False iscrizioni nelle liste elettorali:ogni elettore ha la possibilità di promuovere l’azione penale e di costituirsi parte civile, in quanto persona offesa, danneggiata dal fatto di reato lesivo dell’interesse del corretto svolgimento delle elezioni.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1° aprile – 7 luglio 2014, n. 29608
Presidente Lombardi – Relatore Bevere
Fatto e diritto
Il Gip del tribunale di Tivoli,con decreto 27.5.2013, previa dichiarazione di inammissibilità dell'atto di opposizione di G.D. , iscritto nelle liste elettorali del comune di (omissis) , ha disposto l'archiviazione del procedimento iniziato a seguito di denuncia a carico di T.F. , presentata in ordine al reato ex artt. 90 DPR 570/1960 e 495 c.p..
Secondo il giudice, la notizia di reato contenuta nella denuncia di alcuni cittadini di (omissis) riguarda l'ipotesi di falsità della dichiarazione di residenza in quel comune effettuata da alcuni cittadini di fatto abitanti altrove, della loro iscrizione nella liste elettorali e della conseguente ipotesi dell'alterazione del risultato delle elezioni comunali. Il Gip ha comunque rilevato l'inammissibilità dell'opposizione in quanto al G. non compete la qualità di persona offesa, "non vantando un interesse alla genuinità degli atti in parola specifico e differenziato rispetto alla generalità dei consociati". Nel merito ha ritenuto che gli argomenti e i rilievi contenuti nella denuncia "non travalicano la soglia del pur talvolta qualificato sospetto, circa la strumentalità delle dichiarazioni di residenza, la cui verifica risulta, attesa l'inevitabile elasticità della situazione di fatto che sottende tale nozione, oggi sostanzialmente non esperibile con il tasso di affidabilità e sicurezza indispensabili per il valido sostegno dibattimentale dell'accusa".
Nell'interesse di G.D. e P.L. , entrambi autori della denunzia nei confronti del T. , è stato presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento all'art. 90 DPR 16.5.1960 N. 570, modificato con L. 2.3.2004 n. 61,in relazione al mancato riconoscimento della qualità di persona offesa e di titolare di un interesse alla genuinità degli atti di dichiarazione di residenza e di iscrizione nelle liste elettorali del comune. Tale valutazione contrasta con Parti00 del citato DPR 570/1960 che riconosce a qualunque elettore il potere di promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati in quel testo normativo. Va tenuto conto che l'art. 74 c.p.p. riconosce il diritto di costituzione di parte civile alla persona offesa, quale danneggiato dal fatto reato e che nel caso di specie a ciascun elettore e anche a ciascun cittadino è riconosciuto l'interesse alla correttezza dello svolgimento delle elezioni e la legittimazione a denunciare eventuali comportamenti ritenuti fraudolenti. Nel caso di specie, vanno particolarmente riconosciuti al G. la titolarità di questo interesse e la legittimazione a denunciarne la lesione in quanto è stato candidato nella lista antagonista a quella del T. . Questi ha battuto, nella competizione per l'elezione del sindaco, per soli tre voti la P.L. . Poiché è risultato che nei due anni precedenti le elezioni, svoltesi il (omissis) , vi è stato il trasferimento nel comune di (omissis) di sessanta persone, è evidente l'interesse dei ricorrenti al prosieguo di accertamenti diretti alla verifica dell'ipotesi che l'iscrizione nelle liste elettorali di tanti nuovi elettori sia avvenuta al solo scopo di esercitare il suffragio in favore della lista facente capo all'indagato e quindi di alterare l'esito delle elezioni;
2. violazione di legge in riferimento agli artt. 408, 409,410 c.p.p.: il Gip, estromessa la persona offesa dal contraddittorio, ha pronunciato de plano l'archiviazione senza pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle ragioni poste a base dell'opposizione, determinando così una violazione del diritto di difesa della persona offesa.
Il ricorso merita accoglimento in relazione al preliminare riconoscimento della qualità di persona offesa al G.D. , autore della denuncia ex art. 100 DPR 570/1960 e alla doverosa verifica ed alla adeguata esposizione dei motivi dell'irrilevanza o della non pertinenza degli atti di investigazione richiesti dal G. , in ordine al reato denunciato.
L'art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960, nel riconoscere ad ogni elettore la possibilità di promuovere l'azione penale per i reati in materia di elezioni comunali e di costituirsi parte civile, subordina tale possibilità ad un solo limite di carattere temporale: l'azione penale "popolare" deve essere esercitata entro due anni - salvo interruzioni - dal dies a quo indicato dal legislatore, decorrente dalla data dell'ultimo verbale elettorale (Sez. 3 n. 17630 del 23.3.05 rv 231614).
La denuncia tempestiva del G. riguarda la richiesta di accertamento di uno dei reati previsti e puniti dall'art. 90 del medesimo testo normativo. Ratio della norma è evidentemente quella di garantire nelle competizioni elettorali la regolarità, nel senso della corrispondenza tra libera scelta politica e segno nella scheda elettorale, prevenendo e reprimendo qualsiasi condotta - di natura violenta o truffaldina - che possa alterare il libero meccanismo della scelta democratica dei rappresentati dei cittadini. A tale scopo, il legislatore prende in considerazione le condotte contra legem, connotate da minaccia o da violenza (comma primo), ovvero da immutatio veri, incidenti sulla documentazione elettorale (comma secondo).
Indubbiamente, la falsità elettorale è una species del più vasto genus della falsità documentale,pacificamente di natura plurioffensiva, che,in questo caso incide sul valore probatorio/certificatorio (in senso ampio) di qualsiasi documento, da ritenere,seguendo la nozione espressa dalla sentenza 394/2006 della Corte costituzionale, bene strumentale intermedio", funzionale a garantire che le elezioni degli organi rappresentativi di parti del territorio abbiano come vittoriosi protagonisti determinati componenti della popolazione, intesa come l'insieme degli abitanti. Ed è proprio a tale strumento (bene strumentale) che l'ordinamento - in astratto - intende assicurare tutela penale. Sul piano procedurale, in tema di reati elettorali, l'art. 100, consentendo a qualsiasi elettore di costituirsi parte civile, non esclude che l'azione, mediante la denuncia e la costituzione di parte civile, possa essere esercitata ad opera di soggetti che, senza essere elettori (ovvero agendo non in tale qualità), assumano di essere stati danneggiati, appunto, da un reato elettorale. Il predetto articolo 100, invero, non si pone in deroga, ma in aggiunta alla disciplina del codice di rito penale, che all'art. 74 generalmente riconosce la legittimazione all'azione civile al titolare dell'interesse che sia stato violato dal fatto reato.
In questo quadro normativo e in questa ratio della tutela penale è del tutto non condivisibile l'interpretazione di carattere derogatorio, effettuata dal Gip di Tivoli in chiave restrittiva della legittimazione del cittadino-elettore G. a promuovere un accertamento diretto a verificare la corrispondenza alla reale situazione abitativa e lavorativa della documentazione contenente gli esiti delle pratiche di cambio di residenza, segnalati dal G. e quindi a verificare la regolarità formale e sostanziale della composizione delle liste elettorali del comune in cui egli intende esercitare i propri diritti di elettorato attivo e passivo. Questo accertamento è anche funzionale a garantire l'interesse diffuso alla realizzazione della democrazia rappresentativa negli enti territoriali, le cui assemblee devono essere composte da rappresentanti di cittadini se non autoctoni, quanto meno ivi abitanti. La tutela di questo interesse è incompatibile con organizzate trasmigrazioni apparenti Realizzate mediante false pratiche di cambio di residenza, di cittadini, il cui segno nella scheda elettorale non è esercizio del diritto politico previsto dalla Costituzione, ma è adempimento di un impegno assunto al di fuori delle regole della Repubblica italiana.
Non può essere quindi negato il diritto a che sia valutata la sua opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal P.M. e la sua richiesta di prosecuzione delle indagini, nel rispetto dell'art. 410 c.p.p., in relazione alle disposizioni ex artt. 100 e 90 D.P.R. 570/1960, 495 c.p..
Nel corso della pratica sul mutamento di residenza l'ufficiale d'anagrafe deve ordinare gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche(art. 4 legge 24.12.1954 n. 1228). Ne consegue che gli interessati hanno un obbligo di veridicità nelle proprie dichiarazioni anagrafiche e che integra gli estremi del reato previsto dall'art. 495 cod. pen.. ogni falsa dichiarazione relativa all'effettivo luogo di residenza, (sez. 5, Sentenza n. 11885 del 05/10/1998, rv. 211924).
Secondo un condivisibile orientamento interpretativo integra questo reato chi fornisca false indicazioni sulla propria residenza, considerato che per qualità personali deve intendersi, non solo lo stato e l'identità del soggetto, ma anche le altre indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, ad individuarla ed identificarla, tra le quali rientrano residenza o domicilio (sez. 5, Sentenza n. 1789 dell'08/11/2011, Rv. 251713).
Il decreto di archiviazione emesso "de plano" con l'errata esclusione della qualità di persona offesa da parte dell'opponente G.D. , senza quindi dare conto dei motivi dell'irrilevanza o della non pertinenza degli atti di investigazione richiesti, si sostanzia nella violazione del diritto al contraddittorio della persona offesa per la mancata adozione del rito camerale. Ne consegue che il provvedimento va annullato con rinvio al tribunale di Tivoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio al tribunale di Tivoli per l'ulteriore corso.
09-07-2014 00:25
Richiedi una Consulenza