Savona.. Sottrae la borsa di un assistente giudiziario da un Ufficio della Procura della Repubblica, mentre l'assistente è in bagno. Condannata..
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 febbraio – 30 aprile 2013, n. 18979
Presidente Zecca – Relatore Zaza
Ritenuto in fatto
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona dell'08/07/2010, P.L. veniva ritenuta responsabile del reato consumato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., così riqualificata la fattispecie di reato tentato, ritenuta in primo grado, fatto commesso il (omissis) in concorso con C.G.P. sottraendo la borsa dell'assistente giudiziario Pe.Vi. da un ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona approfittando del momentaneo allontanamento della Pe. , e condannata alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 200 di multa.
Il Procuratore generale e l'imputata ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull'affermazione di responsabilità, l'imputata ricorrente deduce illogicità della motivazione in quanto fondata su una mera deduzione della persona offesa, in merito all'attribuzione alla P. della sottrazione della propria borsa, e su un'irrilevante dichiarazione della teste Po. .
2. Sulla riqualificazione del fatto come furto consumato invece che tentato, l'imputata ricorrente deduce violazione di legge osservando che la P. non acquisiva la piena disponibilità della borsa, rinvenuta infine in un bagno del medesimo piano dell'ufficio.
3. Sulla qualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 624 cod. pen. anziché in quello di cui all'art.624-bis cod. pen., il Procuratore generale ricorrente deduce violazione di legge, osservando che il fatto veniva commesso in un luogo non pubblico ove la persona offesa si tratteneva anche transitoriamente per attività di vita privata e lavorativa, come tale parificato ad un luogo di privata dimora.
4. Sulla ravvisabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede della borsa, l'imputata ricorrente deduce violazione di legge osservando che l'abbandono senza custodia della borsa in un ufficio pubblico non era giustificato da alcuna necessità o consuetudine, attesa la disponibilità di armadi o cassetti per gli impiegati.
Considerato in diritto
1. Il motivo di ricorso proposto dall'imputata in ordine all'affermazione di responsabilità è infondato.
La prospettazione della ricorrente in ordine al carattere meramente deduttivo del contenuto della testimonianza della persona offesa ed all'irrilevanza della deposizione della teste Po. è in realtà viziata da una visione separata dei due apporti informativi, viceversa correttamente valutati dai giudici di merito nella loro correlazione. Come riportato nella sentenza impugnata, la Po. vedeva in particolare l'imputata uscire con due borse dall'ufficio della Pe. immediatamente prima che quest'ultima vi constatasse la sparizione della
propria borsa; e la Pe. , nell'uscire a sua volta dall'ufficio segnalando il furto a voce alta, notava la P. uscire con una sola borsa dal bagno ove poi veniva rinvenuto l'accessorio sottratto. Dalla concatenazione di questi elementi di fatto, e non da una deduzione della Pe. sull'essere l'imputata unica persona ad essere entrata nel proprio ufficio in prossimità della sottrazione della borsa, la Corte territoriale traeva coerentemente la conclusione che le circostanze dell'essersi l'imputata da un lato trovata in immediata successione nei due luoghi nei quali veniva sottratta e poi ritrovata la borsa della Pe. , e dall'altro spostata fra questi due luoghi e solo nel tragitto fra essi con un'altra borsa oltre alla propria, nonché della contestualità dell'abbandono della borsa rubata nel bagno rispetto all'allarme dato dalla parte offesa, convergevano indiziariamente nell'indicare con certezza la P. come autrice del furto; nessuna illogicità è pertanto ravvisabile nell'argomentazione motivazionale in esame.
2. Anche il motivo di ricorso proposto dall'imputata in ordine alla riqualificazione del fatto come furto consumato invece che tentato è infondata.
Ai fine della consumazione del reato di furto è invero sufficiente che la cosa sottratta si trovi anche per breve tempo nell'autonoma disponibilità del soggetto agente (Sez. 4, n. 21757 del 30/03/2004, Scipioni, Rv. 229167); e tale autonoma e momentanea disponibilità rileva in tal senso anche laddove la stessa si sia esaurita nel luogo di esecuzione del furto (Sez. 5, n. 17045 del 20/02/2001, Picone, Rv. 219030), sia esso un luogo aperto al pubblico (Sez. 5, n. 7047 del 27/11/2008, Reinhard, Rv. 242963) o una privata abitazione (Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010, Mezzasalma, Rv. 247311). La sentenza impugnata era pertanto correttamente motivata in conformità a questi principi, nel momento in cui vi si osservava cha la P. acquisiva sia pure per un breve periodo di tempo il possesso della borsa, poi abbandonata nel bagno solo a seguito della reazione della persona offesa.
3. Infondato è peraltro il motivo di ricorso proposto dal Procuratore generale in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen..
Se invero la nozione di “privata dimora”, che ove riconosciuta nel luogo di commissione del furto riconduce quest'ultimo alla diversa fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen., è senz'altro più estesa di quella di “abitazione”, ricomprendevi ogni luogo nel quale la persona compia anche in modo transitorio e contingente atti della propria vita privata (Sez. 5, n. 30957 del 02/07/2010, Cirlincione, Rv. 247765), e che siffatta situazione è stata in effetti riconosciuta sussistente in luoghi quali studi professionali, stabilimenti industriali o esercizi commerciali (Sez. 5, n. 43089 del 18/09/2007, Salvadori, Rv. 238493; Sez. 5, n. 10187 del 15/02/2011, Gelasio, Rv. 249850), è tuttavia corretto il rilievo della Corte territoriale per il quale la segreteria di una Procura della Repubblica, in quanto aperta al pubblico e destinata all'espletamento di pubbliche funzioni, non può essere riferita alla tipologia appena descritta; e ciò in quanto tale natura esclude che nel luogo di cui sopra possano ragionevolmente svolgersi, nella normalità dei casi, attività propriamente ascrivibili a manifestazioni della vita privata di coloro che vi si trovano per l'esercizio delle pubbliche funzioni alle quali il luogo è istituzionalmente ed esclusivamente destinato.
4. Quanto concluso al punto che precede influisce inevitabilmente nel qualificare come infondato il motivo di ricorso proposto dell'imputata in ordine alla ravvisabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.
Per il vero, la qualificazione come pubblica o come privata della natura del luogo di commissione di un furto non è determinante ai fini della sussistenza dell'aggravante, dipendente solo dall'esposizione alla pubblica fede della cosa sottratta (Sez. 5, n. 9022 dell'08/02/2006, Giuliano, Rv. 233978). Non vi è dubbio tuttavia che, rimarcato l'essere aperto al pubblico il luogo nel quale in concreto veniva commesso il furto in esame, risulti ancor più evidente l'esattezza di quanto affermato nella specie dai giudici di merito, laddove gli stessi osservavano come la normale prassi di lasciare oggetti personali incustoditi negli uffici pubblici si traduca nell'affidamento degli stessi alla pubblica fede rispetto alle persone che a detti luoghi hanno la possibilità di accedere. Né rileva in contrario l'argomento della ricorrente sulla disponibilità in detti luoghi di armadi o cassetti, che non esclude la normale vigenza della prassi descritta.
Entrambi i ricorsi devono in conclusione essere rigettati, seguendone per l'imputata ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale di Genova e rigetta il ricorso di P.L. , che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
02-05-2013 18:29
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