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Sentenza

Comandante del corpo di polizia municipale, per arrecare un danno alle persone offese, ne ostacola il rientro nella loro abitazione, facendosi forza proprio di tale qualità e dei poteri ad essa inerenti, ordinando di accostare l’auto e di esibire i documenti.
Comandante del corpo di polizia municipale, per arrecare un danno alle persone offese, ne ostacola il rientro nella loro abitazione, facendosi forza proprio di tale qualità e dei poteri ad essa inerenti, ordinando di accostare l’auto e di esibire i documenti.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 febbraio – 21 luglio 2014, n. 32023
Presidente Dubolino – Relatore Guardiano

Fatto e diritto

1. Con sentenza pronunciata il 20.2.2012 la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Busto Arsizio, in data 5.4.2011, aveva condannato O.Z.P. , nella sua qualità di responsabile del servizio di polizia municipale del comune di (OMISSIS), alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 414, 323, c.p. (capo n. 3); 81, 323, c.p. (capo n. 8); 81, 476, c.p. (capo n. 9); 81, 323, 610, c.p., 186 d. Ivo. n. 285 del 1992 (capo n. 10), oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, L.G. e comune di (OMISSIS), dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'O. in ordine al delitto di peculato d'uso di cui al capo n. 3), perché estinto per prescrizione rideterminava il trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al reo e confermava nel resto l'impugnata sentenza, riducendo la durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, l'imputato, lamentando violazione di legge in quanto la corte territoriale ha omesso di considerare: 1) che il delitto ex art. 323, c.p., di cui al capo n. 10, non è configurabile, avendo l'imputato agito, in questo caso, non nella qualità di pubblico ufficiale, ma al di fuori del servizio e dell'esercizio delle sue funzioni; 2) che del pari non è configurabile il delitto di cui al capo n. 8, per avere agito l'O. , in questo caso, sulla base delle disposizioni di legge che consentono alla polizia giudiziaria di operare autonomamente prima dell'intervento del pubblico ministero nella direzione delle indagini, senza, peraltro, che sia stato individuato quale sia stato il vantaggio patrimoniale conseguito dal ricorrente ovvero il danno ingiusto ad altri arrecato; 3) in relazione al delitto di falso di cui al capo n. 9, la testimonianza dell'agente di polizia municipale Forte ha confermato l'orario in cui venne elevata la contravvenzione, per cui la differenza tra la copia del preavviso consegnata alla persona offesa e quella in possesso degli agenti operanti si spiega in maniera diversa dall'ipotesi accusatoria e non consente di ritenere integrato l'elemento soggettivo del reato.
3. Tanto premesso, in via preliminare va rilevata l'estinzione dei reati per i quali l'O. è stato condannato, maturata, tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti e delle cause di sospensione dichiarate nel giudizio di merito, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado; ciò in conformità all'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, che determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali (cfr. Cass., sez. V, 30/09/2010, n. 43051, rv. 249338), in presenza di un ricorso per cassazione che, per le questioni di diritto proposte, non può ritenersi del tutto inammissibile.
4. Ciò comporta, ai sensi dell'art. 578, c.p.p., comunque la decisione sulla proposta impugnazione agli effetti civili, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno solo in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, c.p.p. (cfr. Cass., sez. V, 07/12/2012, n. 5764, rv. 254965) e, sotto questo profilo, il ricorso non può essere accolto.
4.1 Ed invero, con particolare riferimento alla censura di cui al punto n. 1), va rilevato che dalla lettura integrata delle sentenze di primo e di secondo grado, che costituiscono un prodotto unico, avendo seguito un percorso argomentativo uniforme, si evince che l'O. ha impedito, sia pure momentaneamente, alla coppia B. -La. di accedere alla propria abitazione, avendo posizionato la propria autovettura in modo da non consentire a quella in cui viaggiavano questi ultimi il transito per il passo carrabile che conduceva alla suddetta abitazione, minacciando il L. con l'espressione "ti pentirai" ed affermando "che lui era il comandante dei vigili in missione, che faceva quello che voleva e che l'indomani avrebbe tolto il divieto per il passo carraio" (cfr. pp. 10-11 sentenza di primo grado).
Non è, pertanto, possibile affermare che in tal modo l'imputato non abbia agito nello svolgimento delle funzioni o del servizio di pubblico ufficiale, ponendo in essere, nel contempo il delitto di cui all'art. 610, c.p., rispetto al quale, peraltro, non risulta essere intervenuta costituzione di parte civile.
L'art. 323 c.p., infatti, con il richiamo alla locuzione "nello svolgimento della funzione o del servizio", richiede che il funzionario realizzi la condotta illecita agendo nella sua veste di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che rimangono privi di rilievo penale solo quei comportamenti, che, quant'anche posti in violazione del dovere di correttezza, siano tenuti come soggetto privato senza servirsi in alcun modo dell'attività funzionale svolta (cfr. Cass., sez. VI, 04/11/2008, n. 6489, rv. 243051).
Orbene, non appare revocabile in dubbio che nel caso in esame l'O. si sia servito della sua qualità di comandante del corpo di polizia municipale del comune di (OMISSIS), per arrecare una danno alla coppia B. -La. , ostacolandone il rientro nella loro abitazione, facendosi forza proprio di tale qualità e dei poteri ad essa inerenti, come si evince dalla circostanza, rilevata dalla corte territoriale, di avere ordinato ai propri interlocutori, dopo avere ribadito che in qualità di "comandante dei vigili in missione" egli "poteva fare quello che voleva", di accostare l'auto e di esibire i documenti, procedendo ad annotare il loro numero di targa" (cfr. p. 6 della sentenza di secondo grado).
Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il reato può essere escluso per la circostanza che l'O. era in borghese e non aveva in uso l'auto di ordinanza, deducendo da tali elementi che egli abbia agito in quel frangente al di fuori di un regolare svolgimento delle sue funzioni o del suo servizio.
Come affermato in un condivisibile arresto della Suprema Corte, infatti, ai fini della sussistenza del reato di abuso di ufficio (art. 323 cod. pen.) come novellato dalla legge 16 luglio 1997, n.234 risulta rilevante qualsiasi violazione di quelle norme di relazione che, prevedendo poteri coercitivi del pubblico ufficiale, da considerare sempre eccezionali, incidono tassativamente sulle libertà dei cittadini. Sicché deve ritenersi che integri gli estremi del delitto la condotta del pubblico ufficiale il quale, dichiarando pretestuosamente di esercitare i poteri propri del suo ufficio, intenda avvalersene solo per sopraffare chi ostacoli i suoi scopi personali, non essendo necessario che il comportamento abusivo sia posto in essere nel corso di un regolare svolgimento delle funzioni o del servizio né che il danno arrecato sia di natura esclusivamente patrimoniale (cfr. Cass., sez. V, 9.2.1999, n. 3684, rv. 213317).
4.2 Del pari infondato è il motivo di ricorso sub n. 2). Premesso che anche il corpo della polizia municipale è organo di polizia giudiziaria, secondo la previsione degli artt. 5 legge 7 marzo 1986, n. 65 e 57, comma secondo, lett. b, cod. proc. pen. (cfr. Cass., sez. Ili, 26/04/2012, n. 20274, rv. 252769), si osserva che l'assenza di una delega di indagini da parte del pubblico ministero e, più in generale, di elementi che potessero configurare un'ipotesi di reato a carico di L.G. , segretario del comune di (OMISSIS), evidenziata dai giudici di merito, rendono del tutto illegittima la richiesta, formulata dall'imputato ad alcuni dipendenti comunali, di ottenere il cartellino delle presenze in ufficio del suddetto L. , peraltro motivata dalla falsa rappresentazione di agire in esecuzione di una delega del pubblico ministero, in realtà inesistente, non essendovi indagini in corso a carico del segretario comunale.
Anche l'esercizio dei poteri di iniziativa da parte della polizia giudiziaria nel prendere notizia dei reati, infatti, pur potendo prescindere da un intervento del pubblico ministero, presuppone che vi siano elementi in grado di dare un minimo di concretezza ad un'ipotesi criminosa, da trasfondere in una notizia di reato, nel caso in esame del tutto insussistenti, non potendo trovare giustificazione nella previsione dell'art. 55 c.p.p., l'interferenza, senza alcun limite, degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, nella sfera privata altrui. L'O. , pertanto, consapevole dell'inesistenza delle indicate condizioni che avrebbero legittimato il suo intervento, ha dolosamente agito, in violazione dei limiti che l'art. 55, co. 1, c.p.p., pone all'esercizio dei poteri di iniziativa della polizia giudiziaria, allo scopo specifico di arrecare un danno al L. , consistito nel sottoporlo indebitamente ad indagini e nel fare intendere ai dipendenti comunali da lui interpellati che vi erano indagini di natura penale in cui era coinvolto il segretario comunale, incidendo, dunque, negativamente sulla sua immagine all'interno dell'ufficio comunale.
Risultano, pertanto, integrati, nel caso in esame, sia l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 323, c.p., che, come è noto, richiede il dolo intenzionale (cfr; ex plurimis, Cass., sez. VI, 27/06/2007, n. 35814), sia l'evento del danno ingiusto altrui, dovendosi ritenere tale, come affermato dalla uniforme giurisprudenza del Supremo Collegio e dalla migliore dottrina, quello prodotto da ogni comportamento, espressione della volontà prevaricatrice del pubblico funzionario, che determini un'aggressione ingiusta alla sfera della personalità, per come tutelata dai principi costituzionali, compromettendo beni di natura morale, come, ad esempio, il prestigio ed il decoro di cui la persona offesa dal reato gode presso i colleghi di lavoro (cfr. Cass., Sez. VI, 15.1.2004, n. 4945, rv. 227281; Cass., sez. V, 9.2.1999, n. 3684, rv. 213317).
4.3. Inammissibile, infine, deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, in quanto con esso si deducono censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, quindi,in quanto tali precluse in sede di giudizio di Cassazione (cfr. Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, rv. 235510; Cass., sez. Ili, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508).
A ciò aggiungasi non solo che le dichiarazioni della teste Forte, su cui si fonda il suddetto motivo di ricorso, non sono state allegate in violazione del principio della c.d. autosufficienza del ricorso stesso, ma anche che il contenuto della sua deposizione ha formato oggetto di specifica ed approfondita valutazione da parte dei giudici di merito, che ne hanno evidenziato l'irrilevanza ai fini dello scardinamento dell'ipotesi accusatoria (cfr. pp. 16-17 della sentenza di primo grado; pp. 8 sentenza di appello).
5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio agli effetti penali, mentre il ricorso dell'O. va rigettato ai soli effetti civili.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Avv. Antonino Sugamele

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