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Certificato del Casellario a richiesta del datore di lavoro. Abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Certificato del Casellario a richiesta del datore di lavoro. Abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Circolare 24 luglio 2014
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Rilascio del certificato del Casellario a richiesta del datore di lavoro, secondo l'art. 25 -bis d.p.r. 313/2002, introdotto dal d.lgs.
39/2014 lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia minorile 24 luglio 2014 Ai Sigg. Procuratori della Repubblica
Ai Sigg. Dirigenti delle Procure della Repubblica presso i Tribunali 
e p.c. All'Ispettorato Generale Loro Sedi OGGETTO: Sistema Informativo del Casellario (SIC) -Rilascio in esercizio del certificato a richiesta del datore di lavoro, secondo le disposizioni dell'art. 25 - bis D.P.R. n. 313/2002, introdotto dal dlgs. n. 39/2014 (lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile).
Come preannunciato nella circolare in riferimento, si comunica che sono state apportate le modifiche tecniche al SIC
che consentono di produrre un certificato secondo le disposizioni contenute nell'art. 25
-bis D.P.R. n. 313/2002 (T.U.del casellario).Gli uffici locali potranno quindi rilasciare
un certificato denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art.
25-bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)”, contenente le iscrizioni relative a condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609 - undecies del codice penale,
ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori. In particolare, le sanzioni interdittive oggetto di trattamento sono: 1. la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori
(artt. 609 -nonies 2° co mma c.p., 600 -septies 2° comma c.p.);
2. la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art. 609 -nonies 3° comma c.p.).
Le predette sanzioni interdittive saranno menzionate nel certificato di cui all'articolo
25 - bis T.U., finché durano gli effetti delle stesse.
In calce al certificato apparirà la seguente avvertenza: “Il presente certificato riporta le iscrizioni contenute nel certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 25 D.P.R. 313/2002, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli articoli 600 - bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609undecies del codice penale e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.
Per quanto sopra, l'acquisizione del consenso dell'interessato, prevista dalla citata circolare e allegata alla richiesta di
certificato presentata del datore di lavoro, viene meno con il rilascio in esercizio del nuovo certificato.
Si è quindi provveduto ad aggiornare la relativa modulistica, che non prevede più la sezione sull'acquisizione del consenso.
Con avviso pubblicato sul SIC verrà data notizia agli uffici locali della data a partire dalla quale potranno estrarre il 
nuovo certificato.
La presente circolare e la relativa modulistica sono reperibili sul sito internet del Ministero della Giustizia
(www.giustizia.it) e sul portale del casellario (portal.casellario.giustizia.it).
Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk, al numero telefonico 06–97996200.
Roma, 24.7.2014
IL DIRETTORE GENERALE
Ersilia Calvanese
Avv. Antonino Sugamele

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