Violenza sessuale. Dichiarazioni accusatorie della vittima contraddittorie e turbate emotivamente. Necessità di riscontro ancora più scrupoloso.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 maggio - 21 novembre 2013, n. 46373
Presidente Squassoni – Relatore Grillo
Ritenuto in fatto
1.1 Con sentenza dell'I dicembre 2011 la Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - confermava la sentenza del Tribunale di quella città del 10 giugno 2010 emessa nei confronti di A.S. (imputato del reato di violenza sessuale consumata e tentata, rispettivamente in danno delle nipoti S. , infraquattordicenne e St. , infradecenne) [fatti commessi in continuazione dal (omissis) ] con la quale lo stesso era stato condannato per il solo reato di violenza sessuale commesso in danno della nipote S. , previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di anni quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita.
1.2 La Corte distrettuale, nel confermare il giudizio di colpevolezza espresso dal primo giudice, ribadiva la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, valutando come marginali o non rilevanti alcune difformità o imprecisioni in cui era incorsa la ragazza che aveva parlato per la prima volta, e a distanza di tempo, degli abusi subiti ad opera del nonno, con il proprio fidanzato D. e con tale P.S. , compagna del proprio padre. La Corte valorizzava anche alcuni riscontri esterni costituiti dalle dichiarazioni della stessa P. (che aveva raccolto le confidenze della giovane, invitandola a renderne edotto il padre), da quelle del padre A.L. e di D.D. moglie di A.M. , zio della ragazza, in merito ad alcuni asseriti abusi subiti dalla loro figlia St. sempre ad opera del nonno quando la bambina aveva sei anni circa e in periodi successivi fino ai quindici anni circa.
1.3 Per l'annullamento della sentenza propone ricorso l'imputato personalmente, censurando la decisione impugnata perché manifestamente illogica e contraddittoria in più punti: rileva, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe privilegiato il racconto della ragazza nonostante non solo le palesi contraddizioni e il fatto che tutte le dichiarazioni dei testi usate dalla Corte come riscontri erano comunque testimonianze de relato, ma anche nonostante le turbe psicologiche che affliggevano da tempo la ragazza in cura dallo specialista e la posizione conflittuale con la propria famiglia di origine, e con il padre in particolare, evidenziando come le accuse mosse dalla giovane S. al nonno altro non erano che un maldestro espediente per accattivarsi le simpatie del padre e ottenere vantaggi economici da lui mettendolo conto il proprio genitore.
Considerato in diritto
1.1 Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
1.2 Sebbene la sentenza impugnata, nel richiamare per relationem le motivazioni del Tribunale in merito alla piena attendibilità del racconto della minore S. , abbia confermato la sentenza di primo grado, le considerazioni sviluppate dalla Corte territoriale, pur articolate, appaiono disomogenee, non rispettose del materiale probatorio acquisito e soprattutto poco puntuali laddove il giudice di merito si sofferma a valutare l'attendibilità della ragazza e a svalorizzare le numerose, gravi contraddizioni in cui la stessa giovane è certamente incorsa nel suoi racconti.
1.3 Alcuni episodi raccontati dalla giovane S. come avvenuti, rispettivamente, nel garage dell'abitazione del nonno e nel giardino della sua casa, sono stati considerati dalla Corte veritieri senza tenere conto di significative contraddizioni. sia sull'epoca in cui gli abusi sarebbero avvenuti (in una prima occasione la ragazza ha riferito di avere diciassette anni quanto si sarebbero verificati tali abusi e in una occasione che ne aveva tredici), sia sulle modalità (prima la ragazza ha parlato di timidi approcci e poi di vere e proprie intrusioni sessuali seguite dalla eiaculazione), senza che la ragazza - interpellata su tali distonie - ne abbia saputo spiegare le ragioni. Né appare soddisfacente, sul piano logico, la giustificazione data dalla Corte, di contraddizioni non importanti perché dovute soltanto a difficoltà mnemoniche legate al tempo trascorso, ben difficilmente spiegabili, però, se riferite a fatti avvenuti quando la ragazza aveva diciassette anni e quindi in grado di ricordare bene.
1.4 Sebbene la Corte abbia considerato riscontro importante le dichiarazioni di P.S. (depositarla delle confidenze della ragazza che, tuttavia avrebbe rivelato i segreti che la riguardavano molti anni dopo i fatti, preoccupata comunque di dare un dispiacere alla nonna cui era molto legata), non sono state adeguatamente valutate le notevoli perplessità manifestate dalla stessa P. in ordine alla veridicità di quei racconti o alle manovre e recondite finalità sottostanti alla base delle accuse.
1.5 Così come non sono state adeguatamente tenuti in considerazione dal giudice distrettuale i commenti ripetutamente e decisamente espressi dalla donna in ordine alla fragilità emotiva della giovane S. ; al regime di trattamento psicologico cui la stessa era sottoposta sin da quando aveva dieci anni; ai suoi turbamenti per la separazione dei genitori; alla sua tendenza ad enfatizzare; ai suoi conflittuali rapporti con il padre e con lo stesso ragazzo D. . Tali circostanze, banalizzate dalla Corte che non ha nemmeno ritenuto opportuno sottoporre la ragazza - proprio in relazione alle sue conclamate turbe psicologiche delle quali avevano parlato familiari e conoscenti del suo entourage familiare - a perizia volta a verificare la sua capacità a testimoniare e la sua suggestionabilità o influenzabilità, costituiscono un punto di rilevante criticità della decisione.
1.6 Anche la valorizzazione dei riscontri rappresentati dalle dichiarazioni di A.M. (padre della giovane S. ), di A.L. e della di lui moglie risente di un esame superficiale compiuto dalla Corte che ha recepito tali testimonianze - tutte de relato - come rivelataci degli abusi raccontati dalla ragazza, senza prestare la dovuta attenzione a quel clima di conflittualità strisciante tra la ragazza e il padre, proprio a causa della separazione dei. genitori, così come evidenziato dalla P. .
1.7 Ne deriva, quindi, un complesso argomentativo assai frastagliato in cui viene accettata in modo quasi fideistico la tesi della veridicità delle accuse mosse dalla p.o., nonostante le articolate censure svolte già nell'atto di appello cui è stata data risposta in termini nient'affatto soddisfacenti.
2. Inoltre la Corte non ha nemmeno considerato il maturarsi della prescrizione per tutte le condotte commesse fino al (OMISSIS) , tenuto conto della data di commissione del reato risalente - secondo la contestazione - al (OMISSIS) , pur dovendosi tenere conto di una sospensione per legittimo impedimento dell'imputato per giorni 60 tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) .
3. Si impone, quindi, un annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce che dovrà, sulla base dei rilievi espressi da questo Collegio valutare approfonditamente le dichiarazioni della vittima e le contraddizioni sia interne che esterne ravvisate sia rispetto alle dichiarazioni della ragazza che rispetto alle dichiarazioni dei testi P. , A.M. e A.L. .
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce.
23-11-2013 23:12
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