Dopo un sinistro stradale 2 uomini minacciano la donna che conduceva l’altro veicolo puntando al collo una pistola priva del tappo rosso e minacciandola di morte, se non avesse firmato un c.i.d. a loro favore.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 gennaio – 7 febbraio 2014, n. 5941
Presidente Cammino – Relatore Macchia
Osserva
Con sentenza del 17 ottobre 2012, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 1 marzo 2012 dal Tribunale della medesima città con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, M.M. era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 500 di multa e M.M. alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa quali imputati del delitto di tentata estorsione per avere, in concorso tra loro, con violenza consistita nel puntare al collo di C.A. una pistola priva del tappo rosso e successivamente cercare di colpirla con una spranga di ferro, nonché rivolgendole ripetute minacce anche di morte, tentato di costringere la predetta a firmare un c.i.d. per sinistro stradale a loro favorevole. La Corte disattendeva i rilievi dell'appellante, ricostruendo i fatti alla luce delle testimonianze e dei rilievi, e giungendo alla conclusione che gli imputati avessero volontariamente cagionato il sinistro stradale in relazione al quale avevano poi dato vita alle condotte descritte nel capo di imputazione, escludendo che il fatto - come richiesto dalla difesa degli imputati nei motivi di appello - potessero essere derubricato nel reato di cui all'art. 393 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce che i giudici dell'appello avrebbero errato nel procedere alla ricostruzione del sinistro, in quanto le deposizioni cui la sentenza fa riferimento si riferirebbero ad un momento successivo all'incidente mentre i rilievi attesterebbero solo il profilo statico del sinistro. Nulla dunque assevererebbe l'ipotesi che i due imputati avessero volontariamente cagionato l'incidente che, invece, nella loro prospettiva, era stato determinato dalla donna.. Ciò doveva dunque indurre i giudici del merito a riconoscere gli estremi per ritenere nella specie integrato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Si lamenta poi la mancata concessione delle attenuanti generiche in favorire di M.M.
Il ricorso è infondato. Può infatti parlarsi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone soltanto se il comportamento dell'agente si sia concretizzato nella realizzazione di una pretesa di diritto mediante la sostituzione della privata violenza agli effetti coattivi che scaturiscono, o che possono comunque scaturire, dal provvedimento giurisdizionale, conseguendo così direttamente, anche se con arbitrio, a causa dei mezzi impiegati, lo stesso effetto positivo che può scaturire da una posizione soggettiva qualificata, regolarmente azionata secundum ius. Il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. si traduce, infatti - come anche rivela la sua collocazione topografica nel quadro dei reati contro l'amministrazione della giustizia - nella indebita attribuzione a sé stesso, da parte del privato, di poteri e facoltà spettanti esclusivamente al giudice, e l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa effettivamente e giuridicamente in toto, con la conseguenza che il reato di cui all'art. 393 cod. pen. non può ritenersi configurabile quando si tratti di pretesa illegittima in tutto o in parte o sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice.
D'altra parte, è pure ricorrente l'insegnamento secondo il quale, per la sussistenza della fattispecie in questione, è necessario non solo che la pretesa arbitrariamente esercitata sia munita di specifica azione, ma anche che la condotta illegittima sia mantenuta nei limiti di quanto il soggetto avrebbe potuto ottenere per via giudiziaria, escludendosi, dunque, l'applicabilità dell'art. 393 cod. pen., ove il fatto trasmodi il fine, producendo effetti ulteriori rispetto alla coazione in quanto tale, che è l'elemento che accomuna la pretesa giudiziariamente realizzata e dunque "eseguibile", e la pretesa direttamente "soddisfatta" dal privato attraverso l'uso della violenza o della minaccia (sul punto, e tra le tante, v. Cass., Sez. VI, n. 32721 del 21 giugno 2010).
Ebbene, nel caso di specie, è del tutto evidente che nessuna azione giudiziaria poteva consentire agli imputati di ottenere, da parte della persona offesa, una sottoscrizione del c.i.d. o una sorta di riconoscimento del debito, non senza rilevare, d'altra parte, non solo che risulta processualmente accertata la diretta ed esclusiva responsabilità degli stessi imputati nella genesi del sinistro, addirittura volontariamente prodotto, ma anche un evidente eccesso di violenza, del tutto incongruo rispetto alla realizzazione della ipotetica pretesa, al punto da aver esposto a pericolo di danno la stessa persona della vittima del reato. Il che basta ad escludere la riconducibilità del fatto all'interno del circoscritto perimetro entro il quale può trovare applicazione la particolare figura della "ragion fattasi".
Palesemente inammissibile si rivela, poi, il motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di M.M., in quanto la motivazione offerta al riguardo dai giudici a quibus si rivela del tutto esente da censure rilevanti in questa sede, a fronte, per di più, delle deduzioni sostanzialmente aspecifiche formulate sul punto dal ricorrente difensore.
Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
11-02-2014 23:10
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