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Sentenza

Ruba due bottiglie di whisky e due salami. Colpisce a calci e pugno addetti alla sicurezza. Un anno e otto mesi di reclusione.
Ruba due bottiglie di whisky e due salami. Colpisce a calci e pugno addetti alla sicurezza. Un anno e otto mesi di reclusione.
Ufficio Indagini preliminari    Torino 
Data:     08/06/2012 ( ud. 07/06/2012 , dep.08/06/2012 ) 
Numero:     1507

                                  REPUBBLICA ITALIANA
                              IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                          IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
    Terminata la discussione del giudizio abbreviato nei confronti di
    C.V.D.,  nato  a ...omissis... difeso di ufficio dall'avv. Marescotto
    Riccardo  del  Foro  di  Torino  elettivamente  domiciliato presso il
    difensore    Avv.   Marescotto  attualmente  sottoposto  alla  misura
    dell'obbligo di presentazione alla P.G.
                                                                           contumace
    imputato
    A)  per  il delitto p. e p. dall'art. 628 co. 1 e 2 c.p. perché, dopo
    aver  sottratto  due  bottiglie  di whisky e due salami dai banchi di
    vendita  del  supermercato  Auchan,  ubicato in Torino al Corso R., è
    dopo  avere superato le relative barriere antitaccheggio senza averne
    pagato  il prezzo, al fine di assicurarsi il possesso dei beni nonché
    l'impunità  dal  delitto  appena commesso, usava violenza in danno di
    D.H.  e  R.S.,  addetti  alla sicurezza intervenuti per recuperare la
    refurtiva, colpendoli ripetutamente con calci è pugni.
    In TORINO il 14 gennaio 2012;
    B)  per i reati p. e p. dagli artt.81 cpv, 612 co.2 c.p., 594 c.p., 3
    L.205/1993  perché,  in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in
    presenza  della  Polizia  intervenuta a seguito della commissione del
    delitto  sub  a)  della rubrica, minacciava di mali gravi ed ingiusti
    D.H.,  offendendone,  altresì,  l'onore  ed il decoro con finalità di
    discriminazione,  di  odio  etnico e razziale, pronunciando frasi del
    tipo "negro di merda, ti spacco la faccia".
    In TORINO il 14 gennaio 2012.
    Recidivo reiterato specifico infraquinquennale
    Identificate le persone offese in: D.H. e Auchan S.p.A.
    ha pronunziato la seguente
                                   SENTENZA
    CONCLUSIONI DELLE PARTI;
    P.M.:  ritenuta  la penale responsabilità dell'imputato, riconosciuti
    le  circostanze  attenuanti  generiche  equivalenti  alle  aggravante
    contestate  ed il vincolo della continuazione, condanna dell'imputato
    alla  pena  finale  di  anni  due mesi 2 di reclusione ed Euro 300 di
    multa
    DIFESA:  quanto  al reato di cui al capo A), derubricare il fatto nel
    reato  di  furto  eventualmente  aggravato, quanto al reato di cui al
    capo   B)  assolvere  l'assistito  ex  art  530  cpp;  in  subordine,
    derubricare  il fatto di cui al capo B) nell'ipotesi della minaccia e
    ingiuria    semplici    non    aggravate  e  conseguente  assoluzione
    dell'assistito  per  mancanza  di  condizione  di  procedibilità;  in
    estremo  subordine, concedere all'assistito le circostanze attenuanti
    generiche  con  giudizio  di  prevalenza sulle aggravanti contestate,
    unificare  i reati sotto il vincolo della continuazione, applicare il
    minimo della pena


    Fatto
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    A seguito di richiesta di rinvio a giudizio, questo giudice fissava per il 6 giugno 2012 l'udienza preliminare, in esordio della quale, verificata la regolare costituzione delle parti, veniva preliminarmente dichiarata la contumacia dell'imputato, non comparso senza addurre un legittimo impedimento.

    Il sostituto dell'Avv. Marescotto Riccardo richiamava la richiesta di definizione del procedimento a carico di C.V.D. con giudizio allo stato degli atti ai sensi degli artt. 438 e ss. c.p.p., già depositata lo stesso 6 giugno in Cancelleria dall'Avv. Marescotto munito di rituale procura speciale.

    Preso atto di tale richiesta, questo giudice disponeva il giudizio abbreviato ed invitava le parti a rassegnare le loro conclusioni. Il P.M. concludeva come in atti.

    La difesa chiedeva uri breve rinvio al fine di consentire all'Avv. Marescotto, impegnato in altra udienza dibattimentale, di discutere personalmente il processo. Nulla Opponendo l'accusa, questo giudice disponeva il rinvio a quest'oggi dell'udienza, nel corso della quale la difesa concludeva come in atti. All'esito della camera di consiglio, questo giudice pronunciava sentenza di condanna per le ragioni di seguito indicate.
    Diritto
    MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO SU CUI LA DECISIONE è FONDATA

    Ritiene questo giudice che, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento, sia possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di C.V.D. in ordine a tutti e due i reati al medesimo ascritti, così come qualificati dal P.M.

    Il quadro probatorio si fonda essenzialmente sulla comunicazione di notizia di reato della Questura di Torino, Commissariato di P.S. Barriera Milano, del 15 gennaio 2012 e sugli atti ad essa allegati (quali l'annotazione di P.G., il verbale di arresto ed il verbale di perquisizione, verbali di s.i.t. rese da D.H.), sul seguito del 21 febbraio 2012 e sugli atti ad essa allegati (quali i verbali di s.i.t. rese da RS. e P.G.), nonché sull'interrogatorio reso da C.V.D. innanzi al G.I.P in sede di udienza di convalida.

    Alla stregua del contenuto di tali atti, i fatti oggetto del presente procedimento possono essere ricostruiti nei termini che seguono.

    In data 14 gennaio 2012, gli operanti del Commissariato Barriera Milano intervenivano a Torino in Corso R. presso il supermercato "Auchan", intorno alle ore 20:40, ove era stata segnalata la presenza di un soggetto molesto e ubriaco. Giunti sul posto, i poliziotti apprendevano che il soggetto segnalato, identificato in C.V.D., aveva dapprima rubato dall'interno del supermercato due salami e due bottiglie di liquore "Ballantines" e quindi usato violenza in danno degli addetti alla sicurezza. In particolare, la guardia privata D.H. posta all'esterno del supermarket, si avvicinava ad un uomo, di probabile nazionalità rumena, appunto C.V.D., notato che egli verosimilmente occultava qualcosa addosso; indi C.V.D. estraeva dai pantaloni una bottiglia di liquore e due salami che ammetteva avere trafugato all'interno del supermercato; chiedendo di "barattare" la sua fuga dal luogo dell'intervento se avesse restituito il maltolto. D.H. invitava C.V.D. a seguirlo presso gli uffici della sicurezza in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, ma quest'ultimo iniziava ad agitarsi, tanto che D.H. si trovava costretto a chiamare in suo ausilio un altro addetto alla sicurezza, tale R.S.. Veniva quindi allertato il 113. Nel mentre D.H. e R.S. stavano accompagnando C.V.D. negli uffici del supermarket, quest'ultimo, invece di collaborare, si scagliava contro i due addetti alla sicurezza con dei calci, allo scopo di procurarsi la fuga. Indi, pressò l'ufficio della sicurezza, C.V.D. andava ancora in escandescenze e causava la rottura della bottiglia di liquore "Ballantines" che occultava all'interno della tasca del pantalone, la quale infrangendosi gli procurava delle escoriazioni sulla gamba sinistra, m tele frangente, durante il tentativo di contenere l'ira del C.V.D., R.S. scivolava a terra senza tuttavia riportare lesioni. Giungeva poi in ufficiò anche il capoturno della sicurezza P.G. il quale poteva riscontrare personalmente lo stato di agitazione e i comportamenti violenti del C.V.D., in particolare i suoi reiterati tentativi di colpire cori calci e pugni gli addetti alla sicurezza.

    Nelle fasi della colluttazione, R.S. veniva colpito dall'imputato con due calci sulla coscia destra. D.H. aggiungeva che C.V.D. lo apostrofava più volte con le parole "negro di merda ti spacco la faccia", frasi ripetute anche in presenza degli operanti. All' arrivo dei poliziotti, là refurtiva veniva restituite al supermercato, ad eccezione della bottiglia di liquore "Ballantines" andata in frantumi.

    Nel corso dell'interrogatorio in sede di convalida, C.V.D. ammetteva di avere rubato la merce, di essere stato fermato all'uscita dagli addetti alla sicurezza, di essere stato da loro indotto con la forza a rientrare all'interno del locale, ma di essersi opposto.

    Aggiungeva che erano stati gli addetti alla sicurezza a gettarlo a terra, procurandogli fra l'altro la lesione, frattura al dito anulare, come da referto prodotto all'udienza di convalida dalla difesa.

    Tenuto conto di tali risultanze, ritiene il giudicante che possa ritenersi integrato un quadro probatorio completo della colpevolezza dell'imputato in ordine ad entrambi i reati ascrittigli. Quanto al capo A), tenuto conto della versione dei fatti resa del tutto concordemente dagli addetti alla sicurezza D.H. R.S. e P.G., si deve ritenere provato che C.V.D., dopo avere sottratto della merce all'interno dell'esercizio commerciale - come del resto dal medesimo ammesso - abbia posto in essere comportamenti violenti ed oltraggiosi allo scopo di mantenere il possesso delle cose sottratte e di guadagnarsi l'impunità. Ed invero, C.V.D. dapprima opponeva una violenta resistenza contro gli addetti alla sicurezza tentando più volte di colpirli con calci e pugni mentre cercavano di convincerlo a rientrare presso gli uffici in attesa delle forze dell'ordine nel frattempo allertate (cfr. s.i.t. D.H.); indi riusciva a sferrare un calcio all'indirizzo di R.S. colpendolo alla gamba destra (cfr. s.i.t. R.S. e P.G.); poi usava violenza verbale nei confronti del D.H. apostrofandolo con le frasi di cui al resto sub capo B) (cfr. s.i.t. D.H.).

    D'altra parte, la frattura procuratasi dal soggetto al dito anulare è pienamente compatibile con un violento agitarsi delle mani dello stesso e con il tentativo di colpire gli addetti alla sicurezza che cercavano di convincerlo a entrare negli uffici in attesa delle forze dell'ordine.

    Lo stesso imputato ha, del resto, in parte confessato l'addebito, laddove ha dichiarato in interrogatorio di essersi rifiutato di seguire gli addetti alla sicurezza nei loro uffici in attesa della Polizia, con ciò nella sostanza ammettendo di avere serbato quantomeno una condotta oppositiva.

    Alla stregua di tale ricostruzione dei fatti, deve allora ritenersi integrata la fattispecie di rapina ed. impropria ex art. 628 comma 2 c.p., avendo l'imputato, immediatamente dopo la sottrazione della merce, segnatamente una volta fermato all'uscita del supermarket, usato violenza in danno degli addetti alla sicurezza, al fine di mantenere il possesso delle cose sottratte e, soprattutto, di procurarsi l'impunità, in particolare, allo scopo di sottrarsi a tutte le conseguenze penali e processuali del reato commesso, incluse la denuncia e l'arresto (Cass.VI 25.6.1999, n. 2410 Rv. 214926),

    Ritenuta la piena attendibilità della persona offesa D.H., della cui sincerità non v'è ragione di dubitare e le cui dichiarazioni - come sopra evidenziato - appaiono riscontrate da più parti, deve ritenersi compiutamente provata la penale responsabilità di C.V.D. anche con riguardo al reato di cui al capo B), anche cori particolare riguardo alla integrazione dell'aggravante contestata concernente la discriminazione razziale. Risulta invero non revocabile in dubbio che la frase "negro di merda" attinga con toni gravemente offensivi specificamente un aspetto attinente alla "razza" della persona offesa.

    Insomma, pare a questo giudicante che, sulla scorta del complesso delle superiori emergenze e considerazioni, possa ritenersi integrato un quadro probatorio completo nel senso della penale responsabilità del prevenuto in ordine a tutte le contestazioni elevategli.

    Passando alla determinazione della pena, ritiene il giudicante che possano esser concesse a C.V.D. le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale parzialmente ammissivo e del movente dell'illecito agire, verosimilmente legato al soddisfacimento di esigenze primarie di vita, visto l'oggetto della spoliazione. Le circostanze attenuanti generiche possono essere concesse con un giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva contestata, di cui nondimeno ricorrono i presupposti laddove C.V.D. risulta essere già stato condannato per due volte per reato specifico (segnatamente per furto), nel quinquennio precedente ed essendo già stato dichiarato recidivo, di tal che la commissione del nuovo episodio criminoso di rapina impropria è indicativo della continuità dell'agire illecito e del radicamento della scelta criminale, della completa insensibilità all'effetto deterrente connesso alle precedenti esperienze giudiziarie e della incoercibilità della spinta a delinquere, in altri termini, della rilevante pericolosità dell'imputato, che giustifica l'istituto di cui all'art. 99 c.p. (cfr. Cass. Sez. U del 27.5.2010, ...omissis... Rv. 247838).

    Sussistono le condizioni per ritenere che i fatti siano uniti dal vincolo della continuazione, in quanto, considerata l'unitarietà spazio temporale ed il nesso teleologico che lega i reati di cui al capo B) al delitto di cui al capo A), essi risultano essere stati posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Violazione più grave è quella di cui al capo A), avuto riguardo ai limiti edittali di pena.

    Quanto alla commisurazione della pena, ritiene il giudicante che la pena base debba essere fissata in anni tre di reclusione e 600 euro di multa, dunque sul minimo edittale avuto riguardo al modesto valore delle res oggetto di sottrazione e tenuto conto delle modalità e movente della condotta. La pena deve essere ridotta fino ad anni due mesi due di reclusione e 450 euro di multa per la concessione - con un giudizio di prevalenza - delle circostanze generiche, seppure non nella massima estensione. La pena deve essere poi aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo B) fino ad anni due mesi sei di reclusione e 600 euro di multa e quindi ridotta fino ad anni uno mesi otto di reclusione e 400 euro di multa per il rito.

    L'imputato deve poi essere condannato al pagamento delle spese processuali.
    PQM
    P.Q.M.

    visti gli articoli 442,533 è 535 c.p.p.

    DICHIARA

    C.V.D. colpevole dei reati ascrittigli e,

    ritenuta la continuazione fra i reati con violazione più grave quella di cui al capo A),

    riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e sulle circostanze aggravanti contestate,

    diminuita di uh terzo la pena così determinata, lo

    CONDANNA

    alla pena di anni uno mesi otto di reclusione e 400 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

    MANDA

    alla cancelleria per ogni adempimento di competenza.

    Motivazione nei termini di legge.

    IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

    Dott. Alessandra Bassi

    Così deciso in Torino il 7.6.2012
Avv. Antonino Sugamele

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