Riceve un pacco postale proveniente dal Venezuela con all'interno confezioni di cioccolatini contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso netto di gr. 989,255 con principio attivo pari all'88,41% equivalente a mg. 874636 di cocaina cloridrato pura.
Cassazione penale sez. III
Data: 05/03/2013 ( ud. 05/03/2013 , dep.22/05/2013 )
Numero: 21901
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. GRILLO Renato - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.R.A. nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23 aprile 2012 della Corte d'appello di
Milano;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott.
Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott.
D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avvocato Gasparro Giulio che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso;
la Corte osserva:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. G.R.A. era tratta a giudizio innanzi al GIP del Tribunale di Busto Arsizio per rispondere del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, perchè - ricevendo quale destinatala e consapevole del contenuto di un pacco postale proveniente dal Venezuela con all'interno varie confezioni di cioccolatini contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso netto di gr. 989,255 con principio attivo pari all'88,41% equivalente a mg. 874636 di cocaina cloridrato pura - importava nel territorio nazionale la predetta sostanza stupefacente appartenente alla tabella 1 prevista dall'art. 14 del detto DPR, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 stesso testo (in (OMISSIS)). Con la recidiva specifica infraquinquennale.
Con sentenza in data 30.1.2006, resa a seguito di rito abbreviato, il GUP assolveva l'imputata dall'accusa ascritta per non avere commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 disponendone l'immediata scarcerazione.
In particolare il GUP aveva ritenuto insufficiente la comunicazione di notizia di reato a provare la circostanza che la G., richiesta della propria identità da un militare della G.d.F. sotto mentite spoglie di addetto al recapito del pacco contenente la droga, abbia risposto d'essere R.E., cioè la destinataria.
Rilevava che la sottoscrizione dell'annotazione di servizio 19.1.2005 non era del militare (vice brigadiere V.) che appunto s'era finto addetto al recapito ed ebbe contatto con la G., avendone la risposta suddetta, e che pertanto ciò non consentiva di ritenere certo che la donna avesse risposto nel senso predetto.
2. Avverso alla decisione proponeva impugnazione il PM mediante ricorso per cassazione, poi convertito in appello, chiedendone l'annullamento. Sosteneva in particolare l'impugnante, denunciando l'inosservanza di norme di legge e la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ad alcuni atti d'indagine (verbale di s.i.t. di B.S.S. in data 9.5.2005 e annotazioni della G.d.F. di Varese 6 e 20 giugno 2005).
Tra i temi d'indagine segnalati era quello del possibile coinvolgimento nella vicenda d'importazione della droga di tale B.S.S., proprietaria dell'appartamento ove fu recapitato il pacco, nonchè gli accertamenti necessari circa il fatto che la G. disponesse di alcune utenze telefoniche intestate a terze persone. Esponeva l'impugnante che in data 9.5.2005 la predetta B. era stata sentita dal PM come da verbale di s.i.t., atto chiaramente menzionato tra le fonti di prova nella richiesta di rinvio a giudizio e citato in sede di discussione.
Inoltre, dalle annotazioni della G.d.F. in data 6 e 20.6.2005 emergeva chiaramente l'utilizzo da parte G. di utenze telefoniche intestate ad altri soggetti: in particolare dette annotazioni contenevano rilevanti elementi probatori a conferma del quadro accusatorio sia in riferimento a contatti telefonici tra l'imputata e la B. (uno dei quali avvenuto proprio il giorno dell'arrivo della droga all'aeroporto di Malpensa), sia in riferimento al contesto familiare della stessa G., circondata da prossimi congiunti pregiudicati - come lei - nel campo del narcotraffico.
3. La corte d'appello di Milano, con sentenza della 23 aprile 2012-14 maggio 2012, accoglieva l'appello del pubblico ministero e riformava la sentenza del GUP del Tribunale di Busto Arsizio in data 30.1.2006 emessa nei confronti di G.R.A. appellata dal PM, e dichiarava l'imputata colpevole del reato ascrittole e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e applicata la diminuente del rito la condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 20.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. La condannava inoltre alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale per la durata della pena. Confiscava quanto in sequestro con distruzione dello stupefacente.
4. Avverso questa pronuncia l'imputata propone ricorso per cassazione con due motivi.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3, art. 495 c.p.p., comma 1, art. 190 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c). Lamenta in particolare l'acquisizione di ufficio del verbale allegato dal pubblico ministero al proprio ricorso in cassazione, convertito in atto d'appello. Deduce che nel giudizio abbreviato non è possibile dedurre prove nuove.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia travisamento della prova e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
2. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si viene a dire.
3. In punto di fatto va premesso che il 15/01/2005, militari della G.d.F. in servizio all'aeroporto di Milano Malpensa effettuavano il controllo di un pacco postale, risultato provenire dal Venezuela (mittente tale Be.Ma.) ed indirizzato a Roma a tale " R.E. presso B."; il pacco risultava contenere - occultati in un cesto contenente una confezione di cioccolatini - 10 panetti di cocaina, del peso complessivo di gr. 1185 ca.
Dai primi accertamenti svolti nell'immediatezza, all'indirizzo indicato ((OMISSIS)) non risultava alcuna R.E., mentre l'esito era positivo riguardo all'altro cognome, sia con riferimento ai dati dell'anagrafe tributaria che dei dati degli elenchi telefonici, che davano come residente tale B.S.S..
L'A.G. procedente disponeva il ritardato sequestro dello stupefacente e la consegna controllata al destinatario, consegna che veniva effettuata da un militare della Guardia di Finanza, travisato da addetto alla consegna della SDA vettore del plico.
Il giorno 19.01, alle ore 9.30, l'operante suonava al citofono che riportava il cognome " B.", ma la persona che rispondeva - risultata essere una delle affittuarie, tale I.A. - dichiarava che ivi non dimorava alcuna R.E.; la donna invitava l'operante a salire, e allo stesso tempo confermava di non conoscere la destinataria del pacco e che avrebbe contattato tale signora R., nipote della proprietaria della casa e che si occupava di ritirare la posta ad essa indirizzata e di riscuotere le rate dell'affitto degli studenti che occupavano l'appartamento (tra i quali confermava non esservi alcuna R.E.). Il militare lasciava il suo numero di cellulare alla ragazza (che glielo aveva chiesto) e riferiva che se non avesse avuto nessuna comunicazione avrebbe riportato il pacco all'ufficio postale. Alle 10.30 successive, l'operante riceveva una telefonata da una donna che si presentava come la persona che avrebbe dovuto ritirare il pacco; si precisava che l'operante chiedeva alla donna se era R.E. e la stessa confermava, indicando di essere la nipote della Bizzarro;
alle 11.45 successive veniva nuovamente predisposta una consegna controllata: la donna - che risultava essere G.R.A. - si presentava all'ingresso del portone del n. (OMISSIS) di (OMISSIS), e firmava la cedola di consegna come " B.".
I militari si qualificavano ed invitavano la donna a seguirli nell'appartamento: la G. dichiarava di non conoscere il contenuto del pacco e che era stata contattata da tale B. (risultata poi essere un'altra ragazza che occupava l'appartamento) che le aveva riferito che c'era un pacco per una certa E. presso B..
La G. precisava che riceveva tutta la posta della B. - che si trovava a Tenerife - e gliela consegnava tutte le volte che rientrava in Italia, cosa che avveniva due o tre volte l'anno.
4. In diritto va ritenuta la infondatezza della censura mossa dalla difesa della ricorrente che lamenta che una nuova prova sia stata introdotta nel giudizio di appello violando così il carattere chiuso del giudizio abbreviato col quale si era celebrato il giudizio di primo grado.
Nella specie il verbale delle sommarie informazioni rese al pubblico ministero da B.S., proprietaria dell'appartamento, apparteneva al compendio degli atti di indagine. La mancanza del documento nel fascicolo del pubblico ministero avrebbe potuto essere rimediata con l'esercizio del potere officioso di cui all'art. 441 c.p.p., comma 5. A tale mancanza ha potuto supplire anche la Corte d'appello esercitando il potere di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3, che contiene in sè anche il potere officioso di cui all'art. 441, comma 5, cit, assorbendolo.
La ritualità dell'acquisizione di tale verbale non esaurisce però il rilievo delle sommarie informazioni rese al pubblico ministero da B.S.. Infatti c'è anche da considerare che nel percorso argomentativo che ha condotto la corte d'appello ad affermare la penale responsabilità dell'imputata le dichiarazioni della B., proprietaria dell'appartamento, assumono una funzione di completamento di cui si dirà in seguito.
5. Il ricorso è invece fondato sotto altro profilo.
Il maggiore indizio di colpevolezza, che, valutato unitamente a tutti gli altri elementi, ha indotto la corte d'appello alla pronuncia di affermazione della penale responsabilità dell'imputata, è stato il rapporto della Guardia di Finanza che ha narrato il contatto telefonico tra l'imputata ed il v.brig. V. nonchè il ritiro del pacco in questione, contenente la sostanza stupefacente proveniente dal Venezuela e che ha condotto all'arresto dell'imputata. La quale, per entrare in possesso del pacco suddetto, avrebbe dichiarato di essere R.E., ossia la persona - inesistente - destinataria del pacco stesso. Tale rapporto apparteneva agli atti del pubblico ministero e quindi le risultanze dello stesso potevano essere valutate - come sono state in effetti valutate dalla corte d'appello - in ragione della richiesta di giudizio abbreviato, che inizialmente era Stata formulata condizionatamente all'esame del v.brig. V., ma tale richiesta integrazione probatoria era stata respinta dal g.i.p..
Però il rapporto non era stato stilato dall'agente (v.brig.
V.) che personalmente aveva ricevuto la dichiarazione della imputata di chiamarsi R.E.. Si trattava quindi di una prova indiretta che però verteva su un elemento centrale e decisivo e che doveva integrare - o concorrere ad integrare - il prescritto canone della prova al di là di ogni ragionevole dubbio per fondare una pronuncia di affermazione della responsabilità penale dell'imputata. La cui condotta, al momento del ritiro del pacco in nome e per conto della B., è di per sè nient'affatto univocamente significativa della conoscenza e consapevolezza del contenuto del pacco per quanto sinteticamente risultante dall'impugnata sentenza (nella quale solo si legge: "(...) fu concordata la consegna, alla quale appunto si presentò la G., che firmò la ricevuta scrivendo " B.", venendo quindi arrestata."); anche la firma per ricevuta con il nome della B. è circostanza in sè ambivalente potendo significare null'altro che la G. ritirava il pacco per conto della B..
Quindi centrale e decisivo è il colloquio telefonico tra la G. ed il v.brig. V., di cui si da atto nel rapporto del v.brig. Re., ma del quale manca una narrazione diretta giacchè il v.brig. V. non ha steso alcun rapporto in proposito (che possa valere nel contesto del giudizio abbreviato), nè è stato sentito come teste (ex art. 441 c.p.p., comma 5). Ove la G. si fosse nell'occasione presentata, falsamente quanto consapevolmente, come R.E., il colloquio con il v.brig. V. avrebbe una forte valenza indiziaria del coinvolgimento nel traffico di stupefacenti; valenza che invece sarebbe ben diversa ove la G. avesse dichiarato di poter ritirare il pacco per la R. presso la B. in quanto incaricata di ricevere la corrispondenza di quest'ultima. Nell'impugnata sentenza si legge soltanto che l'imputata chiamò telefonicamente il v.brig. V. "presentandosi "come la persona che avrebbe dovuto ritirare il pacco", così si legge nella comunicazione di notizia di reato in data 19.1.2005 a firma del vice brigadiere Re.. Il "postino" V. "chiedeva, specificatamente, se lei era R.E.; la donna rispondeva con un sì ed aggiungeva che era la nipote della B..".
Risposta questa che, in mancanza di particolari del contenuto della telefonata, appare non priva di ambiguità perchè la puntualizzazione di essere la nipote della B. si giustifica con la spendita della qualità di incaricata da quest'ultima per il ritiro della corrispondenza della stessa, ma non anche con la falsa assunzione della identità di R.E. che sarebbe stata sufficiente per ritirare il pacco in quanto alla medesima destinato, a nulla rilevando la puntualizzazione di essere la nipote della B. (circostanza comunque verificabile).
La sentenza impugnata da altresì atto che in sede di convalida dell'arresto la G. aveva dichiarato che aveva capito che il pacco era destinato alla B..
Insomma le circostanze (ed i particolari) della telefonata tra la G. ed il v. brig. V., che sono il perno centrale della valutazione di responsabilità penale dell'imputata, non sono invece pienamente lumeggiate proprio perchè solo riassunte dall'impugnata sentenza nei termini suddetti per quanto indirettamente narrato nel rapporto redatto dal v.brig. Re., fonte indiretta di quanto noto al v. brig. V.. Laddove invece occorreva disambiguare - al di là di ogni ragionevole dubbio (ex art. 533 c.p.p., comma 1) - la dichiarazione di falsa identità resa, consapevolmente e senza fraintendimenti, dall'imputata al v.brig. V..
Nè il nesso gerarchico tra il primo e quest'ultimo, impropriamente valorizzato dalla sentenza impugnata, valeva ad elevare la lettura del rapporto a prova diretta del contenuto della telefonata suddetta per quanto percepito e dichiarato dal v.brig. V..
La sentenza impugnata d'altra parte mostra di ritenere necessario supplire alla mancanza di un più dettagliato resoconto del colloquio telefonico suddetto con elementi aggiuntivi, che però sono lungi dall'essere decisivi: due chiamate telefoniche fatte dalla G. (una alla B. e l'altra a sua sorella) di contenuto ignoto e quindi in realtà carenti di valenza indiziaria, e il verbale delle sommarie informazioni testimoniali della B., di cui si è detto sub 4, che parimenti non appaiono aggiungere nulla di significativo al quadro indiziario costituito dal rapporto del v.brig. Re..
In conclusione, la Corte d'appello, limitandosi ad esercitare il potere officioso ex art. 603 c.p.p., comma 3, solo per acquisire il verbale delle sommarie informazioni testimoniali della B. ma non anche per sentire come teste il v.brig. V., come avrebbe potuto e dovuto fare il g.i.p. ex art. 441 c.p.p., comma 5, (audizione che - può notarsi per inciso - aveva correttamente richiesto inizialmente la stessa difesa dell'imputata avanzando istanza di giudizio abbreviato condizionato all'esame nel contraddittorio delle parti proprio del v.brig. V.), ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputata sulla base di una prova indiziaria indiretta senza verificare se questa consentisse di ritenere raggiunto un accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio (ex art. 533 c.p.p., comma 1).
6. Pertanto il ricorso va accolto nei limiti sopra indicati con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame.
PQM
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2013
28-12-2013 23:17
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