Un medico libero professionista usa il ricettario di un collega convenzionato ASL: è falso ideologico.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 48803/2013
Il primo si sostituiva al secondo in visite non comunicate all'Asl, apponendo una sigla non facilmente riconoscibile su ricette e prescrizioni redatte con l'uso di timbri e ricettari fornitegli dal secondo.
Il dolo richiesto è quello generico.
La Corte ha ritennuto che “il giudice di merito trascurava infatti di valutare, per un verso, la consapevolezza degli imputati di dar luogo ad una situazione documentale che rappresentava le visite e le conseguenti prescrizioni come effettuate dal medico convenzionato, per quanto attestato dai timbri e dalle intestazioni, e non dal libero professionista; e per altro, la significatività di tale circostanza nella funzione attestativa degli atti, che in linea generale comprende anche i necessari presupposti di fatto nella realtà documentata, e per la quale nel caso specifico non poteva che essere rilevante, nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della pubblica fede, l'indicazione dell'identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, tenuto conto delle implicazioni anche in tal caso correttamente segnalate dal ricorrente rispetto ad eventuali contestazioni sull'operato del sanitario”.
07-12-2013 00:28
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