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Sentenza

Dire: “Fai silenzio davanti a me!”: per la Cassazione non è reato.
Dire: “Fai silenzio davanti a me!”: per la Cassazione non è reato.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 dicembre 2013 – 20 marzo 2014, n. 13055
Presidente Dubolino – Relatore Vessichelli

Fatto e diritto

Propone ricorso per cassazione, T.R. , avverso la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa, in data 20 aprile 2012, con la quale è stata confermata in quella di primo grado, di condanna in ordine ai reati di ingiuria - così riqualificata la originaria contestazione di diffamazione - e minacce, commessi il (omissis), ai danni di L.V.R. .
I reati non risultano ancora prescritti per le cause di sospensione del termine di prescrizione che ammontano a complessivi 438 giorni.
La vicenda processuale ha per oggetto un alterco, scoppiato nell'ambito di rapporti tesi da tempo, tra l'imputato, sindaco del Comune di (…), e la persona offesa, dipendente dello stesso Comune.
L'imputato, durante l'orario di lavoro del (omissis) , l'aveva redarguita per non avere, essa, svolto determinate mansioni. Alla querelante, che opponeva di non essere competente e lo invitava a moderare i toni, il sindaco replicava di fare silenzio al suo cospetto, puntandole il dito verso il viso.
La querelante aveva, a sua volta, risposto al sindaco di rivolgersi al suo segretario per quell'incombente e il T. , dopo averle ancora intimato di non mettere più piede nella sua stanza, aveva affermato, alla presenza della persona offesa e di altri dipendenti (D.N. e R. ) "mi sta rovinando il Comune, pagherete tutti...".
Il giudice dell'appello ripercorreva le deposizioni testimoniali, comprese quelle acquisite di nuovo, a seguito di apposita rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e riteneva provati i fatti come contestati, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa (la quale, tuttavia, nel corso della audizione dinanzi al giudice di primo grado, aveva riferito di avere percepito la frase, per sé offensiva, dal proprio ufficio, contiguo a quello del sindaco), della teste R.S. , impiegata del Comune (la quale, invece, precisava che la frase lesiva dell'onore, era stata pronunciata nei confronti della persona offesa, presente), del vigile D.N. (che aveva reso dichiarazioni analoghe).
Nella sentenza veniva, altresì, riportata la tesi difensiva dell'imputato, il quale negava di avere proferito minacce, sostenendo di essersi limitato a redarguire la dipendente - peraltro da esso stesso, a suo tempo, nominata, in base ad un rapporto fiduciario - a causa del comportamento della stessa, reputato non fedele alle finalità della pubblica amministrazione.
Aveva anche affermato che la persona offesa non poteva avere ascoltato la frase asseritamente lesiva della sua reputazione, in quanto la porta dell'ufficio di esso sindaco, nel quale era stata pronunciata, era stata precedentemente chiusa.
Deduce il ricorrente.
1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione, nella forma del travisamento della prova.
Si sostiene non esservi, in sentenza, un'adeguata risposta in ordine al motivo d'appello con il quale era stato sostenuto che il reato contestato come minaccia avrebbe dovuto essere qualificato, invece, ai sensi dell'articolo 336 c.p., attesa la qualità soggettiva della persona offesa, responsabile dell'area amministrativa del Comune, e tenuto altresì conto della finalità del comportamento addebitato all'imputato, volto ad ottenere, dal pubblico ufficiale, il compimento di un atto inerente alle funzioni pubbliche: con la conseguenza che avrebbe dovuto essere riconosciuta la competenza "funzionale" del Tribunale ed esclusa quella del Giudice di pace, sia per il reato principale che, per connessione, in ordine a quello ulteriore.
In particolare, l'impugnante ritiene inadeguata e frutto di travisamento, la risposta del Tribunale, secondo cui la frase minacciosa sarebbe stata soltanto l'espressione di una reazione istintiva al comportamento della dipendente e non anche mirata ad ottenere, da questa, un atto del proprio ufficio.
In realtà, secondo quanto si desume dalla deposizione della stessa persona offesa -oggetto del ritenuto travisamento da parte del giudice- questa aveva attestato che l'atteggiamento del sindaco era stato determinato dal fatto che egli pretendeva, dalla dipendente comunale, un certo atto del proprio ufficio, inerente l'esecuzione di un contratto che riguardava il servizio delle lampade votive dei cimiteri. L'interesse dell'imputato alla riqualificazione giuridica del fatto, d'altra parte, stava nel rilievo che solo il reato di cui all'articolo 336 c.p. - a differenza di quello di cui all'articolo 612 c.p. - consente di dedurre la causa di giustificazione di cui all'articolo 4 del decreto luogotenenziale n. 288 del 1944;
2) la violazione di legge ed il vizio di motivazione, dipendenti dal fatto che il giudice di primo grado aveva riqualificato, come ingiuria aggravata, il fatto originariamente contestato come diffamazione, senza "alcun preavviso" all'imputato e il giudice dell'appello, dinanzi al quale era stato dedotta la corrispondente nullità nonché la violazione dell'articolo 6 CEDU, nulla aveva risposto.
L'impugnante, in sostanza, lamenta di avere affrontato la propria difesa in riferimento all'accusa di diffamazione che, nel ricorso immediato della persona offesa, era stata rappresentata come comportamento tenuto dal sindaco nel proprio ufficio, parlando con la sola R.S. ; invece in sentenza, sulla base di testimonianze peraltro inattendibili, era stato ritenuto che la frase ingiuriosa fosse stata pronunciata dal sindaco in una diversa stanza e direttamente nei confronti della persona offesa, oltre che alla presenza della R. e di D.N. .
Tale situazione aveva dato luogo alla violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, dedotto anche con la citazione della giurisprudenza di legittimità evocativa dei principi della Cedu, ma il giudice dell'appello non aveva neppure replicato all'eccezione che andava ad integrare una nullità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'articolo 604 cpp;
3) la erronea applicazione degli articoli 594 e 595 c.p..
Sostiene il difensore che l'imputato non ha negato di avere pronunciato le frasi di cui all'imputazione ma le ha contestualizzate in modo diverso, affermando che la presunta frase minacciosa sarebbe stata soltanto una reazione al comportamento arrogante della dipendente che non intendeva eseguire le proprie mansioni, mentre la frase asseritamente di natura diffamatoria sarebbe stata, in realtà, pronunciata nel chiuso della stanza del sindaco, alla presenza della sola R. .
Prosegue osservando di avere segnalato, in una memoria difensiva, tutte le discrasie dei racconti dei tre testi a carico e, in particolare, il fatto che, nel ricorso immediato della persona offesa, la vicenda sarebbe stata ricostruita in termini diversi da quelli della deposizione all'udienza e tali da comportare, solo nel secondo caso, a causa della aggiunta di particolari inediti (vedi pagina 48,60 e 61 del ricorso) la configurabilità del reato sia di minacce che di diffamazione.
Per tale ragione, compreso il rilievo che le discrasie riguardavano il luogo, il tempo e l'identità dei protagonisti di ciascuna delle vicende narrate, quelle deposizioni avrebbero dovuto essere ritenute inattendibili e, in particolare, tale avrebbe dovuto essere reputata quella del vigile D.N. , impegnato in un servizio esterno e quindi non presente, come potuto dimostrare attraverso la deposizione del teste B. che aveva riscontrato la falsità della tesi del vigile, dell'essere, egli, arrivato in Comune con un carteggio relativo al contratto "delle malghe" in lavorazione ad opera della persona offesa: invece, tale lavorazione era risultata avvenuta sei giorni dopo, sulla base di quanto accertato, appunto, dal B. .
Anche quanto affermato dai testi a difesa P. , G. e C. , a proposito della difficoltà del carattere della persona offesa, entrata in contrasto anche con altri dipendenti, era stato ingiustamente tralasciato.
Era stato poi dedotto che le frasi pronunciate non erano penalmente rilevanti, anche alla luce della copiosa giurisprudenza di legittimità in materia, non avendo effettiva valenza intimidatoria e tanto meno ingiuriosa, ma dovendo, le stesse, essere contestualizzate nell'ambito di un rapporto abbastanza confidenziale tra amministratori e dipendenti che si davano del "tu" e che lavoravano in un piccolo luogo di montagna.
Il difensore affronta poi il tema della causa dei rapporti tesi, illustrando le ragioni per le quali non poteva essere condivisa la tesi del primo giudice che la aveva individuata nelle critiche mosse al sindaco, dalle dipendenti L.V. e R. , a causa ed in occasione della gara del lontano maggio-giugno 2005, per l'affidamento dei lavori di piazza (OMISSIS).
In conclusione, lamenta un vizio di motivazione, essenzialmente nella forma della manifesta illogicità, con riferimento all'affermazione della congruenza e concludenza delle deposizioni dei testi dell'accusa, nonostante che quelle deposizioni fossero risultate talmente contraddittorie da rendere necessario, d'ufficio, disporre la rinnovazione dell'istruttoria proprio con riferimento ad esse e nonostante che la rinnovata istruttoria avesse lasciato emergere soltanto l'aumento e non all'appianamento delle dette discrasie;
4) la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere, il Tribunale, negato la configurabilità, anche nella sola forma dubitativa oppure putativa, delle esimenti invocate dalla difesa: e, in particolare, quella dell'esercizio del diritto di critica ex articolo 51 c.p. (consistente nell'inquadrare il comportamento dell'imputato come di censura nei confronti della condotta illegittima - perché la mansione contestata dal sindaco rientrava nelle sue competenze - e irriguardosa della dipendente); quelle della provocazione e/o della ritorsione ex articolo 599 c.p., configurabili proprio per il carattere illegittimo e provocatorio dell'atteggiamento del persona offesa; quella dell'exceptio veritatis di cui all'articolo 596 secondo comma c.p. valida quando la persona offesa è un pubblico ufficiale; quella dell'articolo 4 decreto luogotenenziale n. 288 del 1944 (ora articolo 393 bis c.p.) che, secondo l'interpretazione data dalla Corte costituzionale con sentenza n. 140 del 1998, prevede una nozione di arbitrarietà del comportamento del pubblico ufficiale in tutto coincidente con la nozione di fatto ingiusto di cui all'articolo 599 comma due c.p. e deve, conseguentemente, poter essere applicata sia al reato di minacce che a quello di ingiuria.
Ed invece il Tribunale aveva adottato una motivazione di stile, semplicemente trascurando il carattere ingiusto del comportamento della persona offesa la quale aveva rifiutato un atto richiesto dal sindaco, sicuramente rientrante nelle sue competenze come affermato dal segretario comunale C. e dal teste G. ;
5) la erronea applicazione dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000, avendo, il Tribunale, del tutto omesso di pronunciarsi sulla richiesta difensiva di improcedibilità dell'azione penale per la particolare tenuità del fatto.
In data 16 dicembre 2013, per la odierna udienza del 19, è pervenuta una memoria difensiva con la richiesta, in subordine rispetto a quella integralmente liberatoria, di prescrizione del reato e di accoglimento del ricorso agli effetti civili.
Il ricorso è fondato.
Occorre invero, preliminarmente, dare atto che la memoria difensiva, pervenuta il 16 dicembre, è tardiva perché proposta senza il rispetto del termine di quindici giorni prima della udienza, previsto dall'art. 611, comma 1 u.p. cpp: una norma data per i procedimenti in camera di consiglio ma ritenuta, dalla giurisprudenza, applicabile anche alle udienze pubbliche. Comunque, posto che il relativo contenuto è attinente alla presunta operatività della prescrizione, appare evidente che, non solo per le cause di sospensione del relativo termine, sopra citate, ma soprattutto per la prevalenza, su tale questione, della decisione, del tutto liberatoria, che si intende qui adottare, la stessa deve ritenersi assorbita.
Il primo motivo è, invero, infondato.
Risulta del tutto corretta e razionale la decisione, del giudice a quo, di ritenere il fatto contestato sub B), esattamente inquadrato nella cornice dell'art. 612 cp piuttosto che in quella, evocata dalla difesa, del ben più grave delitto di minaccia a pubblico ufficiale, ex art. 336 cp. Invero, il reato da ultimo menzionato, come più volte osservato dalla giurisprudenza di legittimità, consiste nella realizzazione di un comportamento minaccioso finalizzato a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ovvero ad influire comunque su di esso (Sez. 6, Sentenza n. 335 del 02/12/2008, Rv. 242131; conformi: N. 11862 del 2002 Rv. 221027, N. 12188 del 2005 Rv. 231319, N. 26819 del 2006 Rv. 235175).
Ciò posto, tenuto conto dello svilupparsi dei fatti, anche nella dinamica prospettata dallo stesso imputato, risulta sostanzialmente incontestato che il comportamento, a questi addebitato a titolo di minacce, è stato tenuto dopo che la persona offesa aveva sostenuto di non essere competente a provvedere in ordine all'incombente che le era stato richiesto, aggiungendo un rimprovero nei confronti dei modi e del comportamento del sindaco, ma anche immediatamente prima che lo stesso agente (il sindaco) si fosse allontanato, con l'intendimento di assegnare, quello stesso incombente, ad altro dipendente. In altri termini, appare ineccepibile e del tutto plausibile la conclusione del giudice del merito che ha escluso che il comportamento di cui al capo B) fosse finalizzato a piegare la volontà del pubblico ufficiale, essendo apparso, piuttosto, una mera reazione alla pregressa risposta dello stesso e quindi certamente estraneo alla sfera di operatività dell'articolo 336 cp.
Il secondo motivo, essendo volto a far rilevare un presunto difetto nella instaurazione del contraddittorio, con riferimento al tema della diversa qualificazione che il giudice di primo grado ha attribuito al reato in origine contestato come diffamazione, è destinato a rimanere assorbito dalla decisione di annullamento senza rinvio che di seguito si illustrerà. L'eventuale assenza di contraddittorio provocherebbe, infatti, ove ritenuta fondata, l'annullamento, con rinvio,della sentenza impugnata, finalizzato alla eliminazione della detta nullità, ma anche prodromico alla ripresa del giudizio, a partire dalla fase nella quale essa si sarebbe verificata.
Più radicalmente, invece, questa Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, in accoglimento dei successivi motivi di ricorso.
Per ragioni analoghe, deve ritenersi assorbito anche il quinto motivo, attinente alla invocata tenuità del fatto, causa di improcedibilità della azione penale dinanzi al Giudice di pace, a condizione che la persona offesa e l'imputato non si oppongano.
Piuttosto, appaiono complessivamente fondati il motivo di ricorso sub 3 e quello sub 4), con riferimento, esclusivamente, alla scriminante, da ritenersi operativa in relazione al comportamento qualificato come ingiurie e con riferimento, altresì, alla assenza di valenza intimidatoria nel comportamento qualificato come minacce.
Occorre dare atto, in via preliminare, che l'imputato era stato tratto a giudizio, dinanzi al Giudice di pace, con la imputazione di minacce (per avere detto, all'indirizzo della persona offesa, "con me devi stare zitta, devi fare silenzio") e con quella di diffamazione (per avere affermato "mi sta rovinando il Comune..per colpa sua ne pagate le conseguenze anche voi"): quest'ultima imputazione è stata ritenuta, già dal primo giudice, nella motivazione della sentenza, necessitare di un mutamento di qualificazione giuridica, essendo emerso che la espressione offensiva era stata pronunciata, per offendere la persona offesa, e in sua presenza: andava, perciò, qualificata come ingiuria (in tal senso, ed a prescindere dalla mancata formalizzazione di tale decisione nel dispositivo della sentenza di primo grado,v. anche quanto affermato nella sentenza impugnata, a p. 15). Su tale base è stata emessa la sentenza di secondo grado, confermativa della prima.
Ciò premesso, deve anche darsi atto che la osservazione del Procuratore Generale di udienza,a proposito della evidente assenza di portata minacciosa, con riferimento alla frase contestata ex art. 612 cp, va integralmente condivisa, così accogliendosi anche i corrispondenti motivi di ricorso formulati nell'interesse del ricorrente, a prescindere da eventuali preclusioni derivanti dalla modalità di redazione dei motivi di appello: il rilevamento della insussistenza del reato rientra, infatti, tra i poteri officiosi del giudice, in qualunque grado, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Deve, al riguardo,ribadirsi, con la costante giurisprudenza di legittimità, che l'integrazione del reato di minaccia richiede che si abbia una limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, Sentenza n. 21601 del 12/05/2010 Ud. (dep. 07/06/2010 ) Rv. 247762). Ebbene, nel caso di specie, la condotta descritta nel capo di imputazione non risulta in alcun modo correlata, dai giudici di merito, alla prospettazione di un male ingiusto, che non è menzionato né evocato, anche solo implicitamente.
La affermazione, rivolta alla persona offesa, di tacere quando parla il sindaco (il gesto di puntarle il dito verso la faccia non risulta tra i fatti contestati nella imputazione) presenta il carattere di un comando, dal carattere, dunque, imperativo quanto inopportuno e persino di dubbia legittimità, ma senza che sia stata fatta emergere, dai giudici a quibus, anche solo l'ombra della sanzione ingiusta che l'agente, in ragione della sua posizione sovraordinata gerarchicamente, avrebbe lasciato immaginare per il caso della inottemperanza all'ordine stesso.
Non risulta prospettata, in altri termini, l'eventualità della perdita del lavoro o del demansionamento o di qualsiasi altra conseguenza ingiusta che sarebbe potuta dipendere, eventualmente, da una iniziativa del prevenuto.
Né appare concretamente rappresentata la eventualità di un male fisico, francamente non deducibile dalla frase riportata dalla imputazione, tenuto conto, altresì, dell'immediato allontanamento del ricorrente dalla stanza ove era avvenuto il diverbio con la denunciante. Per tali ragioni, non può dirsi configurata una condotta idonea, attraverso la evocazione di un male ingiusto, ad incidere sulla libertà morale dell'uomo medio, dovendosi anche considerare che, così come la costante giurisprudenza di legittimità esclude la rilevanza, ai fini della configurazione del reato, della mancata,concreta, intimidazione del soggetto passivo (vedi rv 242604), così deve ritenersi irrilevante, nella prospettiva opposta, il fatto che la persona offesa possa essersi sentita, di fatto, intimidita, per effetto di ragioni del tutto personali, legate alle sue peculiari personalità e sensibilità e comunque slegate dalla oggettiva dimensione della condotta dell'agente.
Si impone l'annullamento senza rinvio, della sentenza impugnata, sul punto in esame, perché il fatto non sussiste.
Quanto alla ulteriore imputazione di ingiuria, va ancora una volta tenuta ferma l'attenzione, sulla condotta contestata: quella consistita nell'avere, l'imputato, affermato alla presenza della persona offesa, che costei aveva rovinato il Comune e che altri avrebbero dovuto pagare a causa sua.
Anche in questo caso, a fronte di una motivazione che trascura la analisi della sussumibilità del fatto nel paradigma normativo evocato, si impone, ex art. 129 cpp, una valutazione officiosa che conduce alla rilevazione della scriminabilità della fattispecie.
È nota la giurisprudenza in tema di ingiuria, secondo cui la valenza offensiva di una determinata espressione, per essere esclusa o comunque scriminata con il riconoscimento di una causa di non punibilità, deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata (v. tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 3931 del 29/10/2009 Ud. (dep. 28/01/2010) Rv. 245925). Con particolare riferimento ai rapporti di lavoro, è stato correttamente rimarcato che integra il delitto di diffamazione la condotta del datore di lavoro che indirizzi al proprio dipendente una lettera contenente espressioni offensive di cui informi anche il consiglio di amministrazione, in quanto il potere gerarchico o, comunque, di sovraordinazione consente di richiamare, ma non di ingiuriare il lavoratore dipendente o di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana con espressioni che contengano un'intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigano più che all'azione censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalichi ogni ammissibile facoltà di critica (Sez. 5, Sentenza n. 6758 del 21/01/2009 Ud. (dep. 17/02/2009) Rv. 243335).
Nel caso di specie, difettano proprio tutti i requisiti appena menzionati, residuando solo la prova di una espressione, certamente offensiva dell'onore e del decoro della querelante, pronunciata però nell'ambito di un rapporto di lavoro e in occasione della contestazione, del superiore, a proposito delle modalità ritenute insoddisfacenti, con le quali la dipendente svolgeva le proprie mansioni.
Anche il riferimento alle relazioni non proficue, intrattenute dalla querelante con gli ambienti del Comune ("hai rovinato il Comune, altri pagheranno"), presenta i connotati di una censura all'operato professionale della donna e non un attacco gratuito alla personalità morale della stessa, rappresentando lo sviluppo di una fase pregressa nella quale il Sindaco si era sentito replicare, dalla querelante, tra le varie espressioni, che essa non era competente a provvedere in ordine ad una pratica demandatale dal primo cittadino, sul presupposto della legittimità della richiesta: e il sindaco non aveva condiviso, soprattutto sotto il profilo delle modalità, particolarmente ostili, della contrapposizione della dipendente, la posizione di costei. È da escludersi, in conclusione, che nel caso in esame la condotta dell'imputato sia consistita in un attacco solo personale, capace di travalicare i limiti della facoltà di critica, invece correttamente esercitata, nei limiti di compatibilità con comportamenti estranei alla sfera dell'illecito penale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in riguardo al reato di ingiuria, quale riqualificato dal giudice di primo grado in motivazione, perché il fatto non costituisce reato e in riguardo al reato di minacce, perché il fatto non sussiste.
Avv. Antonino Sugamele

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