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Approfondimento

Sospensione del corso della prescrizione.
Sospensione del corso della prescrizione.
Sospensione del corso della prescrizione

c.p. art. 159


Sommario: 1. L'attuale disciplina della sospensione 2. Ratio dell'istituto 3. Casi di sospensione: l'autorizzazione a procedere 4. Segue: deferimento della questione ad altro giudizio 5. Segue: sospensione del procedimento o del processo penale 6. (Segue) Sospensione del processo per assenza dell'imputato 7. Legislazione speciale 8. La normativa previgente

1. L'attuale disciplina della sospensione 

L' art. 6, 3° co., L. 5.12.2005, n. 251 ha sostituito integralmente il vecchio art. 159, apportando alcune integrazioni di rilievo alla previgente disciplina.
La nuova disciplina dispone in via generale che il corso della prescrizione rimanga sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge. Si aggiunge inoltre che il corso della prescrizione è sospeso altresì nei casi di: 1) autorizzazione a procedere; 2) deferimento di questione ad altro giudizio; 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore.
Sostanzialmente la disposizione ha individuato come fattispecie autonoma la sospensione del processo conseguente all'impedimento delle parti e dei difensori o alla richiesta dell'imputato o del suo difensore, situazioni su cui la giurisprudenza sotto il regime previgente ha a lungo discusso, fornendo soluzioni variegate e diverse nel tempo.
La seconda parte della disposizione modificatrice ha precisato quale debba essere la porzione di tempo che, a seguito della sospensione per l'impedimento delle parti o per la richiesta dell'imputato o del difensore, viene neutralizzata a fini prescrizionali. La previsione generale è che il giudice non possa differire l'udienza oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento. Ove la fissazione dell'udienza vada oltre tale termine, non potrà comunque computarsi ai fini prescrizionali un termine superiore a quello della durata dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Pertanto la neutralizzazione a fini prescrizionali potrà consistere o nel tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni, ovvero nel tempo dell'impedimento aumentato del termine minore intercorrente tra la cessazione di quest'ultimo e la data dell'udienza, ove questa sia fissata antecedentemente alla scadenza del sessantesimo giorno dalla cessazione dell'impedimento.
Inoltre, con disposizione non del tutto chiara, è stabilito che «Sono fatte salve le facoltà previste dall' art. 71, co. 1 e 5, c.p.p.». Quest'ultimo articolo concerne la sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, conseguente all'accertamento che il suo stato mentale è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento (l' art. 71, 1° co., c.p.p. è relativo alla sospensione disposta dal giudice nel dibattimento; il 5° co. del medesimo art. è relativo alla sospensione intervenuta nel corso delle indagini preliminari). Orbene, quando il procedimento sia sospeso per accertata incapacità dell'imputato ai sensi dell' art. 71 c.p.p., la neutralizzazione del tempo ai fini prescrizionali non si sottrae alla regola generale prevista per il caso dell'impedimento delle parti. Il richiamo alla salvezza delle facoltà previste dall' art. 71 c.p.p. si riferisce alla possibilità che, nonostante la sospensione, venga pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ( art. 71, 1° co., c.p.p.), ovvero venga nominato un curatore speciale all'imputato ( art. 71, 2° co., c.p.p.), ovvero le parti ricorrano contro l'ordinanza di sospensione ( art. 71, 3° co., c.p.p.), ovvero il giudice assuma prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato e, quando vi sia pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti ( art. 71, 4° co., c.p.p. in relazione all' art. 70, 2° co., c.p.p.).
 È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, 1° co., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, trattandosi di questione che richiede un intervento del legislatore ( C. Cost. 14.2.2013, n. 23).
La nuova disposizione precisa altresì, in modo identico a quella previgente, che la prescrizione riprenda il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Anche la precisazione relativa ai termini di inizio e di cessazione della sospensione con riferimento all'autorizzazione a procedere non si discosta da quanto previsto dai previgenti 2° e 3° co. dell'art. 159: la sospensione inizia dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione (nel 2° co. previgente era usato il termine "effettua" in luogo del termine "presenta") e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

2.  Ratio dell'istituto 

 La sospensione della prescrizione del reato si verifica in alcuni tassativi casi in cui al procedimento penale relativo al reato medesimo si frappone un particolare ostacolo indicato dalla legge ( Romano, in Comm. Romano, Grasso, Padovani, PG, III, 80). Ai fini dell' art. 157, l'ulteriore periodo di prescrizione si somma a quello già maturato prima del verificarsi della causa di sospensione.
La  ratio dell'istituto risiede, per alcuni, nella forzata inattività cui è costretto l'organo che procede: inattività che elide la portata sintomatica del decorso del tempo in ordine alla carenza di interesse al perseguimento del reato [ Pisa, Prescrizione (dir. pen.), in ED, XXXV, Milano, 1986, 89]. Secondo altri, essa va piuttosto individuata nell'esigenza del protrarsi dei tempi del procedimento per accertamenti collegati a scelte particolari o inusuali delle parti o da esse comunque dipendenti, ovvero all'esigenza di giudizi incidentali o pregiudiziali disposti d'ufficio, al maturare di determinate condizioni di procedibilità, o all'applicazione di ipotesi premiali che, introducendo benefici per l'imputato, ad un tempo richiedono verifiche aggiuntive ( Donini, in AA.VV., Prescrizione e irretroattività fra diritto e procedura penale, in FI, 1998, V, 327). Da tali premesse conseguirebbe l'applicabilità all'istituto del principio processuale tempus regit actum. Consegue alla natura eccezionale della sospensione, la necessità di un rigoroso rispetto, nella previsione delle diverse ipotesi formulate dal legislatore, dell' art. 3, 1° co., Cost., occorrendo la dimostrazione della "specialità" del fenomeno cui si rivolge la sospensione, per evitare che la stessa non assuma, occultamente, una funzione "punitiva" ( Donini, 325, sul punto, cfr. Zanotti, Prescrizione e irretroattività fra diritto e procedura penale, in FI, 1998, V, 333).
 La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell' art. 486, 1° e 3° co., c.p.p., in relazione all'art. 159, 1° co., in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non è previsto «tra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento» dell'imputato o del suo difensore ( C. Cost. 22.6.2000, n. 232). Ugualmente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. dell'art. 159, nella parte in cui non prevede, per tutti i reati a prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, la sospensione del corso della prescrizione, ove si verifichino cause di sospensione dei termini di custodia cautelare ( C. Cost., ord., 22.6.2000, n. 233). Inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 159 nella parte in cui non prevede, fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato dalla adesione dei difensori all'astensione collettiva ( C. Cost., ord., 4.3.1999, n. 51; C. Cost., ord., 31.3.1994, n. 114). Inammissibili, infine, le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 159 nella parte in cui non prevede quale causa di sospensione della prescrizione la detenzione dell'imputato all'estero ( C. Cost., ord., 16.4.1987, n. 138; C. Cost., ord., 28.4.1983, n. 115) e la pendenza del procedimento di ricusazione ( C. Cost. 16.6.1983, n. 177).
L'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale, di guisa che ad essa sono applicabili anche gli istituti della sospensione e della interruzione ( C., Sez. V, 26.2.2013, n. 12587).

3. Casi di sospensione: l'autorizzazione a procedere 

 I casi di sospensione del corso della prescrizione sono tassativamente indicati dall'art. 159, 1° co. Ne consegue che ogni estensione in via interpretativa del contenuto della predetta norma si concretizza in un intervento di tipo manipolativo. Non possono pertanto farsi rientrare tra le cause di sospensione della prescrizione la detenzione dell'imputato all'estero ed in genere tutte le ipotesi che, pur incidendo sul termine di prescrizione, non sono però indicate tassativamente dalla norma. Rientrano invece nella prescrizione normativa di cui all'art. 159 i casi di sospensione del processo penale per mancata identificazione dell'imputato, di infermità di mente sopravvenuta dell'imputato, di morte dell'imputato, di sospensione a seguito di sostituzione del difensore che abbandona la difesa dell'imputato, di concessione di termine a difesa nel giudizio direttissimo e nel caso di contestazione suppletiva ( Panagia, Prescrizione del reato e della pena, in Digesto pen., IX, Torino, 1995, 664).
Critiche sono state mosse all'attuale dettato normativo, frutto di modifiche intervenute con la L. 5.10.1991, n. 320. Fissare la cessazione della sospensione fin dal momento dell'accoglimento della richiesta di autorizzazione comporta che l'autorità giudiziaria potrebbe trovarsi nell'impossibilità di attivarsi fino al momento, successivo, della comunicazione, con un ingiustificabile beneficio per l'interessato (cfr. Molari, Prescrizione del reato e della pena, in NN.D.I., XIII, Torino, 1966, 697; Romano, 99).
Si è discusso in ordine agli effetti, relativi alla prescrizione, del diniego di autorizzazione a procedere. Non pare possibile, al riguardo, attribuire al diniego dell'autorizzazione a procedere una validità permanente, tale da determinare un perdurante effetto sospensivo della prescrizione; diversamente, dal giorno in cui l'autorizzazione viene negata, essendosi in tal modo ripristinata una situazione di normalità, riprenderà anche il tempo utile a prescrivere ( Molari, 697).

4.  Segue: deferimento della questione ad altro giudizio

 L'art. 159 indica poi, quale causa di sospensione dei termini di decorrenza, il deferimento di questione ad altro giudizio. Con l'introduzione dell'attuale codice di procedura penale, il quadro della devoluzione obbligatoria e soprattutto facoltativa delle questioni pregiudiziali, da deferire ad altro giudice, è radicalmente mutato. L' art. 2 c.p.p. riconosce infatti al giudice penale il potere di risolvere qualsiasi controversia penale, amministrativa o civile rilevante ai fini del processo. Un' eccezione è contenuta all' art. 3 c.p.p. che riconosce la possibilità, per il giudice penale, di sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza civile, qualora la decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza. La prescrizione in tal caso resta sospesa fino al giorno della comunicazione al giudice penale del passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile ( Romano, in Comm. Romano, Grasso, Padovani, PG, III, 83).
La sospensione del procedimento derivante da questione deferita ad altro giudizio trova la sua disciplina nell' art. 479, 1° co., c.p.p., per il quale, se la decisione sull'esistenza del reato dipende dalla risoluzione di una controversia civile, o amministrativa già in corso, "di particolare complessità", il giudice penale può sospendere il dibattimento sino a quando la sentenza civile o penale sia passata in giudicato. In questo caso, però, il giudice penale, decorso un anno senza che si sia concluso il giudizio civile o amministrativo, può revocare l'ordinanza di sospensione, cui, parallelamente, fa seguito la ripresa della decorrenza della prescrizione.
In relazione all'ipotesi di sospensione della prescrizione a seguito di sospensione dei termini di custodia cautelare, prevista nell'art. 159, 1° co., ultima parte, in dottrina si è escluso che la sospensione della prescrizione possa operare solo nel caso di misura cautelare in atto, ritenendo che l'art. 159 operi un rinvio generale a tutte le cause che possono dar luogo alla sospensione dei termini della custodia cautelare, identificabili in quelle previste dall' art. 304, 1° co., c.p.p. ( Grifantini, Commento all'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332, in AA.VV., Modifiche al Codice di procedura penale, Padova, 1995, 219) e che debbono quindi considerarsi altrettante cause di sospensione della prescrizione del reato [ Semeraro, La sospensione della prescrizione e l'astensione dei difensori dalle udienze, in CP, 1999, 1463; D'Ambrosio, Fidelbo, in Grevi (a cura di), Misure cautelari e diritto di difesa nella l. 8 agosto 1995, Milano, 1996, 131; contra Riviezzo, Custodia cautelare e diritto di difesa (Commento alla l. 8 agosto 1995, n. 332), Milano, 1995, 128].
Tra le questioni deferite ad altro giudizio, da ricondurre all'art. 159, 1° co., la dottrina annota il giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Qualora il giudizio in corso non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa e il giudice non la ritenga manifestamente infondata, egli emette ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte e sospende il giudizio ( art. 23, L. 11.3.1953, n. 87). La prescrizione del reato resta sospesa fino al giorno successivo a quello della trasmissione al giudice penale della sentenza o dell'ordinanza della Corte costituzionale che ha deciso sulla questione pregiudiziale costituzionale ( Romano, in Comm. Romano, Grasso, Padovani, PG, III , 101).
 La pendenza davanti alla Corte Costituzionale di una questione di legittimità costituzionale non cagiona, automaticamente, la necessità di sospendere, fino alla decisione della Corte stessa, tutti i procedimenti penali nei quali tale questione non sia di nuovo proposta. Pertanto, la sospensione del dibattimento penale disposta dal giudice in difetto della proposizione della questione di legittimità non realizza anche una causa sospensiva del decorso della prescrizione ( C., Sez. III, 28.1.1985). In caso di sospensione del procedimento a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la data di cessazione dell'effetto sospensivo e coincide con quella in cui gli atti sono restituiti al giudice remittente ( C., Sez. V, 14.11.2012-15.2.2013, n. 7553). In senso contrario, lontana decisione aveva ritenuto che la cessazione della causa di sospensione si identifica nel momento della decisione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale, e non da quello ulteriore in cui la pronuncia è depositata o viene a conoscenza dell'organo giudicante che ha promosso il giudizio dinanzi alla Corte (C., Sez. III, 21.5.1976). L'art. 159, 1° co., ultima parte, prevede la sospensione dei termini di prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge.
 Analoga sospensione del procedimento, con analogo riflesso sulla sospensione della prescrizione del reato, si ha nel caso di pregiudiziale comunitaria, quando una questione interpretativa di norme comunitarie è sollevata davanti ad una giurisdizione dell' ordinamento interno ( Romano, III, 102).

5.  Segue: sospensione del procedimento o del processo penale

L'art. 159, 1° co., n. 3 prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso per ragioni di impedimento delle parti (pubblico ministero, imputato e le altre parti del processo) o dei difensori, o su richiesta dell'imputato o del suo difensore.
 La Cassazione è intervenuta ripetutamente sugli effetti ai fini della prescrizione del rinvio dell'udienza, concesso su richiesta del difensore o dell'imputato. Sembra consolidarsi la distinzione tra rinvii in senso lato richiesti dal difensore; e rinvii disposti per legittimo impedimento dell'imputato o del suo difensore. Solo in quest'ultimo caso la prescrizione è sospesa di diritto per sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento; qualora invece il rinvio venga concesso su richiesta del difensore motivata dall'adesione all'astensione collettiva delle udienze ovvero da contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelate dall'ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituiscono, tuttavia, impedimento in senso tecnico, in quanto non discendenti da un'assoluta impossibilità a partecipare all'attività difensiva (C., Sez. I, 1.12. -14.10.2008, n. 44609). Ne consegue che, in tali ipotesi, non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione al corso della prescrizione, che resta sospeso per tutto il periodo dl differimento (in senso conforme, C., Sez. II, 12.2.2008, n. 20574; C., Sez. III, 17.10.2007, n. 4071). L'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, sebbene tutelato dall'ordinamento con il diritto al rinvio dell'udienza, non costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva e non dà luogo pertanto ad un caso in cui trovano applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione ( C., Sez. II, 29.3-5.5.2011, n. 17344).
La previsione dell'art. 159, nuova formulazione, non può applicarsi ai rinvii disposti anteriormente all'entrata in vigore della L. 5.12.2005, n. 251, poiché si tratta di una norma rivolta al giudice, al quale è inibito di differire l'udienza, per impedimento delle parti o dei difensori, «oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento», limite al cui rispetto non poteva evidentemente essere chiamato né tenuto prima che la disposizione esistesse ( C., S.U., 30.9.2010, n. 43428).
L'avvicinarsi del termine prescrizionale non legittima di per sé il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore: spetta infatti al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze delal difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell' art. 102 c.p.p. ( C. 5.10.2010).
Nel caso, di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad esigenze di acquisizione della prova - come ne caso di teste assente- la prevalenza di quest'ultimo motivo di rinvio finisce per esclude l'applicabilità della sospensione del decorso della prescrizione ( C. 2.10.2009); nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione ( C., Sez. II, 9.2.2011, n. 11559).
Integra una causa di sospensione della prescrizione il rinvio del dibattimento disposto su accordo delle parti, in quanto non collegato ad esigenze probatorie e difensive ( C., Sez. V, 2.2.2011, n. 14461).
Il provvedimento di rinvio del processo per esigenze proprie della parte richiedente, ancorché illegittimamente adottato, dà luogo alla sospensione del corso della prescrizione ove sia la stessa parte a dolersi dell'effetto sospensivo a tale rinvio conseguente ( C., Sez. III, 8.5.2013, n. 26409).
Per quanto riguarda il legittimo impedimento della parte civile, secondo un orientamento giurisprudenziale esso dà luogo ad una sospensione del decorso del termine prescrizionale solamente quando la difesa dell'imputato abbia aderito alla relativa richiesta (  C., Sez. I, 17.5.2013, n. 27676; C. 7.12.2007; C. 28.6.2007).
È legittimamente disposta la sospensione del corso della prescrizione anche quando il rinvio del dibattimento sia stato determinato dalla necessità di trattazione prioritaria dei processi rientranti nella categoria di cui all' art. 132 bis disp. att. c.p.p. ( C., Sez. II, 6.11.2012, n. 44806). In questo caso, però, la sospensione del termine di prescrizione non può aver luogo de plano, ma richiede la previa instaurazione del contraddittorio ( C., Sez. II, 13.11.2012-23.1.2013, n. 3343). Il contraddittorio previsto per disporre la sospensione del termine di prescrizione, di cui all' art. 2 ter, D.L. 23.5.2008, n. 92, convertito in L. 24.7.2008, n. 125, per la durata del rinvio della trattazione dei processi individuati a norma dell' art. 132 bis disp. att. c.p.p., deve ritenersi soddisfatto anche se il provvedimento del giudice è adottato in udienza alla presenza del solo difensore e nella contumacia dell'imputato ( C., Sez. II, 17.7.2013, n. 32368). La sospensione del termine di prescrizione, disposta ai sensi di tale normativa produce i suoi effetti anche se l'imputato non poteva beneficiare dell'indulto concesso con L. 31.7.2006, n. 241, qualora l'imputato medesimo non si è opposto né ha impugnato l'ordinanza che la ha deliberata ( C., Sez. VI, 21.5.2013, n. 35225).
È stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, sollevata per violazione dell' art. 3 Cost., nella parte in cui non indica il termine massimo di sospensione della prescrizione conseguente alla richiesta della difesa dell'imputato di un differimento dell'udienza ( C., Sez. III, 27.10.2011, n. 45968).

6. ( Segue) Sospensione del processo per assenza dell'imputato  

 La L. 28.4.2014, n. 67 ha introdotto all'art. 159, n. 3 bis una ulteriore ipotesi di sospensione del periodo di prescrizione del reato per il caso in cui il processo sia stato sospeso per assenza dell'imputato. Ai sensi dell' art. 420 quater c.p.p., nel caso in cui manchi la prova della conoscenza da parte dell'imputato dell'udienza e dell'esistenza del procedimento, il giudice rinvia una prima volta il processo, disponendo che l'avviso contenente la data della nuova udienza sia notificato personalmente all'imputato dalla polizia giudiziaria; qualora la notificazione non sia andata a buon fine e non vi siano le condizioni per emettere una sentenza ex art. 129 c.p.p., il giudice dispone la sospensione del procedimento, separando la posizione processuale dell'imputato da quella degli eventuali coimputati. 
 Ai sensi del nuovo 4° co. dell'art. 159, la sospensione della prescrizione, anche in caso di sospensione del processo ex art. 420 quater c.p.p. (che ha una durata indeterminata, dipendendo dal perdurare dell'impossibilità di notificare all'imputato l'avviso della udienza), non può protrarsi oltre i limiti massimi fissati all' art. 161, 2° co., c.p.p., in tema di interruzione del corso della prescrizione. 

7. Legislazione speciale

 Un'ipotesi particolare di sospensione del periodo necessario a prescrivere è dettata dall' art. 16, L. 22.5.1975, n. 152, che si pone in una prospettiva eccentrica rispetto alla ratio generale dell'istituto. Nella norma citata, infatti, l'ottica del legislatore è quella di penalizzare comportamenti processuali dell'imputato o del difensore meramente pretestuosi e diversivi, andando peraltro ad intaccare il diritto di difesa ( Romano, 86). Per la norma citata, infatti, per i reati previsti dall' art. 2, L. 14.10.1974, n. 497 nonché per quelli contemplati all' art. 14, L. 22.5.1975, n. 152, la prescrizione resta sospesa a) durante la latitanza dell'imputato; b) durante il tempo necessario per la notifica di ordini o mandati all'imputato che non abbia provveduto a comunicare il domicilio, sino a quando la notifica sia stata effettuata o sia stato emesso il decreto di irreperibilità; c) durante il rinvio, chiesto dall'imputato o dal difensore, di un atto di istruzione o del dibattimento, per tutto il tempo del rinvio. Non opera invece come causa di sospensione della prescrizione la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale anche quando si riferisce ad attività di indagine preliminare (sul punto, Panagia, 665).
 Tipica causa di sospensione dei termini di prescrizione ai sensi del nuovo art. 159, 1° co., si ha, in materia di reati edilizi, in relazione all' art. 45, 1° co., t.u. edilizia (D.P.R. 6.6.2001, n. 380) che riproduce integralmente il testo dell' art. 22, L. 28.2.1985, n. 47, qualora risulti che ha avuto inizio un procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere la sanatoria relativamente ad opere abusive, l'azione penale deve essere sospesa fino al momento in cui tale procedimento non sia terminato. In materia di condono edilizio al periodo ordinario di prescrizione vanno aggiunti 223 giorni per la sospensione introdotta dall' art. 39, L. 23.12.1994, n. 724, oltre l'ulteriore termine di anni due, dal 31 marzo 1995 al 31 marzo 1997 per la sospensione di cui all' art. 38, L. 28.2.1985, n. 47 e all' art. 2, 40° co., L. 23.12.1996, n. 662, che si applica allorquando sussista una istanza di condono e la ricevuta dell'effettuato versamento ( C., Sez. III, 27.3.1998). In relazione alla sospensione obbligatoria ex lege, prevista dalle norme citate, il provvedimento del giudice ha carattere dichiarativo dei relativi presupposti ( C., Sez. III, 12.3.1999; C., Sez. III, 30.9.1998). Proprio per tale natura dichiarativa, e non costitutiva, della sospensione, non è necessario un formale provvedimento giudiziale per l'operatività della sospensione, che può essere accertata anche in sede di giudizio finale ( C., Sez. III, 12.3.1999). Qualora dagli atti processuali risulti la insussistenza delle condizioni legittimanti l'accesso alla procedura di condono non opera la sospensione del procedimento prevista dalla legge ( C., S.U., 24.11.1999). La sospensione del procedimento in relazione alla presentazione di domanda di condono edilizio non può essere disposta a fronte di opere non condonabili, sicché dell'eventuale periodo di sospensione ciononostante intervenuto deve comunque tenersi conto ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato ( C., Sez. III, 26.1-10.3.2011, n. 9670). La sospensione del procedimento - e quindi del decorso della prescrizione - viene meno nel giorno in cui perviene la risposta definitiva della P.A. circa la sussistenza dei requisiti per la declaratoria di estinzione dei reati per oblazione o in ordine al rilascio della concessione e dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria ( C., Sez. III, 9.6.1997). Con il venir meno della volontà di adempiere al pagamento dell'oblazione prevista per l'estinzione dei reati in materia urbanistica si determina la ripresa del corso della prescrizione di detti reati, per la decadenza dai termini previsti dal c.d. "condono edilizio" ( C., Sez. III, 12.3.1999). La fattispecie criminosa della lottizzazione abusiva è esclusa dal novero delle contravvenzioni estinguibili con il cosiddetto condono edilizio e pertanto non si applica la sospensione del corso della prescrizione in relazione alla sospensione del processo penale stabilita dagli artt. 38 e 44, L. 28.2.1985, n. 47 ( C., Sez. III, 6.6.2012, n. 28166).
Reati finanziari. In tema di sanatoria ed amnistia per reati finanziari, il momento di cessazione della causa di sospensione dei procedimenti penali non può essere fissato all'emissione del decreto di citazione. In analogia con quanto previsto dall'art. 159 in tema di autorizzazione a procedere, si deve aver riguardo alla risposta dell'ufficio finanziario ( C., Sez. III, 21.12.1994). La sospensione del procedimento penale prevista dall' art. 21, D.L. 2.3.1989, n. 69 convertito nella L. 27.4.1989, n. 154 non è applicabile ai procedimenti per frode fiscale ( C., S.U., 3.2.1995; C., Sez. III, 3.2.1998; C., Sez. III, 18.1.1995). La decadenza di un decreto legge ne fa venire meno gli effetti sfavorevoli, tra cui va annoverata la sospensione della prescrizione (  C., Sez. III, 30.10.1992; C., Sez. III, 13.10.1992). Contra, la sospensione dei procedimenti penali stabilita obbligatoriamente da una disposizione contenuta in un decreto legge conserva efficacia anche in caso di successiva decadenza del decreto stesso ( C., Sez. III, 18.11.1992).
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 1, 3° co., L. 7.4.2010, n. 51, recante "Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza" del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell' art. 420 ter, 1° co., c.p.p. l'impedimento addotto ( C. Cost. 25.1.2011, n. 23).
Il successivo comma 5 della legge, in base al quale "Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dell'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo art. 159 del codice penale" è stato abrogato, a seguito di referendum popolare, dall' art. 1, D.P.R. 18.7.2011, n. 115.

8. La normativa previgente

Anche anteriormente alla L. 5.12.2005, n. 251, i casi di sospensione del corso della prescrizione erano tassativamente indicati dall'art. 159, 1° co.
 In relazione all'ipotesi di sospensione della prescrizione a seguito di sospensione dei termini di custodia cautelare, prevista nell'art. 159, 1° co., ultima parte, in dottrina si è escluso che la sospensione della prescrizione possa operare solo nel caso di misura cautelare in atto, ritenendo che l'art. 159 operi un rinvio generale a tutte le cause che possono dar luogo alla sospensione dei termini della custodia cautelare, identificabili in quelle previste dall' art. 304, 1° co., c.p.p. ( Grifantini, Commento all'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332, in AA.VV., Modifiche al Codice di procedura penale, Padova, 1995, 219) e che debbono quindi considerarsi altrettante cause di sospensione della prescrizione del reato [ Semeraro, La sospensione della prescrizione e l'astensione dei difensori dalle udienze, in CP, 1999, 1463; D'Ambrosio, Fidelbo, in Grevi (a cura di), Misure cautelari e diritto di difesa nella l. 8 agosto 1995, Milano, 1996, 131; contra Riviezzo, Custodia cautelare e diritto di difesa (Commento alla l. 8 agosto 1995, n. 332), Milano, 1995, 128].
 A lungo contrastante l'orientamento giurisprudenziale in ordine ai limiti applicativi di tale disposizione. Per la tesi prevalente, la sospensione dei termini di prescrizione a seguito di differimento dell'udienza dibattimentale su richiesta del difensore, per suo impedimento ed anche nel caso di astensione conseguente a deliberazione degli organi rappresentativi degli avvocati era idonea a determinare la sospensione del corso della prescrizione soltanto nel caso in cui, in presenza di una misura cautelare, i termini di durata di quest'ultima fossero sospesi con provvedimento del giudice, ritenendosi non sufficiente l'astratta ipotesi di ricorrenza di taluna delle cause di sospensione previste dall' art. 304 c.p.p., anche indipendentemente da un provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ( C., Sez. V, 16.1.2001; C., Sez. V, 21.9.1999; C., Sez. VI, 6.11.1998). Ragionare diversamente, per la tesi che si espone, presupporrebbe una interpretazione analogica in danno dell'imputato dell'art. 159 ( C., Sez. V, 21.9.1999); come pure dell' art. 304 c.p.p. che invece, in quanto norma eccezionale, può trovare applicazione soltanto nei processi contro i detenuti ( C., Sez. VI, 6.11.1998; C., Sez. III, 19.6.1998). Diversamente, per un orientamento minoritario, si ritiene che il nuovo testo dell'art. 159, 1° co., novellato dall' art. 15, L. 8.8.1995, n. 332, non rinvii integralmente alla disciplina della sospensione dei termini di custodia cautelare, ma ne richiami solo i presupposti, per ancorarvi anche l'effetto sospensivo della prescrizione ( C., Sez. VI, 2.7.1998; C., Sez. I, 27.5.1998). In particolare, si è discusso, senza in passato giungere a conclusioni concordi, se l' astensione dalle udienze del difensore sospenda il decorso del termine di prescrizione del reato. La tesi negativa ( C., Sez. III, 11.3.1999; C., Sez. V, 22.10.1998) ritiene che la sospensione dei termini ex art. 159 sia stabilita direttamente dalla legge e non già a seguito del provvedimento del giudice, come nell'ipotesi prevista dall' art. 304 c.p.p.. L'opinione contraria sostiene, invece, l'applicabilità dell'art. 159 nell'ipotesi di impedimento - seppure legittimo - da parte del difensore ( C., Sez. VI, 2.7.1998). È stato peraltro ritenuta legittima la nomina di difensore d'ufficio, in presenza di un legittimo impedimento del difensore di fiducia, qualora i termini di prescrizione siano prossimi alla scadenza ( C., Sez. V, 22.10.1998). A dirimere il contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite ( C., S.U., 28.11.2001), affermando che la sospensione o il rinvio del dibattimento hanno effetti sospensivi della prescrizione, anche se l'imputato non è detenuto, nei casi in cui siano disposti per impedimento dell'imputato o del difensore o su loro richiesta, salvo quando siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o a causa del riconoscimento di un termine a difesa. Aderendo all'orientamento più restrittivo, le Sezioni Unite, hanno quindi ritenuto che l'art. 159 non operi un rinvio all'intera disciplina della sospensione dei termini di custodia cautelare, ma ne richiami solo i presupposti per ancorarvi l'effetto della prescrizione. In generale, quindi, ogni rinvio imputabile al difensore e all'imputato provoca la sospensione della prescrizione, compresa l'ipotesi del legittimo impedimento del difensore stesso: ciò in quanto le parti condividono con il giudice la responsabilità dell'andamento del processo e devono, di conseguenza, assumersi gli oneri connessi all'esercizio dei loro poteri ( C., S.U., 28.11.2001; conforme, più di recente, C., Sez. III, 18.11.2003; C., Sez. V, 5.3.2003; in senso contrario, invece, C., Sez. V, 20.1.2003, di talché, nuovamente, C., S.U., 24.9.2003 che ha ribadito il principio precedentemente affermato da C., S.U., 28.11.2001, con adeguamento successivo, C., Sez. V, 5.3.2003; C., Sez. IV, 21.1.2004).
La sospensione della prescrizione, collegata al rinvio o alla sospensione del dibattimento disposti nei casi previsti dalla legge, va commisurata alla effettiva durata del rinvio dell'udienza disposto dal giudice ( C., Sez. III, 5.3.2004, che, in caso di impedimento a comparire del difensore, motivato dall'adesione alla astensione dalle udienze proclamata dalla categoria, ha commisurato l'effetto sospensivo non in base alla durata dello sciopero, ma al tempo resosi di conseguenza necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili per garantire il recupero dell'ordinario corso della giustizia; nello stesso senso C., Sez. IV, 29.1.2013, n. 10621 ).
 Il provvedimento di rinvio del processo per esigenze proprie della parte richiedente, ancorché illegittimamente adottato, dà luogo alla sospensione del corso della prescrizione ove sia la stessa parte a dolersi dell'effetto sospensivo a tale rinvio conseguente ( C., Sez. III, 8.5.2013, n. 26409).  Il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione ( C., Sez. V, 23.2.2005). Configura un caso di paralisi dell'attività dibattimentale determinata da mancata assistenza difensiva la revoca in massa delle nomine dei difensori da parte degli imputati detenuti, con nomina di altri difensori ai quali venga concesso termine a difesa, senza che rechi alcuna differenza la circostanza che l'iniziativa sia riferibile agli imputati o ai difensori ( C., Sez. VI, 25.10.1999).
Nell'ipotesi nella quale con un decreto legge si sia disposta la sospensione dei procedimenti penali ed il decreto legge non sia poi convertito, periodo di vigenza del decreto legge non può influire ai fini del prolungamento del termine della prescrizione del reato ( C., Sez. III, 13.10.1992). Di diverso avviso, C., Sez. III, 21.1.1997, secondo cui ai fini della prescrizione gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla sospensione del procedimento, facoltativa oppure obbligatoria, stabilita da norme contenute in decreti legge non convertiti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, permangono, nonostante l'intervenuta decadenza degli stessi, in considerazione della natura processuale dell'istituto e delle disposizioni che lo prevedono, della conseguente immediata attuazione, della produzione di effetti irreversibili e dell'applicazione del principio tempus regit actum.
La sospensione dei termini disposta dall' art. 1, D.L. 27.10.1997, n. 364, conv. con modificazione nella L. 17.12.1997, n. 434 a favore delle zone colpite dagli eventi sismici nelle Regioni Marche e Umbria riguarda soltanto la prescrizione e la decadenza dei diritti che decorrono a sfavore dei soggetti indicati dalla norma e non anche la prescrizione dei reati ( C., Sez. VI, 20.12.2002).
Avv. Antonino Sugamele

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