Sostanze stupefacenti. Circostanze del reato.
Cass. pen., Sez. III, ud. 12 dicembre 2012 - dep. 27 marzo 2013, n. 14409
Il rinvio operato dall'art. 80, comma 1, lett. b) del T.U. degli Stupefacenti all'art. 112, comma 1, n. 4), c.p. ha carattere formale. Ed infatti, la tesi di un rinvio recettizio collide con il principio di dinamicità delle fonti del diritto, per cui il rinvio deve di regola intendersi mobile, salva l'espressa volontà del legislatore. Del resto, in base al criterio dell'interpretazione letterale, il rinvio di una disposizione ad un'altra disposizione deve essere interpretato come rinvio al testo che quest'ultima ha nel momento in cui l'operazione interpretativa ha luogo, ovvero al testo vigente, e non al testo storico.
05-04-2013 13:16
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