Un rappresentante sindacale affigge in bacheca un documento definendo squallido il comportamento del preside che non avrebbe difeso un professore dall'attacco di alcuni genitori. E' diffamazione.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 aprile - 2 agosto 2013, n. 33753
Presidente Marasca – Relatore Bevere
Fatto e diritto
Con sentenza 6.2.2012, il tribunale di Cagliari, in riforma della sentenza 17.12.2010 del giudice di pace di Cagliari , ha assolto P.P. - rappresentante sindacale nel liceo statale "Dettori" - dal reato di diffamazione, nei confronti del dirigente scolastico D.A., in relazione ad uno scritto, redatto ed affisso nella bacheca delle comunicazioni sindacali, dal seguente contenuto
"E' squallido il comportamento del preside che fa il processo sommario al docente in un presunto consiglio di classe allargato. Questo preside non è all'altezza del proprio compito!".
Secondo il tribunale, ricorrono tutti gli elementi costitutivi della causa di giustificazione del diritto di critica sindacale
1. la verità del fatto: il professore di matematica G. era stato oggetto di aspre critiche relative alla sua capacità professionale, da parte di genitori di alcuni alunni della quinta classe, sezione L, nel corso di una riunione scuola/famiglia, tenutasi il 9.10.08, in presenza del D. Il G. si era rivolto al P., a tutela della propria dignità professionale, sia per le critiche da lui ritenute ingiustificate sia per il comportamento non adeguato del D.;
2. la pertinenza e la rilevanza del fatto narrato, in quanto sollevava una questione di interesse per l'intera collettività scolastica;
3. la continenza delle espressioni critiche: la critica sindacale implica giudizi di valore che risentono di una valutazione soggettiva, nel cui ambito le frasi colorite e i moduli espressivi volutamente enfatizzati vanno filtrati alla luce della natura e delle finalità del linguaggio sindacale, il cui contenuto altamente polemico e aggressivo deriva dall'esigenza di tutelare la professionalità e i diritti inviolabili dei lavoratori.
La procura generale presso la corte di appello di Cagliari ha presentato ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione: è stata erroneamente ritenuta critica sindacale quella diretta contro il D., che era presente alla riunione, nel corso della quale era stato sottoposto all'attenzione del docente il malessere degli studenti, secondo l'etica professionale e lo stile della scuola. Il giudice non ha tenuto conto che questa critica è sconfinata nella ingiustificata diffamazione, che mina alla radice l'autorevolezza, la professionalità, la dignità personale del D., a cui è stata attribuita inettitudine nella direzione della scuola, con specifico dileggio, qualificando il suo comportamento "squallido". E' mancata quindi la correttezza formale dell'informazione, artatamente distorta.
Nell'interesse del P. è stata presentata memoria difensiva, nella quale si rileva che il P.G. intende salvaguardare unicamente l'autorevolezza, il prestigio del dirigente, senza tener conto dei principi costituzionali a tutela della dignità dei lavoratori, realizzata mediante le affissioni di materiali e comunicati inerenti all' attività sindacale. In tema di critica sindacale, è riconosciuta una maggiore ampiezza delle forme espositive e comunque la critica del P. era diretta non alla persona del P., ma al suo operato, nel corso della riunione, non adeguatamente solidale con il prof. G., sottoposto ad accusa, da parte dei genitori.
Il ricorso merita. accoglimento .
Al di là della sostanziale infondatezza dell'accusa diretta al D. - indicato come concorrente in un irrituale procedimento censorio, in danno del G., sebbene i testi C. e N. gli abbiano riconosciuto il ruolo di mediatore, moderatore nel corso della discussione - va affermata la fondatezza del motivo del ricorrente, relativo al requisito della continenza formale della critica.
Va infatti razionalmente respinta - la tesi della speciale rimozione dell'antigiuridicità delle espressioni offensive (in cui va pacificamente ricompreso l'aggettivo squallido, qualificativo di soggetto di triste e incolta apparenza, misero, inadeguato), per il linguaggio dei protagonisti delle massime vicende di una civile comunità democratica. Lo scontro, la polemica, il dissenso, maturati nel confronto di opposti schieramenti o di opposte individualità, devono avvenire, come in tutti i casi riguardanti i comuni cittadini, nell'ambito del rispetto delle regole giuridiche e della civile convivenza. Non è quindi invocabile l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale e, in genere, del diritto di critica politica, qualora l'espressione consista non già in un dissenso motivato, espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale, con espressioni direttamente calibrate a ledere la dignità morale, professionale ed intellettuale dell'avversario e del contraddittore.
La condotta del preside di mancata solidarietà, di omessa difesa d'ufficio del docente, dinanzi alle critiche dei cittadini, non può essere impunemente bollata come misera ed inadeguata, tanto da sfociare nel generale giudizio di incompetente, che ferisce direttamente la persona dell'autore della condotta medesima.
La sentenza va quindi annullata con rinvio al tribunale di Cagliari per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Cagliari per nuovo esame.
06-08-2013 08:35
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