal Tribunale di Milano, ha applicato nei confronti dell'appellante il beneficio della non menzione della condanna, confermando nel resto la condanna a mesi 4 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, con pena sospesa e sospensione della patente di guida per anni 1, pronunciata nei confronti di P.A. , imputato del reato di cui all'art.9 ter, comma 1, d.P.R. 30 aprile 1992, n.285 perché, in concorso con altro imputato per il quale si è proceduto separatamente, a bordo delle rispettive auto, alle ore 4:45 circa del 7/10/2006, organizzava o comunque partecipava ad una gara di velocità non autorizzata.
2. Ricorre per cassazione P.A. , con atto sottoscritto dal difensore, censurando la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi:
a) erronea applicazione degli artt. 9 ter e 141, commi 5 e 9, cod. strada, per aver omesso la Corte territoriale adeguata motivazione in ordine alla sussumibilità del fatto nell'illecito amministrativo previsto dall'art. 141, commi 5 e 9, cod. strada. Il ricorrente sostiene che, essendo l'ipotesi di reato prevista dall'art. 9 ter cod. strada ipotesi speciale rispetto all'illecito amministrativo previsto in via generale dall'art. 141, commi 5 e 9, cod. strada, i giudici di merito avrebbero dovuto spiegare il criterio utilizzato per ritenere integrata nel caso concreto la condotta tipica dell'illecito penale. La condotta posta in essere dal ricorrente, si assume, non era caratterizzata da alcun contesto organizzato, posto che il giudice si è limitato a qualificarla come "competizione";
b) omessa motivazione in ordine ad alcune circostanze contraddittorie emerse nel corso dell'esame dibattimentale, avendo la Corte territoriale travisato la censura mossa nell'atto di appello, in base alla quale la contraddizione delle dichiarazioni rese dagli agenti di polizia giudiziaria rendeva inattendibile la ricostruzione della dinamica della vicenda, ritenendo che tali deposizioni fossero concordi e non contraddittorie anziché valutarne l'attendibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. La Corte territoriale, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto che la responsabilità dell'imputato emergesse dalle dichiarazioni degli agenti di polizia giudiziaria, i quali avevano riferito di aver visto due autovetture, una delle quali condotta dell'imputato, ripartire a forte, velocità dalla fermata al semaforo, sorpassandosi ripetutamente ed impegnando numerosi incroci a velocità sostenuta. La descrizione dei fatti, secondo i giudici di merito, era qualificabile senza dubbio in termini di competizione fra i due conducenti e la credibilità degli agenti non era stata messa in dubbio dalla deposizione dell'amico dell'imputato, che viaggiava a bordo della medesima autovettura e che aveva confermato che nell'altra auto viaggiavano alcuni amici del P. , il quale aveva tentato di sottrarsi agli agenti innestando la retromarcia ed imboccando la via contromano. La sentenza impugnata ha spiegato, con coerente motivazione, sulla base di quali elementi la percezione degli agenti fosse attendibile.
2. Va ricordato che, secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 9 ter cod. strada (divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore) è sufficiente il solo fatto di porre in essere la condotta relativa alla fattispecie vietata, senza necessità di un previo accordo organizzativo tra i due partecipanti (Sez.4, n.31294 del 18/04/2013, Nenciolini, Rv.255990; Sez.4, n. 15697 del 18/12/2012, dep. 4/04/2013, Siro, Rv.255499; Sez.4, n.37859 del 3/07/2007, Ranni, Rv. 237781).
2.1. In punto di diritto e in via generale, poi, occorre considerare che l'illecito delittuoso può connotarsi per la coesistenza della coscienza dell'azione, per cui l'agente si rappresenta effettivamente il concreto esito offensivo, conoscendo la situazione di fatto dalla quale deriva il rischio che tale esito si verifichi, e della volontà dell'azione, intesa genericamente come decisione personale di possibile violazione del bene giuridico.
2.2. Il terreno della circolazione stradale, costellato dalla compresenza di illeciti amministrativi ed illeciti penali, sia delitti che contravvenzioni, si caratterizza per l'accentuata riduzione del rimprovero colposo, fino a degradare nel penalmente lecito. Si tratta di un settore tradizionalmente inquadrato nel concetto di “rischio consentito”, in cui l'illecito penale si presenta, per lo più, per la configurazione dell'elemento soggettivo come colpa con previsione; l'agente, in altre parole, confida nella non verificazione dell'evento, che può genericamente individuarsi nella messa in pericolo dell'incolumità pubblica, ponendo in essere una condotta avventata ancorché assistita da un minimo fondamento di razionalità.
2.3. Tuttavia, le figure della cosiddetta sfida automobilistica appaiono caratterizzarsi per una certa ambiguità sotto il profilo dell'elemento soggettivo; si può ritenere, infatti, che le ipotesi di reato disciplinate dagli artt. 9 bis e 9 ter cod. strada descrivano altrettante situazioni in cui il pericolo per il bene giuridico è così intenso da non potersi escludere, quale elemento soggettivo tipico delle relative fattispecie, almeno il dolo indiretto.
2.4. Le norme incriminatrici di cui si tratta sono collocate nel Titolo I del cod.strada, ossia nell'ambito dei principi generali. L'art.9 regola, in generale, i presupposti legittimanti qualsivoglia competizione sportiva su strada, si tratti di gare con veicoli, animali o di gare atletiche, nell'ottica di subordinare al controllo dell'autorità amministrativa il bilanciamento tra la sicurezza di tutti gli utenti della strada e l'interesse all'utilizzo della strada per fini agonistici. Nell'ambito di questa stessa disposizione, i commi 8 e 9 sanzionano come illecito amministrativo l'organizzazione di una competizione sportiva senza autorizzazione o la violazione degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni imposti proprio al fine di consentire che la competizione si svolga in condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada. La clausola di riserva contenuta nel comma 8 (fuori dei casi previsti dal comma 8-bis), deve intendersi riferita, a seguito dell'abrogazione del comma 8-bis ad opera della legge di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, che lo aveva introdotto (L. 1 agosto 2003, n.214) e che non ha contestualmente corretto il richiamo, all'art. 9 bis cod. strada, che sanziona penalmente chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore, ovvero vi prende parte, senza esserne autorizzato, prevedendo un aggravamento di pena nel caso di morte o lesioni come conseguenza della competizione ovvero nel caso in cui la competizione sia organizzata a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipino minori di anni diciotto. La condotta che, non essendo sussumibile nelle fattispecie astratte previste dall'art.9 bis, si concreti nel gareggiare in velocità con veicoli a motore, costituisce illecito penalmente rilevante ed è punita con una sanzione meno grave. La violazione del divieto di gareggiare in velocità è, altresì, sanzionata come illecito amministrativo dall'art. 141, comma 9, cod. strada.
2.5. Così delineato il quadro normativo di riferimento, per risolvere la questione posta dal ricorrente, che lamenta l'erronea sussunzione della sua condotta nell'ambito di operatività dell'art.9 ter cod. strada anziché in quello dell'art. 141, comma 9, cod. strada, è necessario in primo luogo stabilire se i due illeciti possano concorrere. Analogamente a quanto previsto dall'art.9, comma 8 (fuori dei casi...), che consente l'irrogazione della sanzione amministrativa a chi organizzi competizioni sportive su strada non autorizzate purché la condotta non concreti violazione dell'art. 9 bis, il tenore letterale dell'art. 141, comma 9 (salvo quanto previsto...), consente di escludere il concorso tra l'illecito amministrativo ivi sanzionato e l'illecito penale contemplato dall'art. 9 ter, nel caso in cui la gara si svolga tra veicoli a motore.
2.6. In quest'ultima ipotesi, la condotta, la cui pericolosità è desumibile in generale anche per l'illecito amministrativo dal fatto che chi gareggia in velocità utilizza la sede stradale in maniera impropria rispetto alla finalità di circolazione, è stata configurata dal legislatore come ipotesi delittuosa, non potendosi escludere che tale condotta sia assistita, oltre che dalla consapevolezza dell'agente di porsi in una situazione pericolosa per la sicurezza stradale, anche dalla volontà di assumere tale rischio.
2.7. Va, poi, ricordato che il concorso tra fattispecie penali e violazioni amministrative è disciplinato dal principio di specialità, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che in caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all'altra all'esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 21/01/2011, PG in proc. Di Lorenzo, Rv. 248722; Corte Cost. n.97 del 3 aprile 1987; Corte Cost. n.287 del 4 novembre 2011). La fattispecie astratta della gara in velocità tra veicoli a motore contiene, rispetto all'identica fattispecie di illecito amministrativo, l'elemento specializzante dell'utilizzo di un veicolo a motore, che pone l'art. 9 ter in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto all'ari:. 141, comma 9, cod. strada, imponendo conseguentemente l'applicazione della sola sanzione penale, qualora la gara in velocità si svolga tra conducenti di veicoli a motore.
2.8. La Corte territoriale non si è, peraltro, limitata a confermare la pronuncia di primo grado, ma si è soffermata a descrivere la condotta di guida dell'imputato, concretata non solo dall'eccesso di velocità ma dall'aver affiancato ripetutamente ed aver sorpassato l'altra autovettura, condotta da un amico, così evidenziando la sussistenza degli elementi costitutivi dell'ipotesi delittuosa contestata e, in particolare, la condotta del conducente di un veicolo a motore, entrato in competizione con altro conducente, e la consapevole comunanza di scopo agonistico, ancorché non inquadrabile in un contesto organizzativo.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
3.1. Deve rilevarsi, in particolare, che le doglianze difensive qui proposte fanno generico riferimento al contenuto della decisione impugnata e costituiscono, nella sostanza, eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata ovvero a travisamento della prova, ma risultano dirette a censurare le valutazioni operate dal giudice di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 31064 del 02/07/2002, P.O. in proc. Min. Tesoro, Rv. 222217; Sez. 1, n. 10527 del 12/07/2000, Cucinotta, Rv. 217048; Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n.930 del 13/12/1995 (dep. 29/01/1996), Clarke, Rv.203428).
3.2. Le censure mosse dal ricorrente si scontrano, peraltro, con il dato testuale della sentenza impugnata che, alle pagg. 2 e 3, ha espressamente argomentato in merito all'attendibilità della testimonianza degli agenti di polizia giudiziaria.
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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