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Sentenza

Due condomini scrivono e divulgano una lettera tra i condomini offendendo la reputazione dell’amministratore del condominio, argomentando che costui era un soggetto prevaricatore e incompetente, colluso con soggetti che avevano posto in essere condotte illecite. Condannati dal Giudice di Pace, la Cassazione annulla la condanna.
Due condomini scrivono e divulgano una lettera tra i condomini offendendo la reputazione dell’amministratore del condominio, argomentando che costui era un soggetto prevaricatore e incompetente, colluso con soggetti che avevano posto in essere condotte illecite. Condannati dal Giudice di Pace, la Cassazione annulla la condanna.
Corte di Cassazione, sez. IV Civile, sentenza 22 gennaio – 13 marzo 2014, n. 12209
Presidente Marasca – Relatore De Marchi Albengo

Ritenuto in fatto

1. C.A. e C.S. sono imputati del reato di cui all'articolo 595 del codice penale perché, in concorso tra loro, scrivendo e divulgando una lettera tra i condomini del villaggio "Sirio" di Porto Recanati, offendevano la reputazione di P.R., nella sua qualifica di amministratore condominiale.
2. Il giudice di pace di Recanati li ha ritenuti responsabili del reato ascritto e il tribunale, in funzione di giudice di appello, ha respinto l'impugnazione.
3. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati per i seguenti motivi:
4. con un ricorso congiunto eccepiscono mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza od erronea applicazione della legge penale in ordine alla configurabilità della scriminante del diritto di critica di cui all'articolo 51 del codice penale, sostenendo che la critica, quale espressione di un giudizio, non possa pretendersi rigorosamente obiettiva e che in ogni caso i fatti emersi sono risultati solo lievemente difformi da quanto affermato nella lettera asseritamente diffamatoria. In ogni caso, gli imputati non avrebbero realizzato un'aggressione gratuita alla sfera morale della persona offesa, ma solo una censura delle attività poste in essere quale amministratore.
5. Con un secondo ricorso, C.A. eccepisce lo stesso vizio già evidenziato nel ricorso comune.
6. Infine, con un terzo ricorso C.S. eccepisce nuovamente violazione degli articoli 595 e 51 del codice penale e lamenta che il giudice di secondo grado non abbia tenuto conto del fatto che egli si recava presso il condominio solo per poche settimane e quindi la sua conoscenza dei fatti poteva averlo condotto a ritenere che gli stessi si fossero svolti così come rappresentati nella lettera.
7. Con memoria depositata in cancelleria il 13 gennaio 2014, la parte civile ha insistito per la reiezione di tutti i ricorsi proposti dagli imputati, ritenendo la sentenza impugnata priva di vizi motivazionali e correttamente applicativa dei principi giurisprudenziali che delimitano il diritto di critica di cui all'articolo 51 cod. pen..

Considerato in diritto

1. I ricorsi meritano accoglimento, laddove evidenziano la sussistenza di un vizio motivazionale, nei termini seguenti.
2. Occorre preliminarmente considerare che la veridicità dei fatti costituisce una questione di merito che, ove adeguatamente argomentata, non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità (e nel caso in esame il tribunale ha ritenuto che vi fossero una pluralità di affermazioni non corrispondenti a verità, indicandole esplicitamente a pagina 11 della sentenza); tuttavia, non si deve dimenticare che la critica, quale espressione di un giudizio, non possa pretendersi rigorosamente obiettiva e che dunque i limiti del diritto in questione non possono ritenersi superati solo per l'esistenza di affermazioni parzialmente difformi dal vero, dovendosi, tra l'altro, valutare altresì la componente soggettiva, sia con riferimento alla difficoltà per gli imputati di reperire tutte le informazioni necessarie, sia per la frequentazione necessariamente saltuaria di un condominio che aveva ad oggetto case di vacanza.
3. Il tribunale ha ritenuto che il tenore della missiva inviata agli altri condomini apparisse tale da ledere l'onore della persona offesa, dipingendola quale soggetto prevaricatore e incompetente, colluso con soggetti che avevano posto in essere condotte illecite. Ed è forse questo il punto della motivazione che non risulta adeguatamente approfondito, non ponendo a confronto i due diritti in conflitto: quello all'onore della persona offesa e quello alla critica da parte dei condomini. E' noto, infatti, che in tema di diffamazione, per la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, è necessario che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità, in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e di mistificazione, fermo restando che l'onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009 - dep. 13/11/2009, Ruta, Rv. 245098). Nel caso di specie sono state individuate quattro affermazioni che non corrisponderebbero a verità, ma occorre considerare che per due di esse si tratta solo di una differenza quantitativa nell'importo di lavori condominiali (dati non semplici da ottenere), mentre per tutte le circostanze si tratta comunque e sempre di critica nei confronti dell'amministratore eseguita da soggetti che, in qualità di condomini, possono e debbono esercitare il controllo sull'operato dell'organo gestore. La diffamazione viene integrata principalmente quando la critica avviene al di fuori di qualsivoglia funzione di controllo o di denuncia nei confronti della persona offesa e si sostanzia in affermazioni aggressive e gratuite, ingiustificatamente offensive dell'onore della persona. Qualora le critiche, pur aspre, siano ricondotte nell'ambito della funzione esplicata, che viene contestata nel suo operato, più profondo deve essere il giudizio di bilanciamento sugli opposti diritti delle parti, il che si traduce in un più pregnante onere di motivazione, che nel caso di specie è stato solo in parte rispettato.
4. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con annullamento della sentenza e rinvio ai tribunale di Macerata affinchè approfondisca la motivazione in ordine al ritenuto superamento dei limiti del diritto di critica, tenendo conto di quanto sopra osservato.
5. Spese al definitivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Macerata per nuovo esame.
Avv. Antonino Sugamele

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