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Sentenza

Abusi edilizi. Domanda di condono. Effetti. Sospensione dei procedimenti sanzionatori (penali e amministrativi). Illegittimità della sanzione emessa anteriormente alla definizione della domanda di condono.
Abusi edilizi. Domanda di condono. Effetti. Sospensione dei procedimenti sanzionatori (penali e amministrativi). Illegittimità della sanzione emessa anteriormente alla definizione della domanda di condono.
T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 23 aprile 2014, n. 823

N. 00823/2014 REG.SEN.

N. 01204/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2012, proposto da:
Martur Srl, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p. t. sig.ra Iole Tartuffo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Brancaccio e Alberto La Gloria, presso i quali elettivamente domicilia in Salerno, largo Dogana Regia, N.15;

contro

Comune di Camerota; Responsabile Servizio Urbanistica del Comune di Camerota;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Responsabile del Servizio Urbanistica n. 28 del 18-5-2012, con la quale, previa riconferma della precedente ordinanza n. 16 del 7.4.2011 la cui efficacia era stata sospesa in conseguenza della presentazione delle istanze di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica nn. 7851/2011 e 84442/2011, successivamente respinte, si ordina la demolizione delle opere abusive;

del provvedimento del medesimo Responsabile n. 5898 del 18-5-2012, di reiezione delle istanze di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica presentate dalla impresa ricorrente;

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2014 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con atto notificato il 9.8.2012, depositato il 10.8.2012, la società nominata in epigrafe, premesso di essere proprietaria delle aree e delle opere costituenti la struttura turistico-ricettiva denominata “Happy Village”, sita in località Arconte alla frazione Marina del Comune di Camerota, ricadente in zona omogenea D2 del vigente P.R.G. (campeggi e villaggi turistici preesistenti) nonché in zona C.I.R.A. 2 del P.T.P. del Cilento Costiero; di essere stata interessata da una verifica culminata nella relazione prot. n. 12843 del 7.12.2010, sulla cui base sono state evidenziate opere realizzate in difformità dei titoli edilizi ed opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo, puntualmente contestate alla ricorrente società e da questa osservate; di aver prodotto, a sanatoria di quanto rilevato dall'Amministrazione comunale, una prima istanza di accertamento di conformità ex art. 37 dpr n. 380/01 (prot. n. 7851 del 14.6.2011) nonché una seconda istanza ex art. 36 dpr n. 380/01 e di compatibilità paesaggistica ex art. 181 (rectius : 167) d. lgs n. 42/04 (prot. n. 8442 del 13.7.2011), entrambe respinte con provvedimento prot. n. 5898 del 18.5.2012; impugna l'ordinanza n. 28 del 18.5.2012 intesa alla demolizione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi, chiedendone l'annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili.

2.- Non risulta costituita in giudizio l'intimata Amministrazione comunale.

3.- Con ordinanza n. 409/2012 del 4 ottobre 2012 risulta accolta l'istanza di tutela cautelare.

4.- All'udienza del 6 marzo 2014, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.

1.- Dubita parte ricorrente della legittimità dei provvedimenti, in epigrafe meglio specificati, con i quali l'intimata Amministrazione comunale si è determinata alla reiezione delle istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica relative agli abusi riscontrati in sede di verifica della struttura turistico-ricettiva denominata “Happy Village”, sita in località Arconte alla frazione Marina del Comune di Camerota. Al diniego di sanatoria e di compatibilità paesaggistica ha fatto seguito l'ordine di demolizione delle opere in questione.

Avverso i detti provvedimenti è insorta la ricorrente società con una serie di doglianze, la prima delle quali deve stimarsi pregiudiziale ed assorbente.

2.- Deduce la ricorrente società, con la prima censura, due vizi insuperabili :

a) la mancata acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza ai B.A.P. di Salerno ed Avellino, ai sensi degli artt. 167, comma 5 e 181, comma 1 quater, d. lgs n. 42/2004;

b) l'avvenuta emanazione dell'ordine di demolizione rispetto a manufatti interessati da due istanze di condono edilizio ex lege n. 724/1994 (prot. n. 3214 del 30.3.1995 e prot. n. 3293 del 30.3.1995) giammai definite con un provvedimento espresso.

La doglianza è fondata ai sensi delle considerazioni che seguono.

2.1.- In ordine al vizio rubricato sub a) il Collegio osserva che l'art. 167 del d. l.vo 42/04, ai commi 4 e 5, così dispone :

“L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1 quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma”.

Parimenti l'art. 181, commi 1 ter e quater, dello stesso d. l.vo, così dispone :

“Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1 quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1 ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni”.

Dall'esposizione che precede risulta evidente come la richiesta della ricorrente società di compatibilità paesaggistico ambientale, avanzata ai sensi dell'art. 181 comma 1 quater d. l.vo 42/04, andava necessariamente istruita con l'acquisizione di parere vincolante da parte della Soprintendenza di Salerno, competente per territorio; ma detto adempimento procedurale, come dedotto in ricorso e come si ricava altresì dallo stesso tenore letterale del provvedimento gravato, è stato nella specie completamente pretermesso (né alcunché in contrario è stato osservato da parte dell'Amministrazione intimata, rimasta estranea al giudizio).

Si cfr. quanto statuito, in giurisprudenza, con riferimento al procedimento in oggetto: “L'art. 146 comma 12 – nella versione modificata dall'entrata in vigore del d. lg. n. 157 del 2006 – prevede che non possano più essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche “in sanatoria”, ossia successive alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, salvo le ipotesi tassative volte a sanare “ex post” gli interventi abusivi di cui all'art. 167; in tali casi deve essere instaurata un'apposita procedura ad istanza della parte interessata che contempla – a differenza dell'ordinario procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (in vigore in via transitoria) – l'accertamento della compatibilità paesaggistica, demandato all'amministrazione preposta alla gestione del vincolo, previa acquisizione del parere della Soprintendenza che nella particolare fattispecie in esame assume carattere non solo obbligatorio, ma vincolante” (T. A. R. Veneto Venezia, sez. II, 23 aprile 2010, n. 1550; Tar Lombardia Brescia Sez. I 27.3.2009; Tar Campania, Salerno, Sez. I n. 759/2012).

2.2.- In ordine al vizio rubricato sub b), si osserva quanto segue :

Giusta indicazione emergente dall'art. 38 l. n. 47/85, applicabile al condono edilizio ex l. n. 724/94, la presentazione, entro il termine previsto dalla legge, della domanda di condono accompagnata dall'attestazione del versamento della somma dovuta a titolo della prima rata dell'oblazione "sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative".

Ne consegue che quando viene presentata una domanda di condono edilizio, proprio in base al disposto dell'art. 38 l. n. 47/85, l'amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere prima definito il procedimento scaturente dall'istanza di sanatoria ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 15297/10; TAR Campania - Napoli n. 1472/08; TAR Puglia - Lecce n. 621/07).

Nella fattispecie in esame, come emerge dall'apposita relazione asseverata dell'ing. Di Biasi, risultano oggetto di condono edilizio diversi manufatti riportati nell'istanza di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica prot. n. 8442/2011.

Su tali istanze, l'Amministrazione comunale era tenuta a pronunciarsi prima dell'adozione del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Per tutte le suesposte considerazioni, la censura, nel suo complesso, è fondata e va accolta con il consequenziale annullamento dei provvedimenti impugnati, nei limiti evidenziati in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione comunale.

3.- Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione comunale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/04/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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