Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Una donna ospita un'amica (prostituta) nella propria casa: contestato il reato di favoreggiamento dell'altrui prostituzione.
Una donna ospita un'amica (prostituta) nella propria casa: contestato il reato di favoreggiamento dell'altrui prostituzione.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 maggio – 15 novembre 2013, n. 45935
Presidente Gentile – Relatore Grillo

Ritenuto di fatto

1.1 Con ordinanza dell'8 febbraio 2013, emessa dal Tribunale di Lecce - Sezione per il Riesame - nei confronti di A.C.L:, indagata per il reato dì cui all'art. 3 n. 2 della L. 75/58 (favoreggiamento della altrui prostituzione), confermava il decreto di sequestro preventivo dell'appartamento sito in Lecce, Vico dei Rivola 23 all'interno del quale si svolgeva l'attività di prostituzione.
1.2 Osservava il Tribunale quanto al fumus commisi delicti la configurabilità del reato sulla base degli atti di indagine della P.G.. analiticamente indicati dal GIP, comprovanti la consapevolezza da parte della A. dell'attività di prostituzione svolta nell'appartamento di sua pertinenza da altra donna e, quanto alle esigenze cautelari, il concreto pericolo che la libera disponibilità dell'immobile avrebbe consentito in concreto la sua illecita utilizzazione per analoghe attività.
1.2 Per l'annullamento del detto provvedimento ricorre l'indagata personalmente, deducendo, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'ari. 3 n. 2 e 3 n, 8 della L. 75/58: rileva la ricorrente che l'attività di ausilio ritenuta come favoreggiatrice della altrui prostituzione, era in realtà attività prestata a titolo di amicizia e dunque non integrante la fattispecie penale, ulteriormente osservando che la locazione a terzi di un appartamento all'interno del quale il locatario esercita il meretricio non va qualificata come favoreggiamento della prostituzione, laddove tale attività si svolga da parte del terzo in totale autonomia.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Premesso che le censure mosse dalla ricorrente costituiscono sostanzialmente riproposizione di analoghe doglianze formulate con il riesame e prese in esame dal Tribunale che le ha valutate in maniera congrua ed immune da vizi logici (circostanza, questa, che da sola basterebbe per affermare la inammissibilità del ricorso), va in ogni caso osservato che il rilievo della A. secondo il quale la locazione di un appartamento a terzi che vi svolgono poi in autonomia il meretricio non basta ad integrare la condotta di favoreggiamento, é de! tutto privo di consistenza.
2. Va, anzitutto, ricordato che il reato di favoreggiamento della prostituzione costituisce un tipico esempio di reato a forma libera la cui condotta può manifestarsi nei modi più svariati a condizione che - per quanto qui rileva si tratti di un aiuto prestato al rive di rendere più agevole, tanto logisticamente che materialmente, l'attività di prostituzione vietata (in termini tra le tante, Sez. 4 2.12.2003, n. 4842, Elia ed altri, Rv. 229370; nello stesso senso, Sez. 3, 3.3.2009 n. 17856, La Spada, Rv. 243753).
3. Con  riferimento alla fattispecie in esame il Tribunale ha congruamente esposto le ragioni per le quali nel caso de quo la condotta ipotizzata dal p.m. ed alla base del sequestro preventivo integrasse, quanto meno a livello indiziario, gli estremi dei delitto di favoreggiamento della prostituzione invero il convincimento espresso dal Tribunale fa leva non solo sulla piena consapevolezza da parte della A., ma sulla circostanza, ritenuta, al riguardo, determinante, che l'attività di prostituzione svolta da L.D.J.T. avveniva proprio nella casa abitata anche dalla A. ed in sua presenza.
4. Tale circostanza, desunta dal Tribunale dal materiale investigativo acquisito agli atti, esclude la possibilità della locazione dell'appartamento da parte della odierna ricorrente, ma soprattutto il carattere di autonomia nell'attività di prostituzione svolta dall'ospite che in astratto, avrebbe potuto costituire elemento scriminante. Invece, correttamente il tribunale ha ritenuta integrata la condotta vietata, sia pure a livello indiziario, sulla base dl un concreto aiuto dato dalla ricorrente all'arnica non già quale persona, ma per renderle più agevole l'esercizio della prostituzione attraverso la compresenza nell'abitazione, peraltro sede di una attività di prostituzione particolarmente intensa. Ciò comporta anche la inconferenza del richiamo giurisprudenziale citato dalla ricorrente (Sez. 3, 13.4.2000 n. 8345, Donati, Rv. 2170890, afferente ad una ipotesi del tutto diversa da quella oggetto del presente procedimento nella quale si parla di aiuto prestato da una prostituta tossicodipendente ad altra versante in analoga condizione ed amica della prima, affinchè tale amica potesse disintossicarsi: circostanza ovviamente riguardante un aiuto offerto ad una persona in quanto tale e non per una agevolazione di un'attività illecita).
5. Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la declaratoria dì inammissibilità con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma - ritenuta congrua - di € 1,000,00 in Favore della Cassa delle Ammende, trovandosi la stessa in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannata ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 ire favore della Cassa delle Ammende.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza