Si introduce nell'auto della ex fidanzata, dopo averla pedinata, ingiuriata, diffamata e minacciata, e tenta di baciarla. Sequestro di persona, tentata violenza sessuale e stalking.
Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 25 ottobre – 21 novembre 2013, n. 46446
Presidente Lombardi – Relatore Settembre
Ritenuto in fatto
1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 22/5/2102, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Rimini, ha condannato B.M. a pena di giustizia per sequestro di persona (605 cod. pen), tentativo di violenza sessuale (artt. 56 e 609 cod. pen.) e atti persecutori (art. 612/bis cod. pen.) in danno di U.S. .
L'accusa mossa all'imputato è quella di avere, da febbraio al maggio del 2009, seguito, pedinato, ingiuriato, diffamato, minacciato e usato violenza nei confronti della ex fidanzata con lo scopo di costringerla a riallacciare la relazione che aveva avuto con lui e di avere, in una occasione, il (omissis), tentato di baciarla contro la sua volontà, dopo essersi introdotto abusivamente nell'autovettura della donna ed averle impedito di allontanarsi per circa un quarto d'ora.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per Cassazione l'imputato dolendosi:
- della inosservanza dell'art. 612/bis cod. pen., per essere stata affermata la sua responsabilità per il reato previsto da detto articolo in assenza delle condizioni richieste dalla norma. Lamenta, in particolare, che l'istruttoria non abbia fornito la prova di uno stato di ansia o paura ingenerato nella persona offesa, ovvero di timore per l'incolumità propria o dei familiari, ovvero ancora di cambiamento delle abitudini di vita per effetto del comportamento da lui tenuto. Si duole, in punto di prova, del fatto che sia stata attribuita credibilità alla persona offesa nonostante te vistose incongruenze del suo racconto e l'esistenza di dati probatori deponenti in senso contrario, tra cui i numerosissimi messaggi inviati e telefonate a lui fatte dalla donna nel periodo in considerazione e le diverse dichiarazioni rese dai testimoni introdotti dalla difesa;
- della contraddittorietà e illogicità della motivazione resa in ordine al sequestro di persona. Lamenta che i giudici di merito abbiano dilatato al massimo la durata dell'episodio e non abbiano tenuto conto del contesto dei rapporti esistenti, nell'aprile del 2009, tra le parti, caratterizzati da ricerche e ripulse, che dovrebbero portare a valutare diversamente la sua condotta, motivata soltanto dal desiderio di ottenere dalla ex-fidanzata il nuovo numero di telefono e un bacio;
- violazione dell'art. 609/bis in relazione all'episodio di violenza sessuale. Si duole, riguardo, che sia stata attribuita valenza sessuale ad un tentativo di bacio che era soltanto la rappresentazione melodrammatica o cinematografica di un sentimento, tant'è che è stato assolto per un analogo episodio posto in essere nel 2008.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1. Sebbene denunzi, in relazione al reato di "atti persecutori", violazione di legge, in realtà il ricorrente si duole della credibilità attribuita alla persona offesa e della lettura complessiva, da parte del giudicante, della vicenda portata al suo esame, posto che in sentenza è chiaramente argomentato l'effetto che il comportamento dell'imputato ebbe sulla persona offesa: quello di indurla in uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità fisica, fino al punto da costringerla a diradare le proprie uscite serali e a farsi accompagnare a casa da amici e conoscenti, quando, la sera, usciva dal lavoro. Risulta certamente integrato, pertanto, l'elemento oggettivo del reato, per cui nessuna violazione di legge può dirsi consumata.
Peraltro, nemmeno il vizio di motivazione, pure argomentato dal ricorrente, è sussistente, dal momento che le dichiarazioni della donna sono state attentamente vagliate dai giudicante e confrontate con le altre risultanze istruttorie, senza che le dichiarazioni in questione ricevessero smentita; anzi ricevendo conferma nella loro integralità. Sul punto, basti rilevare che la Corte d'appello ha dedicato ben quattro pagine (da pag. 12 a pag. 15) alla valutazione della credibilità della U. e che lo ha fatto tenendo conto della totalità degli elementi probatori acquisiti al processo, con criteri di logica e di adesione al senso comune, per cui le critiche all'apparato motivazionale della sentenza sono, sotto il profilo in esame, totalmente infondate.
In realtà, il nodo del processo è rappresentato, più che dalla credibilità di parti e testimoni (ognuno dei quali ha rappresentato i fatti dal suo angolo d'osservazione), dalla interpretazione e dalla qualificazione dei comportamenti tenuti dai protagonisti di questa vicenda, di cui la Corte d'appello non ha mancato di rilevare, per entrambi, la singolarità e la problematicità, seppur ritenendo di poter giungere, infine, ad un approdo favorevole alla tesi dell'accusa. E ciò ha fatto con argomenti di intrinseca ragionevolezza e forte logicità, idonei a spiegare sia l'anomalia del comportamento della U. che la qualificazione data a quello del B. . La Corte, infatti, premesso che la contestazione di "atti persecutori" riguarda il periodo di marzo-maggio 2009, ha conseguentemente escluso che le vicende del periodo pregresso avessero rilevanza ai fini che qui interessano (quindi, ha escluso che avessero rilevanza le numerosissime telefonate e i numerosissimi SMS scambiati tra le parti nei mesi di gennaio e febbraio 2009, su cui la difesa dell'imputato ha, invece, fatto affidamento) e che fossero significative, in funzione difensiva, le dichiarazioni di S. e O. , giacché il primo, parlando di telefonate ossessive fatte dalla U. al B. , si era riferito al periodo di gennaio-febbraio 2009, mentre il secondo aveva lavorato insieme al B. fino a marzo 2009, per cui anche le conoscenze di quest'ultimo si riferivano, per la massima parte, ad un periodo estraneo alla contestazione. Dipoi ha considerato gli scambi telefonici avvenuti tra marzo e maggio 2009, rilevando una significativa diminuzione delle chiamate (telefonate e SMS) provenienti dalla U. , e ha esaminato il contenuto delle numerose testimonianze assunte, evidenziando che tutte rimandavano alla forte preoccupazione insorta nella donna per il comportamento dell'uomo (dopo la decisione di separarsi da lui), che la cercava, seguiva, pedinava, ingiuriava, diffamava (persino con scritture murali) e, in una occasione, non esitò a tagliare la strada all'auto su cui viaggiava insieme ad un collega di lavoro (Ba. ). Né in precedenza aveva disdegnato di colpirla con uno schiaffo, fino a procurargli la lesione del timpano, a conferma dell'inclinazione dell'uomo verso atteggiamenti violenti (anche contro sé stesso). Si tratta di comportamenti che a ragione sono stati ritenuti persecutori dalla Corte di merito, siccome ingiustificati persino in una relazione burrascosa (com'è stata ritenuta quella tra B. e U. ) e persino in una relazione caratterizzata dall'indecisione e dall'ambiguità di comportamenti della persona offesa, che era (o era stata) evidentemente interessata al mantenimento di un rapporto sentimentale col suo persecutore, ma si era poi resa conto del vicolo stretto in cui si era cacciata ed aveva maturato, non importa per quale motivo (per la violenza dell'uomo o per la sterilità del loro rapporto, ma certamente con la sofferenza testimoniata dall'indecisione), la risoluzione di interrompere la relazione. Tale interpretazione della norma va condivisa, giacché scopo della stessa è la tutela della persona nelle normali e quotidiane relazioni intersoggettive, a salvaguardia della sua personalità, cosicché atti ripetuti, idonei ad incidere gravemente sulla libertà di autodeterminazione della persona e a compromettere durevolmente il suo equilibrio psichico, fino ad ingenerare timori per la propria incolumità, integrano la fattispecie criminosa contestata. Tanto deve affermarsi anche nel caso gli atti persecutori siano favoriti dall'atteggiamento equivoco della vittima, che, pur quando è avviluppata in un coacervo di pensieri e di sentimenti (talvolta indotti dallo stesso persecutore), ha diritto alla tutela apprestata dalla norma, giacché il rispetto della personalità individuale e della libertà morale della persona esigono che "l'altro" non approfitti della debolezza caratteriale, o degli stati di momentaneo o perdurante disorientamento cognitivo o affettivo, per indurre nella vittima, con metodi assillanti e violenti, stati di ansia e di timore funzionali al conseguimento dei suoi obbiettivi.
2. Infondate sono anche le critiche all'apparato motivazionale della decisione in punto di sequestro di persona. Anche ritenendo, come fa il ricorrente, che l'introduzione abusiva nell'abitacolo dell'autovettura sia durata molto meno di quello che è apparso alla U. , e che la compromissione della libertà di movimento di quest'ultima abbia avuto durata decisamente inferiore, resta il fatto che per un tempo apprezzabile la donna è stata privata della propria libertà, per cui tutte le disquisizioni sul tempo di permanenza del B. nell'autovettura e sulla percezione del tempo da parte della donna si rivelano ininfluenti nella valutazione della condotta. Sterili, invece, sono le disquisizioni sulla credibilità della donna, posto che lo stesso ricorrente non nega l'episodio e si limita a dargli una personale spiegazione (il desiderio di procurarsi il numero telefonico della donna e dargli un bacio). Ma si tratta di spiegazione che non elide l'antigiuridicità della condotta, poiché non rilevano i motivi dell'intrusione nell'autovettura e della costrizione operata in danno della vittima, in quanto il sequestro di persona è integrato dal dolo generico, consistente nella volontà cosciente e libera di privare il soggetto passivo della libertà personale (Cass., 7/3/2012, n. 14802; Cass., sez. V, 25/6/1987, Bruno; Cass., 16/2/1989, Ciarella). Volontà che, nella specie, non viene nemmeno contestata.
Né assume rilevanza il "contesto" in cui la privazione è avvenuta, posto che non sono i rapporti interpersonali a rendere lecito un comportamento che si traduce in obbiettiva limitazione della libertà di movimento della persona.
3. Del tutto infondate sono, infine, le critiche concernenti il reato di cui all'art. 609/bis cod. penale. Per "atti sessuali" vanno intesi, infatti, tutti quegli atti che coinvolgono zone del corpo che, in base alla scienza medica, psicologica e antropologica, sono considerate erogenee, ovvero tali da dimostrare l'istinto sessuale (Cass., 21/1/2000, Alessandrini; Cass., 10/10/2000, Gerardi). E non v'è dubbio che il bacio sulla bocca sia una delle principali manifestazioni dell'istinto sessuale, a nulla rilevando che, per le particolari condizioni in cui sia dato o scambiato, si riveli inidoneo ad eccitare l'istinto suddetto. Quanto all'elemento soggettivo (a cui sembra alludere il ricorrente con le sue riflessioni), esso è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della vittima non consenziente, mentre è irrilevante l'eventuale fine ulteriore (di concupiscenza, ludico o d'umiliazione) che ha spinto l'agente a commettere il reato (Cass., 9/5/2008, n. 28815). Irrilevante è, pertanto, nella specie, il motivo da cui B. è stato mosso, giacché anche la speranza di "riconquistare" la donna, o l'intenzione di dare un saggio del proprio "ardore", riconduce alla fattispecie delittuosa in commento.
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
23-11-2013 23:03
Richiedi una Consulenza