Con volto travisato ed armati irrompono in un locale e rapinano 250 euro. Otto anni e tre mesi di reclusione
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-11-2013) 20-12-2013, n. 51512
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente -
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere -
Dott. GALLO Domenico - Consigliere -
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.M. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 141/2012 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI, del 07/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udita la richiesta a del S. Procuratore Generale, Luigi Riello, per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
-1- P.M., già condannato con sentenza del tribunale collegiale di Nuoro del 20.9.2011 alla pena di anni nove di reclusione ed ad Euro 3.000,00 di multa per i delitti, in concorso, di rapina aggravata, danneggiamento, lesioni personali, e porto illegale di armi e ricettazione delle predette, - ex art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1, artt. 635 e 582 c.p. e art. 585 c.p., n. 1 e art. 648 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 6 -, ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari datata 7.6.2012/7.2.2013 che, in riforma della decisione di primo grado, previa assoluzione dai delitti di ricettazione e porto illegale di arma comune da sparo - capi D) d E) riduceva la pena, ferma la condanna in ordine ai residui delitti, ad anni otto,mesi tre di reclusione ed Euro 2.600,00 di multa.
2- In breve i fatti come ricostruiti uniformemente dai giudici di merito, anche in considerazione dei fatti come ricostruiti da altra sentenza del gip del tribunale di Nuoro datata 18.11.2019 emessa in abbreviato contro i coimputati M.A. e F.A.:
il giorno 5.12.2008, verso le ore 22,50 P. e M.A., con volto travisato ed armati irrompevano nel locale Blues bar di via (OMISSIS) e rapinavano il titolare della somma di 250 Euro. La individuazione dei due rapinatori e del basista che li avrebbe dovuto attendere fuori dell'esercizio, F.A., era stata resa possibile dall'acquisizione della registrazione, pur disposta in altro procedimento, per intercettazione ambientale sulla macchina nella quale era stato applicato un sistema di localizzazione GPS ed a bordo della quale era stato sorpreso nell'immediatezza della rapina proprio il F. che si era momentaneamente allontanato, ma rimasto nei pressi del locale rapinato. Dai colloqui dei tre rapinatori, che si trovavano in macchina poco prima del fatto delittuoso era stato possibile seguirne i movimenti nelle ore precedenti il delitto fino al momento in cui due esecutori vi erano discesi nella prossimità del locale e fino a quando subito dopo il F. era stato fermato dai Carabinieri. Nella stessa serata anche P. e M. erano stati fermati ed il primo era stato trovato in possesso di una somma di denaro pari a 190,00 Euro.
-3- Cinque le ragioni di doglianza costitutive dei motivi di ricorso:
1) violazione degli artt. 238 e 270 codice di rito per essere stati acquisiti in dibattimento le trascrizioni peritali delle conversazioni intercettate, presenti nel procedimento svolto in abbreviato nei confronti dei correi, senza l'esame del perito che aveva provveduto alle operazioni di trascrizione; 2) violazione dell'art. 507 c.p.p. per essere stato assunto in dibattimento come teste l'operatore di p.g., maresciallo Po., per riferire sui movimenti dei tre rapinatori e rigettata la richiesta di acquisire al fascicolo del dibattimento il verbale redatto in seguito allo sbobinamento del supporto informatico formato in forza dell'apparecchio di ricezione gps installato sulla macchina dei rapinatori, nonchè la richiesta di disporre perizia sulla correttezza delle trascrizioni; 3) violazione dell'art. 497 c.p.p., commi 2 e 3 con conseguente inutilizzabilità della deposizione resa dal Maresciallo Po. senza il rispetto delle formalità previste dalla disposizione richiamata; 4) violazione dell'art. 111 Cost. e art. 34 c.p.p. per l'incompatibilità del collegio a giudicare il P. per essere stato lo stesso collegio che, in occasione di altro procedimento a carico del predetto, aveva preso cognizione delle intercettazioni ambientali che aveva considerato in sede di motivazione della decisione per poi pervenire ad un giudizio di responsabilità in ordine al pur diverso fatto di reato in decisione;
5) mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità fondata su dati equivoci: le intercettazioni considerate per spezzoni e non complessivamente, incertezza sul tragitto seguito dalla macchina prima della discesa da essa dei due esecutori materiale della rapina, equivocità della somma rinvenuta addosso al P. che ne ha dato una giustificazione alternativa del tutto plausibile, sottovalutazione del dato ricavabile dalla testimonianza del teste A.F. che ha riferito della presenza di P. e M. nel bar "(OMISSIS)" verso le ore 23, illogicità della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per il danneggiamento - capo B - a fronte delle dichiarazioni delle persone offese secondo le quali non vi era stato alcun danno alla cassa ed al computer che pure, secondo la testimonianza delle stesse, uno dei due correi aveva colpito violentemente con il calcio del fucile.
-4- Il ricorso non è fondato e pertanto va rigettato.
Deve subito ribadirsi che l'acquisizione di una perizia, nella specie la trascrizione peritale dei verbali di intercettazione ambientale, disposta in altro procedimento penale o addirittura civile non è subordinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 511 cod. proc. pen., al previo esame del perito che l'ha svolta, trovando la sua fonte di disciplina nel disposto dell'art. 238 c.p.p. (Sez. 3, 2.10/9.11.2002, H.., Rv 253767). In fattispecie analoga già questa corte ha ritenuto che siano utilizzabili le videoregistrazioni acquisite in copia - attestata come conforme all'originale esistente in procedimento riguardante i medesimi fatti e oggetto di separazione perchè relativo ad imputati maggiorenni - senza addirittura necessità di perizia o di partecipazione della difesa all'acquisizione, in quanto esse costituiscono documentazione di attività investigativa, integrate nel verbale che deve accompagnarle, descrittivo di atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, e non documenti, e confluiscono nel materiale probatorio come prove atipiche previste dall'art. 189 cod. proc. pen. (Sez. 1, 20.4/10.5.2010, Rv. 247065.
Invero correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che tra i "verbali di prove di altro procedimento penale" dei quali, ai sensi dell'art. 238 c.p.p., comma 1, è ammessa l'acquisizione, devono considerarsi ricompresi anche i verbali di audizione dei periti, unitamente alle relazioni che questi abbiano eventualmente redatto, costituendo esse, normalmente, parte integrante dei suddetti verbali e facendo, di solito, i periti riferimento alle medesime per ampliare e completare le loro dichiarazioni. Ad abundantiam poi può aggiungersi che nel caso di specie le trascrizioni e le consulenze sono stati disposti ed espletati nello stesso procedimento, nella fase investigativa unitario e coinvolgente tutti e tre i responsabili del delitto di rapina, salvo poi a "dividersi" in due processi nella fase del giudizio in seguito al diverso rito processuale, il giudizio abbreviato, al quale hanno optato i correi M.A. e F. A..
Parimenti infondata e l'eccezione relativa all'audizione, in contraddittorio nel giudizio di primo grado, del carabiniere che tramite l'apparecchiatura del gps installato nella macchina dei rapinatori ne ha seguito i movimenti, audizione che la difesa ha ritenuto insufficiente a fronte della richiesta di una perizia sui dati rilevati dall'apparecchiatura. Invero la decisione del giudice che respinge la richiesta di perizia, pur ritenuta decisiva dalle parti, non è censurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione. Ed i giudici proprio con un loro congruo giudizio insindacabile in questa sede hanno ritenuto che il contraddittorio instaurato tra la difesa ed il militare che aveva assistito alla movimentazione tramite il rilevamento satellitare GPS della scena del crimine delle parti soddisfacesse pienamente il diritto di difesa.
Fuori luogo, poi, risulta il richiamo all'art. 34 codice di rito per sostenere il pregiudizio dei giudici per aver conosciuto e valutato in altro contesto procedimentale documenti probatori poi confluiti nel procedimento de quo. A parte ogni altro pur possibile rilievo in merito alla decadenza dai termini utili per sollevare eventuali eccezioni di incompatibilità, la richiamata disposizione in tanto configura l'incompatibilità del giudice in quanto questa sia stata determinata da atti compiuti nel medesimo procedimento, non certo a valutazioni che si collocano o in distinti contesti processuali anche se abbiano oggetto specifici e comuni risultati probatori. E non è possibile certo ampliare la latitudine concettuale della terzietà ed imparzialità del giudice oltre ipotesi costitutive di mala fede, di dolosa scorrettezza, di vero e proprio abuso della funzione che evidenzi comportamenti talmente "anomali" e "settari" da doverli considerare necessariamente, sul piano logico, manifestazione, nella sede giudiziaria, di una grave pregiudizio verso l'imputato. Il che non è dato certo riscontrare nella specie.
Inammissibile poi deve dichiarasi l'eccezione relativa alla dedotta nullità della deposizione del maresciallo Po. assertivamente sentito nel dibattimento di primo grado in violazione delle formalità previste a pena di nullità dall'art. 497 codice di rito e la cui deposizione è stata disposta di ufficio ai sensi dell'art. 507 c.p.p.: per il principio della autosufficienza del ricorso la difesa avrebbe dovuto produrre in questa sede il verbale di assunzione per poter consentire alla corte una decisione che prescindesse dalla sua attività, non consentita, di ricerca del documento. Anche a tacere del rilievo che il mancato invito al teste a rendere la dichiarazione sacramentale di cui all'art. 497 c.p.p., comma 2, configura una nullità relativa che, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, deve essere eccepita dalla parte che vi assiste, prima che l'esame abbia inizio. Circostanza questa che non è nemmeno richiamata dalla difesa del ricorrente. Ne è vincente il rilievo in merito alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Po. assunto in asserita violazione dell'art. 507 per non essere la di lui testimonianza "nuovo mezzo di prova", dal momento che la decisione del giudice in merito costituisce il risultato di una valutazione in fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità.
Ed infine svolge il tentativo di indurre questa corte a tracimare i rigidi confini del campo di conoscenza suo proprio la censura in merito alla carenza di motivazione sugli elementi probatori considerati, quale il senso delle conversazioni intercettate, l'individuazione del tragitto percorso dai tre rapinatori giusti i rilievi tratti dalla registrazione del rilevatore satellitare, sul possesso del denaro del P. riscontrato nell'immediatezza del post-delictum. Il vero è - rileva la Corte - che i giudici di merito hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotti ad affermare la responsabilità dell'imputato, fedele il discorso giustificativo giudiziale, nella valutazione degli elementi probatori, ai canoni della necessaria fedeltà dei dati, della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso 1 imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle, spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2013
09-01-2014 18:44
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